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Francesco Carelli

Praticante avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Dottore magistrale cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Dottore Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di Pavia.

3 Aprile 2023

Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote di s.r.l.

Il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. In materia di contratto per la cessione di quote sociali della s.r.l., per il verificarsi dell’inadempimento da parte del debitore non è necessario che questi dichiari apertamente di non voler adempiere. In applicazione dell’art. 1183 c.c., la mancata indicazione di un termine per l’adempimento comporta che il creditore può esigerlo immediatamente e non comporta, invece, la facoltà per il debitore di adempiere quando preferisce.  Per la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, la costituzione in mora del debitore non è prerequisito essenziale. La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 c.c. [ Continua ]
24 Aprile 2023

Quorum costitutivo e deliberativo per le decisioni dei soci della s.r.l. e invalidità della delibera adottata in violazione dei detti quorum.

Non è nulla la clausola dello statuto che prevede che il quorum costitutivo previsto per l'assemblea dei soci sia più basso del quorum deliberativo, potendosi così verificare l’ipotesi di un’assemblea regolarmente costituita ma impossibilitata a prendere validamente qualsivoglia decisione, risolvendosi sostanzialmente in un difetto di coordinamento che, al più, rende inutile il raggiungimento del quorum costitutivo, qualora non sia raggiunta la superiore maggioranza richiesta per la deliberazione. La previsione dell’unanimità per le decisioni dei soci della s.r.l. non risulta di per sé preclusa dalle norme del codice civile in quanto, mentre in materia di S.p.A. il codice limita le modifiche statutarie dei quorum previsti per le deliberazioni sociali alla possibilità di prevedere una “maggioranza più elevata” (art. 2368 c.c.) − elemento da cui si deriva l’inderogabilità statutaria del principio maggioritario − con riferimento alle S.r.l., a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 6/2003, il rinvio all’autonomia statutaria risulta assai più ampio, essendo la regola maggioritaria prevista “salva diversa disposizione dell’atto costitutivo”. Ai sensi degli artt. 2479 ter e 2377 c.c. per le decisioni dei soci “che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo”, la delibera assunta in violazione del quorum deliberativo legale o statutario − esistente e provvisoriamente efficace − è annullabile, essendo la categoria della nullità riservata ad ipotesi tassativamente individuate. [ Continua ]
11 Marzo 2023

Determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali

In base al combinato disposto degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c., la determinazione del compenso degli amministratori di società per azioni è rimessa in primo luogo all’atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all’assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l’assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello già previsto dallo statuto, senza una apposita modifica di questo. La disciplina dettata in materia di compenso degli amministratori nella s.p.a. è applicabile anche alla s.r.l. [ Continua ]
24 Aprile 2023

Non può essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità del lodo arbitrale per difetto di competenza dell’arbitro qualora tale difetto non sia stato fatto valere in sede di giudizio di impugnazione del lodo.

Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità di lodo arbitrale, sollevata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del socio di società cooperativa, nel caso in cui quest'ultimo non abbia fatto valere tale eccezione in sede di giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. [ Continua ]
24 Aprile 2023

I requisiti del collegamento negoziale ai fini della sussistenza di un’operazione di assistenza finanziaria e la sua applicabilità anche alle società cooperative e alle banche popolari

Affinché ricorra un collegamento negoziale tra due contratti è necessario un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, e un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Ai fini della sussistenza del collegamento negoziale nell’ambito delle c.d. operazioni di assistenza finanziaria, vietate ai sensi dell’art. 2358 c.c., il requisito oggettivo può essere integrato dal fatto che poco dopo l’erogazione di un finanziamento da parte di una banca, il soggetto che lo riceve acquisti azioni della banca finanziatrice per un importo pari a circa 20% degli importi finanziari erogati considerato altresì il tasso particolarmente agevolato al quale era stato ottenuto il finanziamento. È sufficiente a configurare il requisito soggettivo che l’accordo tra le parti prevedesse che il denaro erogato dalla banca fosse utilizzato, anche solo parzialmente, per acquistare azioni proprie. La disciplina dell’art. 2358 cod. civ. è applicabile anche alle società cooperative, in quanto la disposizione supera il vaglio di compatibilità di cui all’art. 2519 cod. civ., perché lo scopo mutualistico non esclude che possano ritenersi vietate operazioni tali da mettere a rischio l’equilibrio del capitale sociale, la cui tutela è peraltro salvaguardata da norme specifiche, in materia di cooperative, che impongono la formazione di riserve , quali l’artt. 2545 quater e l’art. 32 comma 1 TUB per le banche popolari. [ Continua ]
24 Aprile 2023

E’ presumibile che il socio detenuto presso una casa circondariale non abbia conoscenza dell’avvenuta notifica dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci effettuata presso il suo domicilio

La deliberazione dell'assemblea dei soci assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, c. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. Alla situazione di omessa convocazione dell’assemblea è equiparabile la mancata ricezione da parte del socio del relativo avviso in tempo utile per poter partecipare all’assemblea e, pertanto, ancorché sia stato correttamente avviato l’iter del procedimento deliberativo previsto dalla legge mediante la spedizione dell’avviso, la comprovata ignoranza da parte del socio della convocazione, determina la nullità della deliberazione. E' presumibile che il socio detenuto presso una casa circondariale non abbia avuto conoscenza della spedizione, ritualmente effettuata, dell’avviso di convocazione dell’assemblea al suo domicilio, in quanto la detenzione in carcere rappresenta indubbiamente un impedimento ostativo alla ricezione dell’avviso di convocazione all’assemblea a lui non imputabile tale da giustificare la declaratoria di nullità delle deliberazioni impugnate. [ Continua ]
24 Aprile 2023

