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23 Gennaio 2023

Sulla nomina e la revoca dei liquidatori

Per la nomina e la revoca dei liquidatori occorre la maggioranza prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto (art. 2487 c.c.), con ciò intendendosi che il quorum deliberativo in materia di liquidazione è pari alle maggioranze previste dalla legge e/o dallo statuto per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; infatti, il rinvio di cui all’art. 2487, co. 1, c.c. alle maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto non è soltanto un rinvio alla previsione normativa delle maggioranze in materia di modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ma rappresenta piuttosto la volontà del legislatore di operare un rinvio alla materia delle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, parificando, quindi, per importanza le decisioni relative alla liquidazione a quelle relative alle modifiche dello statuto e per le quali la legge prevede, salvo diversa previsione statutaria, maggioranze più elevate rispetto a quelle, per così dire, ordinarie.

23 Aprile 2021

Il mancato aggiornamento delle visure camerali è indice di inerzia del liquidatore e ne fonda la revoca

La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si desume già dalle visure camerali, allorché neppure sia iscritta la nomina (essendo tale iscrizione da richiedersi “a cura” dello stesso liquidatore ex art. 2487-bis c.c.) e ove non risulti depositato alcun bilancio dell’ente (la cui redazione è affidata ai liquidatori dall’art. 2490 c.c.).

21 Giugno 2019

Il dissidio fra gli unici due soci di s.r.l. e lo scioglimento giudiziale della società

Il dissidio fra gli unici due soci di una srl caratterizzata da una distribuzione paritetica fra gli stessi del capitale sociale cristallizzato nella mancata approvazione dei bilanci sociali comporta lo scioglimento della stessa ex art. 2484 I comma n.3 cod.civ. [ LEGGI TUTTO ]

Carenza di legittimazione attiva dei creditori sociali a chiedere la nomina del liquidatore ex art. 2275 c.c.

Non può configurarsi la legittimazione attiva dei creditori sociali a richiedere ex art. 2275 c.c. la nomina del liquidatore sociale della società di persone debitrice, atteso che, da un lato, la norma richiamata attribuisce tale legittimazione ai soli soci (al cui mancato unanime consenso la nomina da parte del Presidente del Tribunale deve supplire), nonché, d’altro lato, non sussiste alcun interesse specifico del creditore alla nomina del liquidatore (ben potendo le esigenze di notifica di atti relativi a procedure esecutive essere assicurate dalla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.).

12 Gennaio 2017

Revoca di liquidatore nominato dal tribunale per violazione di norme imperative della fase liquidatoria

La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell’amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o di nomina dai soci, i quali possono [ LEGGI TUTTO ]

24 Ottobre 2013

Rinuncia del liquidatore alla nomina e necessità che l’assemblea proceda ad una nuova nomina

Se, a seguito di nomina assembleare che delibera contestualmente lo scioglimento della società, il liquidatore unico rinuncia alla suddetta nomina, l’organo assembleare dovrà provvedere ad una nuova nomina, [ LEGGI TUTTO ]