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7 Aprile 2021

Responsabilità dell’amministratore di srl per condotte distrattive

Non integra una distrazione di denaro il comportamento dell’amministratore di S.r.l. che, a fronte di somme incassate dalla società (in quanto risultanti dagli estratti conto bancari), non le riporta nei registri contabili: in tal caso, infatti, non risultano sottratte somme alla società ma solo commessi illeciti fiscali per la loro mancata registrazione contabile (le cui conseguenze rientrano semmai nella responsabilità per cattiva tenuta delle scritture contabili).

 

Responsabilità degli amministratori per inadempimenti tributari e contributivi. Linee guida per una corretta applicazione del criterio dei netti patrimoniali

Quando l’azione di responsabilità è circoscritta ai fatti accaduti sino alla cessazione dalla carica dell’amministratore convenuto, la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., da parte di quest’ultimo, dell’amministratore subentrante è irragionevole e legittima il diniego del giudice allo spostamento della prima udienza, essendo tale scelta motivata da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

L’omesso versamento di tributi non costituisce inadempimento imputabile all’amministratore, se il relativo termine di versamento è scaduto dopo la cessazione di quest’ultimo dalla carica. Quando, invece, l’omesso versamento di tributi è imputabile all’amministratore, il danno subito dalla società non comprende l’ammontare dell’imposta, trattandosi di una somma che essa avrebbe dovuto comunque versare, ma è limitato agli importi di sanzioni e interessi di mora applicati dall’amministrazione finanziaria.

L’irregolare assunzione di lavoratori, in favore dei quali sia stata corrisposta una retribuzione, non determina, di per sé, alcun danno per la società. L’inadempimento dell’amministratore è piuttosto da ravvisarsi nell’omesso versamento di contributi e imposte sulle retribuzioni, talché il danno è pari agli importi di sanzioni e interessi applicati alla società, a fronte dell’omessa regolarizzazione dei lavoratori.

Quando, a causa dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, non è possibile ricostruire la situazione contabile della società, il danno da indebita prosecuzione dell’attività può essere liquidato in via equitativa, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali. Al fine di applicare correttamente tale criterio, occorre individuare (i) il bilancio a partire dal quale risulta la perdita del capitale, rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5) e (ii) il momento in cui è stato deliberato lo scioglimento della società, con conseguente messa in liquidazione o, in mancanza, il momento in cui ne è stato dichiarato il fallimento. Individuata la perdita incrementale pura, occorre sottrarre i costi ineliminabili e/o non imputabili, che la società avrebbe ugualmente sostenuto, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di attività svolta, della possibile durata della liquidazione e dell’eventuale circostanza della cessazione dell’amministratore dalla carica prima della dichiarazione di fallimento [nel caso di specie, in mancanza di puntuali indicazioni, l’importo della perdita è stato ridotto dal Collegio in via prudenziale ed equitativa del 50%].

25 Settembre 2020

Responsabilità degli amministratori di società fallita per irregolare tenuta delle scritture contabili

Può affermarsi la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione di società a responsabilità limitata per aver redatto scritture contabili non in conformità alle indicazioni impartite nel Codice civile e nei criteri generali di redazione del bilancio, con conseguente mantenimento fittizio del capitale sociale e prosecuzione dell’attività sociale, omettendo l’adozione dei provvedimenti previsti dal Codice civile a fronte dell’integrale perdita del capitale sociale registrata, violando così l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale. Non osta a questa conclusione il principio secondo cui l’attività d’impresa sarebbe intrinsecamente connotata da rischio d’impresa, ovvero la considerazione per cui gli amministratori avrebbero avuto contezza della perdita del capitale solo con l’esercizio di bilancio in data successiva, tenuto conto di quanto innanzi evidenziato secondo cui la condotta di mala gestio è costituita in primis nell’errata tenuta delle scritture contabili.

Irregolare tenuta delle scritture contabili e azione di responsabilità

Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato, all’evidenza, non già dalla misura del “falso”, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno non deve essere automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare. Può essere individuato in via presuntiva (art. 1226 c.c.) nella differenza fra attivo e passivo solo in caso di radicale impossibilità di ricostruire le vicende societarie per mancanza o assoluta inattendibilità delle scritture contabili e a condizione che sia allegato e dimostrato uno specifico inadempimento, imputabile all’amministratore, tale da determinare specifici effetti pregiudizievoli – c.d. “inadempimento qualificato” – ma che non può consistere nell’omessa tenuta delle scritture contabili, in quanto la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina.

Termine di prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare

Qualora sia stata promossa azione penale per bancarotta nei confronti degli amministratori di una società soggetta a procedura concorsuale e sia stata esperita azione di responsabilità contro tali organi per gli stessi fatti, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per l’azione di danno derivante da reato anche agli effetti delle azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c.

La prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società fallita decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento , quando i fatti che costituiscono l’illecito civile siano gli stessi di quelli che integrano i reati fallimentari.

L’azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. compendia in sé sia l’azione sociale che quella dei creditori sociali, e la stessa è pacificamente ammissibile anche nel caso di S.r.l.

Il termine di prescrizione dell’azione spettante ai creditori sociali decorre dal momento in cui si manifesta lo stato di insolvenza della società (e non dal momento del compimento del singolo atto dannoso); pertanto,  ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, occorre  avere riguardo non alla data cui far risalire l’effettiva insolvenza, ma alla data in cui essa si è manifestata all’esterno. Nel caso in cui tale data non sia stata indicata e dimostrata dalla parte interessata, essa coincide con il deposito della sentenza di fallimento.

Intervenuta l’insolvenza della società,  la mancata tenuta delle scritture contabili non consente di stabilire in modo preciso quando la società si sia trovata in stato di scioglimento per perdita del capitale o per altri motivi; pertanto, in tale ipotesi, si determina una inversione dell’onere della prova, dovendo essere gli amministratori inadempienti a quell’obbligo a provare che il dissesto è derivato da cause loro non imputabili o non imputabili ad un loro comportamento negligente.

26 Febbraio 2020

Durata del termine di prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e sussistenza di reati penali e fallimentari

La sussistenza di reati compiuti dagli amministratori di società determina (ai sensi dell’art. 2947, co. 1, c.c.) l’applicazione del maggior termine di durata della prescrizione all’azione civile di responsabilità, con la conseguenza che il termine non è più quello quinquennale ma il diverso e più lungo previsto dalla specifica fattispecie penale.

In caso di fallimento della società, il termine ordinario di prescrizione quinquennale per l’azione sociale di responsabilità (art. 2393, co. 4 c.c.) e per quella dei creditori sociali (artt. 2394 e 2949 c.c.) subisce – per effetto della sussistenza di reati fallimentari (quali ad esempio quello di bancarotta) – l’incremento del periodo di durata (6 o anche 10 anni) connesso e conseguente al reato compiuto, applicandosi in tal caso il maggior termine di prescrizione previsto per la fattispecie illecita compiuta.

In ipotesi di addebiti specifici di condotte lesive e pregiudizievoli nei confronti degli organi gestori, la Curatela non può ricorrere a criteri equitativi di liquidazione del danno come quello della differenza tra attivo e passivo del fallimento.

A prescindere dalla attendibilità, comunque, resta fermo che le dichiarazioni di circostanze sfavorevoli contenute nelle scritture contabili hanno un valore confessorio che conferisce una efficacia probatoria contra se rispetto all’amministratore che le ha redatte: conseguentemente è onere dello stesso convenuto dimostrare analiticamente le movimentazioni del denaro e delle vendite attraverso le relative pezze di appoggio; onere probatorio che deve essere assolto in modo ancora più rigoroso se si considera un quadro di sostanziale inadempimento di basilari obblighi gestori.

11 Giugno 2019

Sull’insindacabilità del merito gestorio del giudice nell’azione di responsabilità fallimentare

Secondo il principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, il giudice, investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone, così, l’opportunità e la convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d’impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all’organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere: se fosse possibile compiere una valutazione sull’opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un’indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia ed indipendenza dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto; d’altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l’individuazione di un danno risarcibile. Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo infatti a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti.

7 Agosto 2018

Riassunzione dell’azione di responsabilità già promossa dal socio nei confronti dell’amministratore di s.r.l. fallita da parte del curatore fallimentare e onere della prova

In caso di fallimento di s.r.l., il curatore, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; sicché, ove nel giudizio di responsabilità già intentato dal socio e riassunto dal fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.

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4 Maggio 2018

Azione di revoca dell’amministratore e richiesta risarcitoria basata solo sull’irregolare tenuta delle scritture contabili

Nell’ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata non è specificamente prevista un’azione di merito volta alla revoca dell’amministratore. Il terzo comma dell’art. 2476 c.c. disciplina esclusivamente l’azione di risarcimento del danno e la revoca dell’amministratore in via d’urgenza, non consentendo, quindi, al giudice alcun potere di sostituire la propria volontà a quella dei soci della società nella nomina di altro amministratore in luogo di quello revocato.

Di per sé, la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull’amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Infatti, come già evidenziato, nell’ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell’amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società (quand’anche tali condotte possano avere rilevanza in sede penale), ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte.

12 Aprile 2017

Incompletezza/inattendibilità delle scritture contabile e responsabilità degli amministratori nei confronti del curatore fallimentare

L’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili non può essere ritenuta ex se fonte di responsabilità per gli amministratori, essendo necessario rilevare un pregiudizio al patrimonio sociale potenzialmente ricollegabile a tale violazione in termini di lucro cessante e danno emergente.