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Francesco Carelli

Francesco Carelli

Avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di Pavia.

18 Aprile 2024

Sulla legittimazione del singolo componente del CdA a impugnare la delibera assembleare di s.p.a.

Il potere, riconosciuto agli amministratori di s.p.a. dall’art. 2377, co. 2, c.c., di impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, spetta al CdA e non agli amministratori individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso. Una legittimazione del consigliere di amministrazione all'impugnazione della delibera assembleare può sussistere qualora questi venga immediatamente leso in un suo diritto dalla delibera stessa: il singolo componente del CdA è legittimato a impugnare per l’annullamento esclusivamente la decisione dell’assemblea che abbia leso la sua posizione individuale. L’elenco delle materie da trattare all’ordine del giorno dell’assemblea deve essere redatto in modo sintetico e comprende, quindi, anche argomenti impliciti, presupposti, conseguenziali o accessori rispetto a quelli specificamente previsti [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nel punto dell’o.d.g. relativo a “Revoca deleghe e poteri attribuiti all’amministratore delegato. Determinazioni” fosse implicita la discussione sulla decadenza dell’amministratori, poiché l’argomento non sarebbe di competenza dell’assemblea ove la revoca delle deleghe non dipendesse a monte da una causa di cessazione dell’amministratore delegato dalla carica gestoria]. [ Continua ]
17 Gennaio 2024

Il nesso di causalità tra informazione al mercato e danno da investimento

Non è configurabile un danno da investimento quando l'emittente abbia fornito tutte le informazioni ad esso relative, seppure ad alta tecnicità, e queste fossero complete e idonee a consentire al singolo investitore di orientare le proprie decisioni di investimento rispetto al rischio dell’operazione. Restano dunque a carico del piccolo investitore i rischi connessi ad operazioni rispetto alle quali l’emittente il titolo ha reso le necessarie informazioni, seppure connotate da alta tecnicità: l’eventuale tutela si colloca invero in un altro segmento contrattuale, ossia rispetto all’intermediario sul quale necessariamente deve appoggiarsi. Sussiste una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente; la presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico. Pertanto, se in virtù di convinzioni autonome gli investitori - anche dopo il disvelamento del vero - hanno inteso non dismettere i precedenti investimenti e, anzi, hanno continuato ad acquistare azioni anche a distanza temporale sensibile dall’acquisizione delle corrette informazioni, non può sussistere un nesso di causalità con l'eventuale successiva perdita, in quanto la perdita lamentata non può essere causalmente derivata dalle carenze informative denunciate. [ Continua ]
7 Dicembre 2023

L’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti della società di revisione in sede penale comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile

L’intervenuto trasferimento nel processo penale dell’azione di responsabilità civile nei confronti della società di revisione – sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso – opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 c.p.p., la rinuncia agli atti del giudizio civile. [ Continua ]
17 Ottobre 2023

Delibera di esclusione del socio di società cooperativa

La delibera, adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, di esclusione per morosità nel pagamento dei canoni del socio di società cooperativa a proprietà indivisa ai sensi della l. 179/1992 comporta la conseguente decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della cooperativa. In ossequio al principio per cui il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, è soddisfatto l’onere della prova da parte della società cooperativa mediante l’allegazione dell’invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze e della comunicazione della delibera di esclusione. [ Continua ]
9 Dicembre 2023

L’irrisorietà del prezzo di acquisto di quote sociali costituisce prova sufficiente della scientia damni da parte del cessionario

