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Francesco Ilari

Senior Associate

Per molti anni sono stato associate presso la sede Milanese di una boutique italiana, maturando una consistente esperienza nel contenzioso societrario. Attualmente sono responsabile del contenzioso presso la sede di Milano uno studio internazionale. Tratto principalmente cause di diritto societario e da responsabilità da prodotto.

31 Agosto 2023

Responsabilità per atto distrattivo, reati societari e termine di prescrizione dell’azione del curatore del fallimento

La registrazione di una somma come credito anziché come liquidità non integra alcuna dispersione dell’attivo e, quindi, non può fondare una domanda di risarcimento, la quale può trovare piuttosto fondamento in un atto distrattivo. Quello previsto e punito dall’art. 223 L.F. è un reato complesso, dato dalla unione di un reato societario (tra quelli disciplinati dagli art. 2621 e ss. c.c.) e l’elemento del dissesto della società, che si configuri come ulteriore effetto di quel reato; l’elemento soggettivo del reato complesso è, a sua volta, composto dalla colpa della contravvenzione societaria e dal dolo del reato fallimentare, a proposito del quale è sufficiente la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, non essendo invece necessaria l’intenzionalità dell’insolvenza. Quello in esame, inoltre, è un reato proprio, che può essere commesso solo da un amministratore (o altro soggetto indicato dalla norma); ma è possibile il concorso di un extraneus con l’autore diretto, ove la sua condotta rechi un apporto apprezzabile al verificarsi dell’evento e sia assistita dalla consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale. Il disposto dell’art. 2947, comma 3, c.c. si applica ad ambedue le azioni esercitabili dal curatore nei confronti dell’amministratore della società a responsabilità limitata fallita: quella contrattuale spettante alla società e quella extracontrattuale dei creditori. [ Continua ]
14 Agosto 2023

Annullamento del contratto stipulato dall’amministratore di s.r.l. in conflitto d’interessi

Una società di capitali è un soggetto giuridico distinto dai suoi soci e titolare di un suo patrimonio; essa è debitrice verso i soci del capitale che essi hanno conferito, ma né i soci né i suoi amministratori possono disporre del patrimonio sociale, prelevando somme a loro piacimento che non sono affatto di loro spettanza. Il contratto stipulato dall’amministratore della società a responsabilità limitata con se stesso, in conflitto di interessi, senza alcuna utilità per la società, è annullabile. All’annullamento segue, ordinariamente, un obbligo restitutorio, maggiorato degli interessi legali, trattandosi di debito di valuta, e non della rivalutazione monetaria, se non dimostrato un danno ulteriore. [ Continua ]
20 Luglio 2023

Annullabilità della deliberazione di approvazione del bilancio per irritualità della convocazione

Qualora non siano state osservate le disposizioni in tema di ritualità della convocazione assembleare deve postularsi che la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata invalidamente assunta e vada annullata, in quanto lesiva del diritto del socio impugnante di acquisire approfondita cognizione del progetto di bilancio e del sostrato economico-finanziario a supporto della appostazione delle molteplici voci contabili. [ Continua ]
14 Luglio 2023

Spedizione dell’avviso di convocazione e presunzione di valida convocazione dell’assemblea

La conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di società a responsabilità limitata risulta presunta ex art. 1335 c.c. quando il documento contenente l’atto sia pervenuto al luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del socio, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell'atto. In mancanza di impugnazione di falso, l’attestazione di restituzione dell’avviso di spedizione al mittente per irreperibilità del destinatario (che non è equiparabile a mancata notificazione) non vale a privare di ritualità l’avviso effettuato. Salvo che l'atto costitutivo della società non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito. [ Continua ]
23 Luglio 2023

L’azione sociale di responsabilità degli amministratori: natura e oneri conseguenti

L’azione sociale di responsabilità degli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, trovando la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all’art. 2476 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, tanto emergendo chiaramente sia dal richiamo alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione della stessa in termini oggettivi) sia dalla circostanza che la medesima disposizione codicistica consente all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. La responsabilità risarcitoria dell'amministratore va riconnessa non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma solo a quelle condotte di mala gestio che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore in forza della carica rivestita, risultino, altresì, foriere di danni per il patrimonio sociale. [ Continua ]

Appostazione in bilancio e qualificazione dell’erogazione di somme da parte del socio

L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci. In tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. E’ quindi necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell'esercizio, è dato dall'esame delle risultanze del relativo bilancio. Invero, il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Dunque, può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società. [ Continua ]
16 Aprile 2023

Limiti del sindacato nell’impugnazione della delibera assembleare

Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera con la quale l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deciso un aumento di capitale sociale a pagamento, il sindacato del Tribunale non può, neppure in caso di paventato abuso, estendersi al merito gestorio. [ Continua ]
22 Gennaio 2023

Il diritto di controllo del socio di S.r.l. che svolge attività in concorrenza

Il diritto del socio non partecipante all’amministrazione della società ad esercitare il controllo sulla gestione della S.r.l., anche per il tramite dell’accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della stessa società a mantenere la riservatezza su dati sensibili, che il socio potrebbe utilizzare contro di lei. In termini generali e salvo concretizzare il bilanciamento caso per caso, alla luce del principio di buona fede, quindi, deve ritenersi consentito limitare il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori. Il giudizio di bilanciamento secondo il canone di buona fede deve farsi in concreto: non soltanto perché i “dati sensibili” e di cui è pericolosa la propalazione possono essere diversi caso per caso, ma anche e soprattutto perché la riservatezza non può essere un pretesto per coprire le irregolarità di gestione degli amministratori, né per frustrare le valutazioni del socio prodromiche all’esercizio ex art. 2476 co. 3 di un’eventuale azione di responsabilità o impedire la tutela dei propri diritti. D’altro canto, i suddetti accorgimenti potrebbero non bastare a tutelare la società se il socio esercente il diritto di controllo assomma in sé anche la veste di concorrente. In situazioni di abuso del diritto di controllo ex art. 2476 comma 2, c.c., - cioè allorquando l’iniziativa del socio è svolta secondo forma di legge, ma funzionale a scopi diversi da quelli suoi propri, segnatamente non allo scopo di garantire la posizione del socio, ma per servire la diversa veste di concorrente - è legittima l’exceptio della società, la quale neghi al socio il diritto di trarre copia della documentazione, o la richiesta di far sottoscrivere un previo impegno a non utilizzare le informazioni acquisite per fini concorrenziali. [ Continua ]