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17 Novembre 2021

Responsabilità del liquidatore per omessa indicazione nel bilancio di un debito della società

Sussiste la responsabilità dell’amministratore/liquidatore ex artt. 2476 comma 7 e 2489 comma 2 c.c. per danno diretto nei confronti del terzo creditore, per avere, in violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore prima e di liquidatore poi, con grave negligenza e imperizia, omesso di appostare il debito della società nei confronti del creditore nei bilanci della società debitrice fino al bilancio finale di liquidazione, omesso di chiedere ai soci di effettuare i versamenti necessari per pagare detto debito, chiuso la liquidazione e cancellato la società dal registro delle imprese omettendo qualsivoglia menzione, considerazione e pagamento del debito nei confronti del creditore, di cui era ben a conoscenza per averlo espressamente riconosciuto e per avere ricevuto (neanche un mese prima della delibera di messa in liquidazione volontaria della società) la diffida di pagamento che prospettava azioni giudiziarie in difetto di restituzione del dovuto.

28 Maggio 2021

Approvazione del bilancio finale di liquidazione e legittimazione a proporre reclamo in caso di comproprietà di una partecipazione in srl

Qualunque socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, è legittimato – secondo quanto stabilito nell’art. 2492 co. 3 c.c. – all’impugnazione del bilancio finale di liquidazione nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito. La mancata proposizione del reclamo, decorsi novanta giorni dalla data dell’iscrizione, vale quale approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, al di là della procedura legale tipica di approvazione del bilancio finale di liquidazione contenuta nell’art. 2493 co. 1 c.c., è data ai soci la possibilità di approvare lo stesso espressamente prima del decorso del termine. Ove intervenga l’approvazione espressa, a maggioranza dei soci, del bilancio finale di liquidazione e l’autorizzazione all’immediata cancellazione della società dal registro delle imprese, il diritto del singolo di reclamare il bilancio finale è neutralizzato. Una volta avvenuta [come nella specie] la cancellazione della società alle condizioni di legge, questa non può più esser revocata e la persona giuridica è definitivamente estinta, in quanto, il sistema delineato dagli artt. 2492 / 2495 c.c. è speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1421 c.c.

Nel caso di contitolarità di una quota di partecipazione indivisa, ai sensi dell’art. 2468 ult.co. c.c. il diritto a proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è del rappresentante comune risultante dalla pubblicità commerciale, in quanto, l’efficacia nei confronti della società a responsabilità limitata delle vicende circolatorie – e quindi degli assetti proprietari – delle quote, dipende, per espresso disposto di legge, dalle iscrizioni nel registro delle imprese. Non può essere riconosciuta un’autonoma legittimazione al singolo contitolare, diverso dal rappresentante comune, ad impugnare il bilancio finale di liquidazione;  tantomeno, contro la volontà approvativa espressa dal rappresentante comune della quota. Eventuali abusi o inadempimenti del rappresentante comune alle indicazioni eventualmente ricevute dai contitolari rappresentati, possono trovare sanzione azionando in giudizio la sua responsabilità ex mandato.

 

Estinzione di società e trasferimento dei rapporti giuridici in capo ai soci

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (rinvio a Cass. SS.UU. 12/3/2013 n. 6070 con cui è stato affermato il principio in questione, poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze coeve n. 6071 e 6072 del 12/3/2013).

L’estinzione di una società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio… esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato” (rinvio a Cass. 24/12/2015 n. 25974).

L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio … con esclusione delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso… con la conseguenza che gli ex soci non hanno legittimazione a farli valere in giudizio” (rinvio a Cass. 15/11/2016 n. 23269).

In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto e illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, sicchè i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa” (rinvio a Cass. 29/7/2016 n. 15782).

Deve escludersi che il semplice inserimento di una posta controversa, oggetto di contenzioso, nel bilancio finale di liquidazione sia sufficiente per far conseguire alla pretesa creditoria, ad essa sottesa, la sua trasferibilità in capo ai soci e, ciò, in luogo dell’altrimenti necessario riconoscimento giudiziale a cui la società, titolare della pretesa stessa, ha mostrato di voler rinunciare, avendo proceduto alla propria cancellazione subito dopo essersi vista negare in giudizio il riconoscimento della pretesa a cui ambiva.

Scioglimento per il decorso del termine ed estinzione della società

La scadenza del termine di durata della società è causa di scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 2484, n. 1, c.c. e non determina la sua estinzione, imponendo piuttosto agli amministratori, ai sensi del successivo art. 2485 c.c., di procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484 c.c. salva la loro personale e solidale responsabilità per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Solo dalla cancellazione dal registro delle imprese, che ha natura costitutiva, consegue l’estinzione a norma del successivo art. 2495 c.c.

17 Luglio 2019

Estinzione di società di diritto inglese e sorte del patrimonio immobiliare sito in Italia

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili di proprietà di società di diritto straniero sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano, secondo il disposto dell’art. 51, l. n. 218/1995. [ LEGGI TUTTO ]

28 Gennaio 2019

Sulla inscrivibilità della determinazione di presentare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.

La determinazione dell’amministratore unico di presentare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. non rientra tra gli atti per i quali è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese.

22 Novembre 2018

Cancellazione di società e diritto al pagamento del corrispettivo di cessione di azienda tramite accollo di debiti

Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, [ LEGGI TUTTO ]

29 Ottobre 2018

Trasferimento della sede all’estero e cancellazione della cancellazione

Deve essere disposta la cancellazione ex art. 2191 c.c. della iscrizione della cancellazione per trasferimento della sede all’estero quando quest’ultima sia avvenuta in difetto della dimostrazione della intervenuta iscrizione della società in Registro estero.