Art. 2492 c.c.
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Approvazione del bilancio finale di liquidazione e legittimazione a proporre reclamo in caso di comproprietà di una partecipazione in srl
Qualunque socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, è legittimato – secondo quanto stabilito nell’art. 2492 co. 3 c.c. – all’impugnazione del bilancio finale di liquidazione nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito. La mancata proposizione del reclamo, decorsi novanta giorni dalla data dell’iscrizione, vale quale approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, al di là della procedura legale tipica di approvazione del bilancio finale di liquidazione contenuta nell’art. 2493 co. 1 c.c., è data ai soci la possibilità di approvare lo stesso espressamente prima del decorso del termine. Ove intervenga l’approvazione espressa, a maggioranza dei soci, del bilancio finale di liquidazione e l’autorizzazione all’immediata cancellazione della società dal registro delle imprese, il diritto del singolo di reclamare il bilancio finale è neutralizzato. Una volta avvenuta [come nella specie] la cancellazione della società alle condizioni di legge, questa non può più esser revocata e la persona giuridica è definitivamente estinta, in quanto, il sistema delineato dagli artt. 2492 / 2495 c.c. è speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1421 c.c.
Nel caso di contitolarità di una quota di partecipazione indivisa, ai sensi dell’art. 2468 ult.co. c.c. il diritto a proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è del rappresentante comune risultante dalla pubblicità commerciale, in quanto, l’efficacia nei confronti della società a responsabilità limitata delle vicende circolatorie – e quindi degli assetti proprietari – delle quote, dipende, per espresso disposto di legge, dalle iscrizioni nel registro delle imprese. Non può essere riconosciuta un’autonoma legittimazione al singolo contitolare, diverso dal rappresentante comune, ad impugnare il bilancio finale di liquidazione; tantomeno, contro la volontà approvativa espressa dal rappresentante comune della quota. Eventuali abusi o inadempimenti del rappresentante comune alle indicazioni eventualmente ricevute dai contitolari rappresentati, possono trovare sanzione azionando in giudizio la sua responsabilità ex mandato.
Impugnazione del bilancio finale di liquidazione
Il reclamo ex art. 2492 c.c. attribuisce al singolo socio la facoltà di censurare il bilancio finale di liquidazione sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale. Tuttavia, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga illecito il bilancio di una società che violi i precetti di chiarezza e precisione di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. non soltanto quando la violazione determini la divaricazione tra il risultato effettivo di esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste scritte, la contestazione al bilancio deve essere specifica ed avere ad oggetto le singole poste che si assumono viziate, non potendo risolversi in una generica impugnazione.
Cancellazione dell’iscrizione di cancellazione di società dal registro delle imprese per inidoneità formale del bilancio finale di liquidazione. Controllo qualificatorio del Giudice del registro
E’ ammissibile la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione di una società in liquidazione dal registro delle imprese, in tutti quei casi nei quali il bilancio finale di liquidazione non sia riconducibile allo schema legale tipico di cui all’art. 2492 c.c.
E’ rimessa al Giudice del registro, nell’ambito del c.d. controllo qualificatorio, la verifica della conformità del bilancio finale di liquidazione al documento di cui all’art. 2492 c.c.
Cancellazione di s.r.l. dal Registro delle imprese ed impugnazione della messa in liquidazione.
Nel caso in cui all’estinzione di una società (sia di persone che di capitali), ed alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni situazione giuridica soggettiva facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, per cui : (a) le eventuali passività sociali non si estinguono, ma [ LEGGI TUTTO ]
Revoca di liquidatore nominato dal tribunale per violazione di norme imperative della fase liquidatoria
La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell’amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o di nomina dai soci, i quali possono [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione dell’iscrizione della cessazione di società di capitali per omesso svolgimento della fase liquidatoria
Purse alla cancellazione di società dal Registro delle imprese deve riconoscersi efficacia estintiva, la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a [ LEGGI TUTTO ]
Inadempimento del terzo e legittimazione dell’accomandatario di sas estinta
Il socio accomandatario è legittimato, successivamente alla cancellazione-estinzione della società, a fare valere, in proprio e nei confronti del terzo contraente della società, il danno rappresentato dall’esecuzione subita in qualità di socio illimitatamente responsabile, qualora il debito escusso sia conseguenza dell’inadempimento di detto terzo (nel caso di specie, il socio accomandatario ha pagato il debito erariale della società causato da un inadempimento del commercialista).
Deposito del bilancio finale di liquidazione – Indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Si pubblicano in allegato le importanti indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, dott. Gianfrancesco Vanzelli, in merito all’iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione.
Si ringrazia per la segnalazione la dott.ssa Elena Riva Crugnola, Presidente della Sezione Imprese B del Tribunale di Milano.
Legittimazione all’impugnazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese
Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art.2492 c.c., solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per violazione della par condicio creditorum
Il rispetto del principio di pari trattamento di tutti i creditori all’interno di una fase liquidatoria si configura quale elemento costitutivo di un vero e proprio “dovere” dei liquidatori incaricati e, in quanto tale, costituisce [ LEGGI TUTTO ]