Art. 2549 c.c.
17 risultati
Contratto di associazione in partecipazione e risoluzione per inadempimento
Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associante, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini a cui l’attività di gestione dell’affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.
Il principio espresso dall’art. 1458, co. 1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione, con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione.
Interpretazione della clausola del contratto di associazione in partecipazione che ne disciplina la durata
In presenza di un contratto di associazione in partecipazione, avente ad oggetto la costruzione di unità immobiliari, la cui durata sia prevista sino “alla vendita di tutte le unità”, il conferimento in una società del ramo di azienda comprensivo delle unità immobiliari invendute, costituisce vendita, trattandosi di trasferimento delle unità immobiliari a terzi.
Legittimazione processuale del fallito nel contesto di inadempimento contrattuale di associazione in partecipazione
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti del fallito deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo sicché, a seguito della dichiarazione di fallimento, se la parte che [ LEGGI TUTTO ]
Obbligo del rendiconto e restituzione dell’apporto nell’associazione in partecipazione
L’omissione del rendiconto da parte dell’associante nell’associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l’unico nè il principale adempimento [ LEGGI TUTTO ]
Nell’associazione in partecipazione la liquidazione degli utili si prescrive in dieci anni
Gli importi derivanti dal contratto di associazione in partecipazione in cui sia stabilito che l’utile spettante all’associata è corrisposto a seguito dell’approvazione di un rendiconto annuale non maturano automaticamente per il mero decorrere del tempo, ma richiedono l’intervento dell’associante che predispone il rendiconto. Pertanto alla liquidazione delle spettanze [ LEGGI TUTTO ]
Mancato pagamento della quota di utili spettante all’associato in partecipazione e violazione del patto di non concorrenza da parte di quest’ultimo
L’associazione in partecipazione si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione, da parte di un contraente (associante), di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un singolo affare, all’altro contraente (associato), e l’apporto da quest’ultimo conferito, che può essere di natura varia, purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dello specifico affare oggetto del contratto; ed è proprio il vincolo sinallagmatico che differenzia nettamente l’associazione in partecipazione dalla società.
Inadempimento di contratto preliminare di compravendita di quote (asseritamente simulato per occultare contratto d’associazione in partecipazione)
La circostanza che il promittente acquirente si sia attivato per chiedere l’esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di quote di s.r.l. solo ad otto anni di distanza dalla stipulazione del preliminare non è sufficiente a dimostrare fra le parti – in assenza di ulteriori prove, e fermo che l’azione non sia volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato – la simulazione relativa del contratto preliminare medesimo. [ LEGGI TUTTO ]
Sulla distinzione tra associazione in partecipazione e cointeressenza impropria
In difetto di prova di una specifica pattuizione in ordine alla partecipazione agli utili (non ricavi) o alle perdite, il rapporto volto a attribuire una quota parte dei ricavi conseguiti dall’imprenditore [ LEGGI TUTTO ]
Associazione in partecipazione e risoluzione per inadempimento
Risoluzione del contratto di associazione in partecipazione e abuso dello strumento processuale
Il c.d. “abuso dello strumento processuale” è configurabile solo laddove vi siano gli estremi di una condotta propriamente di “mala fede” o comunque colpevolmente “temeraria”.