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Art. 2506 bis c.c.
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29 Settembre 2020

Scissione non proporzionale c.d. “estrema” o totale soggettiva

Non si versa nell’ipotesi di scissione asimmetrica ex art. 2506 comma 2, qualora, ai soci coinvolti nella scissione siano assegnate azioni o quote di anche solo una delle società beneficiarie, a nulla rilevando che essi siano del tutto esclusi dalla società scissa di partenza e/o da alcuna delle beneficiarie. Pertanto, la scissione rientra nella più ampia definizione di scissione non proporzionale ex comma 4 dell’art. 2506-bis, approvabile con il voto a maggioranza e non unanime, la quale può anche assumere i connotati di una scissione non proporzionale “estrema”(detta anche totale soggettiva) ove i soci della scissa sono spalmati in società beneficiarie diverse e anche quando non mantengano più, nel caso di scissione parziale, partecipazioni della società scissa.
La norma sulla scissione asimmetrica, di cui all’art. 2506 comma 2, è infatti di stretta interpretazione letterale e richiede la contemporanea sussistenza sei seguenti requisiti: che la scissione sia parziale e che alcuno dei soci della società scissa sia assegnatario solo di azioni o di quote della società scissa e sia contemporaneamente escluso dalla partecipazione a tutte le beneficiaria.

8 Novembre 2019

Debiti della società scissa esistenti alla data di scissione non soddisfatti dalla società cui fanno carico

In caso di scissione, dei debiti sorti precedentemente all’operazione di scissione risponde in via solidale e sussidiaria con la società scissa, al fine di evitare un nocumento alle ragioni dei creditori della società scissa, anche la società beneficiaria della scissione nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato. [ LEGGI TUTTO ]

8 Novembre 2019

Responsabilità solidale di società a seguito di scissione

Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. [ LEGGI TUTTO ]

Scissione asimmetrica e manifestazione del consenso unanime ex art. 2506, co. 2 c.c. in sede non assembleare

Nella “scissione asimmetrica” – ossia quella in cui ad alcuni soci non vengono distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa – il consenso unanime richiesto dall’art. 2506, co. 2 c.c. si atteggia a diritto individuale dei soci ad accettare un particolare trasferimento di ricchezza che non rispetta il criterio della proporzionalità dell’assegnazione delle quote fra le varie società coinvolte.

Il consenso unanime condiziona l’efficacia ma non l’assunzione della delibera di approvazione del progetto di scissione asimmetrica, e non configura perciò un “co-elemento procedimentale della delibera”. Non è richiesto alcun quorum unanimistico all’adozione della decisione inerente alla scissione: ciò che è necessario è il consenso individuale del solo socio che subisce il sacrificio della perdita della propria qualità di socio di una delle società risultanti dall’operazione.

Il consenso prestato dal singolo socio, chiamato dunque a manifestarlo uti singulus e non uti socius, serve a realizzare la sua estromissione da una o più delle società partecipanti alla scissione, e potrebbe essere manifestato anche in sede non assembleare, purché in tempi, modalità e forme compatibili con la certezza degli effetti dell’operazione, anche a tutela dei terzi. La pacifica manifestazione del consenso all’operazione di scissione del socio in sede di accettazione della proposta giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. non consente quindi più al medesimo di ritornare sui propri passi, al fine dilatorio di bloccare la riorganizzazione degli assetti societari.

22 Marzo 2018

Scissione: responsabilità solidale illimitata per passività tributarie

In una scissione parziale in cui la divisione del patrimonio è avvenuta sulla base di un criterio percentuale generale e non su beni determinati, l’attribuzione del debito sopravvenuto è comunque desumibile dal progetto di scissione, in quanto l’omessa descrizione specifica di un elemento del passivo non può valere ad integrare il requisito dell’impossibilità di desumerlo. Peraltro, nel caso di passività tributaria sopravvenuta [ LEGGI TUTTO ]

21 Luglio 2016

Scissione non proporzionale e prescrizione del conguaglio convenzionale del patrimonio netto oggetto di scissione

La prescrizione breve ex art. 2949 si applica alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società, o da situazioni determinate da relazioni sociali (nel caso di specie la prescrizione breve è stata ritenuta non applicabile al diritto di credito originato da un meccanismo di conguaglio previsto nel progetto di scissione non proporzionale).

24 Aprile 2015

RICHIESTA D’ISCRIZIONE D’UFFICIO DEI TRASFERIMENTI di partecipazioni IN ESECUZIONE di SCISSIONE

La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali in esecuzione di un’operazione di scissione parziale non può essere accolta se il suddetto trasferimento patrimoniale, pur risultando nel progetto di scissione, non figuri né nell’elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione allegato alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto, né nell’atto di scissione.

20 Aprile 2015

Scissione non proporzionale di srl: valutazione del valore della quota del socio di minoranza recedente

In caso di scissione non proporzionale di srl, ai sensi dell’art. 2506 bis, quarto comma, c.c., al socio di minoranza, che abbia votato contro l’approvazione del progetto di scissione, è riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato in quel momento sulla base dei criteri stabiliti per il recesso, ex art. 2473, terzo comma, c.c., con indicazione specifica nel progetto di scissione del socio o del terzo nei cui confronti è posto l’obbligo di acquisto. In forza dell’art. 2473, terzo comma, c.c., in caso di disaccordo sul valore della quota la determinazione è compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, con applicazione dell’art. 1349 c.c., in base al quale, se non risulta che le parti vollero rimettersi al mero arbitrio di quest’ultimo, il terzo deve procedere con equo apprezzamento che si risolve in valutazioni comunque ancorate a criteri obiettivi, suscettibili di dare luogo a un controllo giudiziale circa la loro applicazione, nel caso in cui siano inique o [ LEGGI TUTTO ]

12 Marzo 2014

Scissione non proporzionale di s.r.l. e tutela risarcitoria del socio

Gli effetti della scissione, dopo l’iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell’operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall’illegittimità dell’operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell’articolo 2504 quater c.c.

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5 Ottobre 2013

Opponibilità del pegno costituito dalla società scissa alla società beneficiaria della scissione assegnataria del bene oggetto del pegno

In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.