Art. 42 l.fall.
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Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare e liquidazione del danno su base equitativa
Fermo l’onere per il curatore che voglia esperire l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 L.F. di provare la violazione da parte degli amministratori degli obblighi di gestione non lesiva dell’integrità del patrimonio, nell’impossibilità per quest’ultimo di avvalersi delle scritture contabili mancanti, il danno da risarcire sarà individuato e liquidato in misura corrispondente al deficit fallimentare, da liquidare in via equitativa.
Dissipazione del patrimonio sociale e violazione del dovere di cooperazione con l’Ufficio fallimentare
E’ responsabile nei confronti della s.r.l. – poi fallita – l’amministratore che abbia gravemente violato i propri doveri così da determinare il dissesto della società e l’insufficienza del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori sociali e che abbia continuato [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori (di diritto e di fatto) e dei sindaci di srl fallita nei confronti dei creditori sociali
Il curatore del fallimento di una srl è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori. Tale azione è volta ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale fino all’ammontare necessario a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, distinguendosi così dall’azione sociale di responsabilità, che [ LEGGI TUTTO ]