Efficacia della delibera di esclusione del socio di società cooperativa e cessazione dei benefici derivanti da detta qualità

Il privilegio della concessione di un bene immobile in forza della qualità di socio di società cooperativa cessa con la delibera di esclusione adottata ai sensi dell'art. 2533 c.c., momento dal quale il bene deve considerarsi detenuto senza titolo con relativo diritto della società cooperativa all’immediato rilascio in suo favore del predetto alloggio e il relativo obbligo in capo al socio di provvedervi. L’importo corrispondente ai canoni a titolo di risarcimento per occupazione sine titulo deve essere quantificato  in applicazione della disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione), il quale costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza più averne titolo. [ Continua ]
24 Aprile 2023

Non costituisce causa di nullità del contratto preliminare di cessione di quote della S.r.l. il generico approfittamento di uno stato di debolezza psichica da cui non derivi alcun nocumento patrimoniale

L’azione di annullamento per incapacità naturale prevista dall’art. 1425 e 428 c.p.c. richiede, innanzitutto, la deduzione e prova dell’incapacità di intendere e di volere al momento della conclusione dell’accordo, non essendo sufficiente la mera suggestionabilità o debolezza psichica prospettata, mentre le altre azioni di annullamento per dolo, violenza o errore essenziale richiedono la deduzione e prova della specifica condotta tenuta dal contraente per incidere sulla volontà negoziale dell’altro che la convenuta non ha né descritto né offerto di provare in giudizio. Laddove l'approfittamento della situazione di debolezza psichica dell'altro contraente integri la fattispecie del reato di circonvenzione d'incapace allora il contratto stipulato è nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, quale è l’art. 643 c.p.. Non costituisce un "atto che importi per il soggetto passivo qualsiasi effetto giuridico dannoso" tale da configurare un elemento del reato di circonvenzione d'incapace ex art. 643 c.p. l'esecuzione di un contratto preliminare che prevede un compenso congruo per la cessione di una quota di S.r.l. di una società messa in liquidazione per perdita integrale del capitale sociale in quanto manca l'elemento della pregiudizialità dell'impegno, anche se detto impegno sia stato assunto a causa di un generico approfittamento di una situazione di debolezza psichica. [ Continua ]
23 Gennaio 2023

Invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l.

L’illegittima formazione delle maggioranze ai fini delle decisioni dei soci nella s.r.l. non costituisce in ogni caso vizio di nullità, ma di mera annullabilità della delibera. La nullità è, infatti, prevista soltanto per il caso di decisioni aventi oggetto illecito o impossibile oppure prese in assenza assoluta di informazioni (art. 2479 ter, co. 3, c.c.) oppure che dispongono modifiche dell’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Per tutte le decisioni che non sono state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo è, invece, dettato (art. 2479 ter, co. 1, c.c.) il regime della annullabilità. [ Continua ]

Responsabilità da direzione e coordinamento degli enti pubblici diversi dallo Stato

L’art. 2497 c.c. si applica nei casi in cui la costituzione della società in house o comunque la partecipazione in società degli enti pubblici – diversi dallo Stato – sono attuate non solo per scopi lucrativi ma anche per la realizzazione di finalità istituzionali che richiedono lo svolgimento di attività economica o finanziaria da realizzare attraverso la società partecipata. La norma di interpretazione autentica dell’art. 2497 c.c. di cui all’art. 19 del d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009 ha espressamente escluso solo lo Stato azionista dalla nozione di “ente” contemplata dalla norma richiamata. La società in house è istituto di derivazione comunitaria, prima enunciato in sentenze della Corte di Giustizia e poi modellato nelle Direttive UE del 2014, nn. 23, 24 e 25, con il preciso scopo di limitare le ipotesi che consentono di derogare alle regole della concorrenza del mercato mediante il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici. L’affidamento diretto non comporta alcuna lesione del principio di concorrenza se ed in quanto, in osservanza al principio di libera amministrazione delle pubbliche autorità, esso non rappresenta una esternalizzazione ma una autoproduzione di servizi tramite un soggetto che, sostanzialmente – atteso che l’amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello operato sui propri servizi – non è diverso dell’ente pubblico. Sussiste una società in house qualora vi siano i seguenti presupposti: (i) il capitale sociale è integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieta la cessione delle partecipazioni ai soggetti privati; (ii) la società esplica statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; (iii) la gestione è per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca cui risale la condotta illecita. L’espressione “interesse imprenditoriale proprio o altrui” porta a escludere dall’ambito di responsabilità ex art. 2497 c.c. solo le ipotesi nelle quali sia perseguito un interesse meramente privato (quale l’interesse personale degli amministratori/cariche pubbliche della società/ente controllante) e a ricomprendervi tutte le altre ipotesi in cui è stato perseguito un interesse extrasociale rispetto a quello della società eterodiretta. Con l’art. 19 del d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009, il legislatore ha chiarito che “l’art. 2497, primo comma del codice civile si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”; l’ampiezza dell’espressione “finalità di natura economica o finanziaria” è tale da ricomprendere gli obiettivi che l’ente pubblico territoriale persegue attraverso la costituzione di società in house o comunque delle società cui partecipa. La titolarità del pacchetto di maggioranza è elemento sufficiente per integrare la presunzione di cui all’art. 2497 sexies c.c. La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale. Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. [ Continua ]
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LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Biblioteca di Castel Capuano

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16 giugno 2023 – h.10.30/18:00