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Art. 111 cost.
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14 Giugno 2021

Rivendicazioni brevettuali in materia di dispositivi medici e compatibilità con la ragionevole durata del processo

Secondo l’art. 79, comma 3 c.p.i.,  in un giudizio di nullità è attribuita al titolare del brevetto la facoltà di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia tale previsione deve necessariamente trovare un contemperamento con le esigenze di celerità che sostanziano la necessità di garantire che il processo si svolga in un tempo ragionevole (art. 111, comma 2 Cost.). Se dunque il deposito di un’istanza di limitazione del brevetto interviene nell’ambito del corso della fase istruttoria, più appropriatamente durante lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, ma anche subito dopo il deposito della relazione del CTU, deve essere doverosamente esaminata; tuttavia tale iniziativa della titolare del brevetto non può essere esercitata in maniera tale da produrre ingiustificabili prolungamenti del processo ad istruttoria già formalmente (o implicitamente) dichiarata chiusa con il rinvio della causa ad udienza di precisazione delle conclusioni.

Responsabilità degli amministratori per inadempimenti tributari e contributivi. Linee guida per una corretta applicazione del criterio dei netti patrimoniali

Quando l’azione di responsabilità è circoscritta ai fatti accaduti sino alla cessazione dalla carica dell’amministratore convenuto, la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., da parte di quest’ultimo, dell’amministratore subentrante è irragionevole e legittima il diniego del giudice allo spostamento della prima udienza, essendo tale scelta motivata da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

L’omesso versamento di tributi non costituisce inadempimento imputabile all’amministratore, se il relativo termine di versamento è scaduto dopo la cessazione di quest’ultimo dalla carica. Quando, invece, l’omesso versamento di tributi è imputabile all’amministratore, il danno subito dalla società non comprende l’ammontare dell’imposta, trattandosi di una somma che essa avrebbe dovuto comunque versare, ma è limitato agli importi di sanzioni e interessi di mora applicati dall’amministrazione finanziaria.

L’irregolare assunzione di lavoratori, in favore dei quali sia stata corrisposta una retribuzione, non determina, di per sé, alcun danno per la società. L’inadempimento dell’amministratore è piuttosto da ravvisarsi nell’omesso versamento di contributi e imposte sulle retribuzioni, talché il danno è pari agli importi di sanzioni e interessi applicati alla società, a fronte dell’omessa regolarizzazione dei lavoratori.

Quando, a causa dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, non è possibile ricostruire la situazione contabile della società, il danno da indebita prosecuzione dell’attività può essere liquidato in via equitativa, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali. Al fine di applicare correttamente tale criterio, occorre individuare (i) il bilancio a partire dal quale risulta la perdita del capitale, rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5) e (ii) il momento in cui è stato deliberato lo scioglimento della società, con conseguente messa in liquidazione o, in mancanza, il momento in cui ne è stato dichiarato il fallimento. Individuata la perdita incrementale pura, occorre sottrarre i costi ineliminabili e/o non imputabili, che la società avrebbe ugualmente sostenuto, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di attività svolta, della possibile durata della liquidazione e dell’eventuale circostanza della cessazione dell’amministratore dalla carica prima della dichiarazione di fallimento [nel caso di specie, in mancanza di puntuali indicazioni, l’importo della perdita è stato ridotto dal Collegio in via prudenziale ed equitativa del 50%].

14 Novembre 2019

Risarcimento del danno per concorrenza sleale e violazione dei diritti d’autore sul software aziendale

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. [ Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice debba essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida.]

Concorrenza sleale per storno di agenti e clientela: prova dell’illecito e del danno

Ai fini di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l’altro, dell’avvenuto storno dei singoli e specifici clienti; a tanto non sono sufficienti deposizioni testimoniali relative a generici, benché massicci, travasi di clienti. [ LEGGI TUTTO ]

4 Aprile 2017

Recesso dalle cooperative edilizie a r.l.

Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell’esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.

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12 Aprile 2016

Correzione della sentenza per errore materiale sulla distrazione delle spese

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se ha formulato apposita richiesta in tal senso nel corso del giudizio, fermo restando che il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati tanto al soggetto passivo gravato dalla condanna alle spese quanto al soggetto attivo riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, atteso che la correzione della pronuncia concerne la posizione di entrambe le parti.

Decisione della controversia sulla base del principio della ragione più liquida

Il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale  (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base dell’assorbente eccezione di novità della domanda opposta dai convenuti).

21 Maggio 2015

Fallimento e interruzione automatica del processo ex art. 43 l.fall.

L’art. 43 co. 3 l.fall.  configura l’interruzione del processo quale conseguenza “automatica” della dichiarazione di fallimento di una delle parti, così elidendo, per lo specifico caso di interruzione rappresentato dal fallimento, la disciplina generale disegnata dall’art. 300 c.p.c. quanto alla rilevanza endoprocessuale dell’evento interruttivo solo [ LEGGI TUTTO ]