E' ammissibile proporre nello stesso giudizio l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. Deve essere revocata la cessione di quote di s.r.l. oggetto di un contenzioso con un terzo quando per effetto di tale cessione si realizzi il mutamento in peius del patrimonio del debitore per effetto di tale atto in quanto comporti un peggioramento della garanzia patrimoniale del debitore, sotto il profilo qualitativo, per la sostituzione di un bene (le partecipazioni sociali risultanti da pubblici registri) con un altro (il denaro) di più difficile realizzazione esecutiva e facilmente occultabile e, sotto il profilo quantitativo, in quanto l’atto ha comportato una sensibile contrazione del patrimonio del debitore, giacché il corrispettivo della vendita delle quote sociali è di gran lunga inferiore al valore commerciale e di mercato della quota. Negli atti a titolo oneroso ai fini della prova della scientia damni da parte del cessionario di una partecipazione sociale ai fini della revocatoria è sufficiente che questi sia consapevole dell’irrisorietà del prezzo di acquisto rispetto al reale valore di mercato delle quote stesse (anche ove lo stesso sia stato effettivamente corrisposto) - avuto riguardo al valore da esse posseduto al momento dispositivo - senza che sia necessario dimostrare una collusione tra le parti. [ Continua ]

Responsabilità degli amministratori per il ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento

Costituisce preciso dovere dell’amministratore in carica - obbligo da reputarsi strettamente inerente al dovere generale di diligenza nella gestione del patrimonio sociale e che trova puntuale riscontro normativo nella peculiare fattispecie penale di cui all’art. 217 l. fall. - adottare, allorquando si renda palese una situazione di dissesto, tutte le misure necessarie ad evitare un ingiustificato aggravamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società. Un amministratore non più in carica non può essere chiamato a rispondere dei danni non prodottisi durante la sua gestione, salvo che vi siano elementi per ritenere che anche le conseguenze pregiudizievoli verificatesi successivamente alla cessazione della carica siano comunque ascrivibili a sua responsabilità. La mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. [ Continua ]
19 Ottobre 2023

Disciplina applicabile alle società cestistiche professionistiche

L’art. 142, co. 2, del Regolamento Organico FIP – per il quale in caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della stessa, delle obbligazioni assunte dalla società verso la Federazione Italiana Pallacanestro e i suoi organi, le società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in solido tra loro il presidente o legale rappresentante della società e i membri del consiglio direttivo – è una norma applicabile soltanto alle società cestistiche dilettantistiche. Invece, sia per motivi di ordine letterale e logico avuto riguardo ai commi 3 e 4 del suddetto art. 142, sia in ragione dell’esigenza sistematica di rispettare i principi generali in tema di responsabilità dei soci nelle società di capitali, per le società cestistiche appartenenti al settore professionistico lo scioglimento e la messa in liquidazione sono regolate dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di legge in materia, che dovranno essere richiamate negli statuti societari. [ Continua ]
30 Novembre 2023

Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni e competenza delle sezioni specializzate

Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni societarie è la partecipazione in sé, ovvero il complesso dei diritti che la partecipazione medesima attribuisce in seno alla società (oggetto immediato), tanto che va escluso quale effetto naturale del contratto che il venditore sia obbligato a garantire l’effettivo valore patrimoniale della partecipazione ceduta. Tuttavia, un simile obbligo di garanzia può essere previsto dalle parti, di modo che l’acquirente possa dolersi del fatto che la partecipazione acquistata abbia valore difforme dal prezzo pattuito. Ai fini dell’individuazione della competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il riferimento ai “diritti inerenti”, contenuto nell’art. 3, co. 2, lett. b), del d. lgs. 168/2003, deve essere interpretato nel senso che tale norma allude anche ai diritti conseguenti agli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali e a ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, per cui la competenza in questione sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia a oggetto non solo la validità e l’efficacia dell’atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti), ma anche il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo. [ Continua ]
30 Novembre 2023

L’eccezione di inadempimento nel contratto di cessione di ramo d’azienda

L'avvenuto trasferimento di un ramo d'azienda le cui condizioni igienico sanitarie richieste dalla pubblica amministrazione, non consentano l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, costituisce inadempimento contrattuale grave da parte del cedente tale da giustificare l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte del cessionario. Anche ove rispetto a un eccezione di inadempimento sia invocata la risoluzione di diritto del contratto, ciò non esime il Giudice dal valutare se la parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione sia a sua volta inadempiente, attesa la pregiudizialità logica dell’eccezione di inadempimento rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell’art. 1456 cc, dall'accertamento di un inadempimento colpevole. [ Continua ]