Art. 2490 c.c.
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Successione nella titolarità degli immobili in caso di società estinta
In caso di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento d’ufficio assunto a norma dell’art. 2490 c.c., i beni immobili di cui risulti titolare all’esito dell’estinzione devono ritenersi confluiti nella comunione indivisa fra i soci superstiti, in virtù del fenomeno di tipo successorio che si verifica nel caso di cancellazione e che riguarda non solo i rapporti obbligatori facenti capo all’ente, ma anche il patrimonio esistente al momento dell’estinzione. La titolarità degli immobili della società passa dunque ai soci, nelle medesime quote rappresentative della loro partecipazione.
Il mancato aggiornamento delle visure camerali è indice di inerzia del liquidatore e ne fonda la revoca
La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si desume già dalle visure camerali, allorché neppure sia iscritta la nomina (essendo tale iscrizione da richiedersi “a cura” dello stesso liquidatore ex art. 2487-bis c.c.) e ove non risulti depositato alcun bilancio dell’ente (la cui redazione è affidata ai liquidatori dall’art. 2490 c.c.).
Cancellazione d’ufficio della società ed effetti successori. Azioni del creditore sociale
L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui i debiti sociali, non liquidati in tale sede o sopravvenuti, non si estinguono (in quanto ne deriverebbe un ingiustificato sacrificio del diritto del creditore sociale) ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione se, pendente societate, erano limitatamente responsabili o illimitatamente, nel caso contrario; si trasferiscono altresì ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore il cui mancato esperimento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. civ., Sez. unite, n. 6071 del 2013).
Il fenomeno successorio si realizza anche in caso di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c., co. VI, disposizione che rinvia espressamente agli effetti sanciti dalla norma generale sulla cancellazione della società di capitali di cui al 2495 c.c.
Quanto all’azione esercitata dal creditore nei confronti della società – e, di riflesso, sul socio beneficiario di una illecita distribuzione degli utili –, incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere di provare l’effettiva distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio, trattandosi di elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato.
In relazione all’azione del creditore nei confronti del liquidatore, quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, risponde in via aquiliana (lesione del diritto di credito del terzo); talché, l’onere probatorio relativo alla sussistenza di tali elementi grava sul creditore. Peraltro, il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che si dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
Estinzione di società di diritto inglese e sorte del patrimonio immobiliare sito in Italia
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili di proprietà di società di diritto straniero sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano, secondo il disposto dell’art. 51, l. n. 218/1995. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori e mancato passaggio di consegne “formale” con il liquidatore
Nel quadro dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può ascriversi agli amministratori la violazione del disposto di cui all’art. 2487-bis, c. 3, c.c. derivante dal mancato deposito presso il Tribunale della contabilità sociale riferita agli anni ante liquidazione, laddove gli stessi amministratori non abbiano provveduto a redigere un formale passaggio di consegne che certifichi la transizione della gestione della società in capo al liquidatore.
Cancellazione d’ufficio ex art. 2490, ultimo comma, c.c.
L’art. 2490, ultimo comma, c.c., in base al quale la società di capitali in liquidazione che non abbia depositato per tre anni consecutivi i bilanci della fase liquidatoria “è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese”, non ha carattere sanzionatorio. La diposizione si limita a introdurre una presunzione di compimento dell’attività liquidatoria – e, quindi, di necessità di cancellazione dell’ente con conseguente sua estinzione – nel caso di carenza dei relativi adempimenti tipici rappresentati dal deposito dei bilanci annuali.
Invalidità di delibera assembleare di s.r.l. in liquidazione per difetto di quorum
E’ invalida la delibera di s.r.l. per difetto di quorum costitutivo previsto dallo statuto nell’ipotesi in cui, in presenza di un legittimo rappresentante comune della comunione ereditaria, tale rappresentante [ LEGGI TUTTO ]
Esercizio contestuale dell’azione sociale ed individuale di responsabilità e rapporti di tali azioni con la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese. Pregiudizi diretti ed indiretti del socio.
È ammissibile l’esercizio contestuale dell’azione sociale ed individuale di responsabilità ai sensi dei commi terzo e quinto dell’articolo 2476 del codice civile.
La cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese – ai sensi dell’articolo 2490, ultimo comma, del codice civile per non esser stati depositati i bilanci di liquidazione per tre esercizi consecutivi – intervenuta [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di liquidazione: presupposti e conseguenze
E’ scorretto il bilancio di società in liquidazione ispirato al criterio della continuazione dell’attività, essendo tale continuazione di per sé incompatibile con la fase liquidatoria, preposta al realizzo delle attività e al pagamento delle passività dell’ente. [ LEGGI TUTTO ]
Estinzione della società a seguito di cancellazione e successione nei rapporti giuridici
In caso di estinzione della società conseguente alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, i rapporti giuridici non si estinguono, atteso che, sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [ LEGGI TUTTO ]