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19 Maggio 2023

Non costituisce un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore l’approccio metodologico di un laboratorio scientifico

La disciplina d’autore non assicura la tutela alle semplici idee, informazioni, opinioni e teorie espresse nell’opera (come anche chiarito all’art. 9, comma 2 Accordo TRIPS, all’art. 2, n. 8 L. n. 633/41 e nelle DCE nn. 1991/250 e 1996/9, rispettivamente in tema di programmi per elaboratore e di banche-dati), ma soltanto alle relative forme espressive, ossia alla loro concretizzazione esterna, intesa come rappresentazione nel mondo esterno di un contenuto di idee, fatti, sensazioni, ragionamenti, sentimenti, sicché l’opera dell’ingegno è tutelata soltanto quale espressione, segno palese e concreto della creatività dell’autore, mentre pari tutela non riceve l’utilizzazione dell’argomento o dell’insegnamento espressi nell’opera stessa: ciò in nome di criteri di ragionevolezza, dacché un’esclusiva tanto ampia da abbracciare perfino le idee – ancorché originali – dell’autore o i contenuti dell’opera recherebbe pregiudizio al progresso delle arti e delle scienze. E se è pur vero, da un lato, che la visione personale, che dà luogo all’opera dell’ingegno creativa nel senso suindicato, si manifesta non soltanto nella c.d. forma esterna con cui viene espressa l’opera, ossia nell’espressione in cui l’opera si presenta ai soggetti che intendono fruirne, ma anche nella c.d. forma interna, identificabile con la struttura dell’opera, ovvero con quel nucleo fondamentale che ne costituisce l’originalità creativa, che – come tale – non è appropriabile liberamente dai terzi; è d’altro canto da ribadirsi come, al fine della configurazione di un’opera dell’ingegno, occorra pur sempre una forma esteriore compiuta, determinata e identificabile, in cui la stessa opera si concretizzi e possa pertanto essere percepita come tale all’esterno, non ponendosi altrimenti neppure il problema della sua percezione come frutto dell’attività creativa di un determinato autore. In altri termini, dunque, un’opera dell’ingegno in tanto riceve protezione, in quanto sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, a prescindere dal suo carattere edito o inedito, sempreché, tuttavia, ne sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e, dunque, una forma come tale riconoscibile e riconducibile al soggetto autore – come è ben evincibile, anzitutto, dalla lettura della clausola di chiusura di cui all’art. 1 LDA (“in qualunque forma di espressione”) e all’art. 2575 c.c., entrambe presupponenti l’esistenza di un’espressione tangibile e percepibile dell’opera.

9 Dicembre 2020

Il plagio di fumetti creati con il contributo inscindibile di più autori

Ai fini di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., la differenza tra domande nuove e domande modificate risiede nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

Il diritto d’autore può tutelare, oltre che la forma c.d. esterna anche, ove sempre espressione creativa dell’autore, la forma c.d. interna, e cioè il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee, concetti ed immagini espresse in un’opera.

Nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione.

Quando l’opera nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente, il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art 10 l.d.a. Sotto il profilo oggettivo, occorre che i requisiti dell’inscindibilità ed indistinguibilità dei contributi debbano essere intesi nel senso che gli apporti dei vari soggetti debbano limitarsi a costituire parte di un insieme organico, anche ove questi siano materialmente distinguibili.

La fattispecie costitutiva della comunione si perfeziona con la creazione congiunta di più soggetti accompagnata da un accordo (anche tacito) sulla destinazione dei singoli apporti ad essere impiegati nell’opera finale.

Sussiste una legittimazione ad agire del coautore comunista fondata sulla legittimazione sostitutiva per cui il comunista di diritti patrimoniali d’autore, tanto più se per quota di maggioranza, può azionare il diritto al risarcimento dei danni nell’interesse comune, salvo il riparto interno tra comproprietari.

9 Dicembre 2020

Requisiti di tutela e plagio di opere letterarie: irrilevanza della ripresa di espedienti narrativi comuni

Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.

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7 Maggio 2020

Determinazione dello stato della tecnica per un’invenzione della meccanica

Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).

3 Settembre 2019

Modelli di utilità: novità e predivulgazioni su internet.

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d’impiego. Caratteristica giuridica del modello di utilità è, infatti, (anche) la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto, il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado “minore” di novità, migliorano l’attuazione del “già noto”, conferendo un’utilità nuova ed ulteriore.

Il modello di utilità, quindi, richiedendo, come detto, un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un’utilità nuova ed ulteriore. Ne consegue che, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. Sussiste, quindi, il requisito dell’attività inventiva in capo ad un brevetto quando il problema risolto dal medesimo non era in alcun modo menzionato nei documenti della tecnica anteriore, cosicché non vi è nulla nella “prior art” che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema e, quindi, alla sua soluzione.

Un’invenzione è considerata nuova, a norma dell’art. 46 c.p.i., ogni qualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.

Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra pre-divulgazioni, ovvero comunicazioni dell’invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto. Le informazioni divulgate su internet o in banche dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata. Il Test per stabilire se un documento internet forma parte dello stato della tecnica prevede che, se prima della data di deposito o di priorità, un documento salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere accesso diretto e non ambiguo al documento.

Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato come stato della tecnica reso disponibile al pubblico. Invece, se una delle condizioni non è soddisfatta, il suddetto test non permette di concludere se il documento in questione è stato reso disponibile al pubblico oppure no.

La pubblicazione del documento in un forum di discussione è, del resto, assimilabile ai post sul blog e costituisce condivisione sufficiente per appartenere allo stato della tecnica.

12 Luglio 2019

Quando si può parlare di “Format televisivo”?

In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un’opera dell’ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell’ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al “format”, cioè all’idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l’opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. In particolare, ai fini di considerare un format “nuovo” è necessario che i profili innovativi siano tali da delineare lo stesso in modo diverso rispetto alle edizioni precedenti. Qualora, invece, gli elementi costituenti il nocciolo centrale del programma, quale, ad esempio, il nucleo centrale del titolo, la sigla, la struttura narrativa di base, l’apparato scenico quest’ultimo itinerante sul territorio e personaggi rimangano invariati, non potrà essere riconosciuta una portata innovativa tale da consentire di ascrivere l’ideazione di una diversa trasmissione televisiva

Contraffazione per equivalenti e responsabilità processuale aggravata

La contraffazione per equivalenti estende la la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali del trovato protetto nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale.

Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. può essere formulata esclusivamente, sia per “l’an” che per il “quantum”, innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell’oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l’istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.

La resistenza dell’appellata all’istanza di sospensione dell’efficacia  esecutiva della sentenza non rientra fra le condotte sanzionate dall’art. 96 cod. proc. civ. e non risulta idonea, ad abundantiam, ad integrare in generale un abuso dello strumento processuale.

Non è possibile riconoscere alcun risarcimento del danno sulla base dell’art. 9, co. 7 della Direttiva Enforcement, non essendo tale norma stata recepita attraverso il d. lgs. 140/06.

9 Ottobre 2018

Nullità del brevetto per carenza del requisito dell’attività inventiva

Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Tale requisito segna il confine tra ciò che appartiene al divenire normale del settore e che potrebbe essere realizzato da qualsiasi operatore (e quindi non merita la privativa) e ciò che è frutto di una idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore e che, non essendo alla portata dei tanti che [ LEGGI TUTTO ]

11 Gennaio 2018

Reclamo in tema di asserito plagio di opera scultorea

L’opera è creativa quando sia nuova e originale, nel senso che deve costituire una elaborazione personale dell’autore che esprima individualità rappresentativa in quanto personale rappresentazione dell’autore.