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22 Ottobre 2021

Nullità delle intese anticoncorrenziali e rimedi civilistici per i contratti stipulati a valle

La tutela garantita dalla Legge Antitrust non ha come destinatari unicamente le imprese che sottoscrivono l’intesa, ma tutti i partecipanti al mercato, imprenditori come consumatori, portatori in analoga misura almeno in potenza di un interesse alla conservazione del suo carattere competitivo.

Ciò determina l’ampliamento delle tutele esperibili una volta che il sistema del public enforcement abbia sancito la nullità dell’intesa anticoncorrenziale, ogniqualvolta gli effetti di quell’intesa si siano inverati in regolamenti negoziali nei quali i consumatori finali hanno visto limitata o addirittura negata l’effettiva libertà di scelta tra prodotti diversi.

Si ritiene che il giudizio di disvalore contenuto nel divieto delle intese illecite a monte si deve poter trasmettere anche al regolamento di interessi voluto dalle parti, poiché consente il concreto dispiegarsi dell’effetto anticoncorrenziale vietato.

Sanzionare di nullità la sola intesa “a monte” senza estendere il profilo caducatorio al contratto a valle significa negare che quest’ultimo costituisca lo strumento privilegiato attraverso il quale si estrinsecano sul piano fattuale gli effetti dell’intesa che altera il gioco della concorrenza.

9 Aprile 2020

Integra cumulativamente contraffazione e concorrenza sleale l’offerta al pubblico di prodotti importati extra-ue privi delle etichette originali

L’infrazione del divieto di importazione parallela extracomunitaria (non consenziente il titolare del marchio) unita alla successiva commercializzazione dei prodotti così importati certamente integra di per sé il presupposto della non conformità ai principi di correttezza professionale, per cui l’importazione parallela di merci originali, ma di provenienza extracomunitaria, è comunque illecita anche come atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, secondo la fattispecie concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.. In particolare, ove sia in dubbio il carattere propriamente “originale” dei prodotti (difettando il consenso del titolare del marchio), ciò consente il cumulo tra la tutela contro l’appropriazione di un marchio e la tutela presidiata dall’azione di concorrenza sleale: il medesimo fatto storico dà pertanto fondamento sia di un’azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia integrato i presupposti di cui all’art. 2598 c.c. [Fattispecie relativa all’offerta in vendita nella grande distribuzione di prodotti scolastici con le etichette olografiche del produttore rimosse o sostituite].

3 Ottobre 2019

Anche modelli esteticamente molto vicini posseggono individualità se idonei a attirare l’attenzione del pubblico o costituire motivo di preferenza per l’acquisto

Possono accedere alla tutela come modello quelle forme estetiche, nuove ed idonee a conferire un’impressione generale diversa rispetto al patrimonio del noto, ed attributive di quel livello di individualità tale non solo da attirare l’attenzione del pubblico, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.

In particolare, quanto ai presupposti per la sua validità, va rammentato che:

– la novità sussiste quando nessuna delle anteriorità riproduca tutte, e contemporaneamente, le stesse linee e soluzioni estetiche del design oggetto di indagine. Dunque, l’assenza di divulgazione di un modello identico anteriormente alla data della sua domanda di registrazione consente di predicarne la novità;

– il carattere individuale di cui all’art. 33 c.p.i. consiste nella capacità del disegno di suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri disegni o di altri modelli anteriori nell’utilizzatore informato. Tale figura va identificata nel consumatore che possiede una particolare conoscenza del settore merceologico di riferimento e, pertanto, è capace di cogliere differenze e dettagli che sfuggono al consumatore medio e che non sono visibili ad una rapida occhiata. Con la conseguente possibilità di ravvisare un’ impressione generale anche per modelli esteticamente molto vicini.

Il carattere individuale costituisce poi un presupposto assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).

22 Maggio 2019

Inapplicabilità della disciplina del Codice del Consumo alle controversie tra socio e società cooperativa

L’acquisto della qualità di socio di una società cooperativa equivale a diventare “imprenditori di se stessi” e, quindi, manca il presupposto di cui all’art. 3 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per potergli attribuire la qualità di “consumatore”, non essendo il socio estraneo all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta dalla cooperativa di cui fa parte e beneficiando, in termini economici, di un trattamento di favore per l’appartenenza alla medesima. Il fenomeno cooperativo, infatti, si scompone in una duplicità di rapporti: da un lato, il “rapporto di società”, oggetto del quale è ovviamente l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale mediante i conferimenti dei soci e, dall’altro lato, il rapporto di scambio, che si instaura tra la società cooperativa ed il singolo socio a condizioni migliorative rispetto al mercato. Da ciò ne consegue che, sia per la natura dei soggetti (“soci” e non “consumatori”), sia per la natura del rapporto socio/cooperativa (benefici economici appresi dal sistema e riversati a favore dei soci volontariamente aderenti al vincolo solidale), deve escludersi l’applicabilità della disciplina del Codice del Consumo alle controversie tra soci e società cooperative.

2 Febbraio 2015

Ditta. Compravendita e codice del consumo

La ditta è segno distintivo dell’imprenditore, ma non è soggetto distinto dal suo titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella.

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