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Corte d’ appello di Venezia


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Accordo simulatorio della qualifica di socio accomandante ed esercizio del recesso in una s.a.s. con soci occulti

Un’eventuale accordo simulatorio volto ad occultare ai terzi la partecipazione sociale di un socio accomandante, conferendo al medesimo la qualifica di socio occulto, non può  giudicarsi illegittimo/nullo per violazione di norme imperative, in particolare per la violazione dell’art. 2316 c.c., secondo cui l’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti, dal momento che è pacificamente ammessa la possibilità che alle società in accomandita partecipino anche soci occulti.

L’individuazione della causa simulandi, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, è rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell’accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della medesima simulazione sicchè a nulla rileva la mancata prova del movente di un accordo simulatorio.

Una società di persone, in caso di indicazione di un termine che supera la normale vita dell’uomo, deve ritenersi contratta a tempo indeterminato.

Il recesso, essendo atto unilaterale e recettizio, per perfezionarsi e produrre effetto deve essere formalmente comunicato a tutti i soci, compresa, nel caso di specie, la socia occulta.

Prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado conoscere l’insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei loro crediti. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione relativa di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando, quindi, all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale

Prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali e dei terzi

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c.c., ai creditori, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte degli stessi creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti; la prescrizione decorre, cioè, dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto [nel caso di specie, dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo].

I presupposti della revocatoria dell’atto istitutivo di trust

Il requisito dell’anteriorità del credito, rispetto all’atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell’insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile.

In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, il requisito della scientia damni richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell’insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto.

Quando l’atto di disposizione sia a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, unica condizione per l’esercizio dell’azione ex art. 2901 c.c. è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e la relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

Proporzionalità del provvedimento di nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.

Il provvedimento di nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. è suscettibile di avere un notevole impatto sulla gestione della società. Ogni considerazione sulla proporzionalità della misura deve tenere conto della possibilità di adottare misure alternative, che non sussiste in caso di ristretto numero di soci, di partecipazione paritaria al capitale sociale tra quelli aventi posizioni conflittuali e di assenza di figure interne dotate di sufficiente autorevolezza ed autonomia per svolgere compiti di amministrazione, nonché tenuto conto della tipologia di irregolarità riscontrate.

La mancanza di esperienza dell’amministratore giudiziario nel settore in cui opera la società può essere supplita con la nomina di un manager munito di adeguati poteri, che agisca sotto la supervisione dell’amministratore giudiziario.

Il divieto di concorrenza sleale per imitazione servile è diretto a impedire il rischio di confusione tra i prodotti dell’imitatore e i prodotti del concorrente

L’imitazione servile è sanzionata dall’art. 2598 n.1 c.c. solo in quanto idonea a creare confusione con i prodotti del concorrente, cioè tale da indurre il potenziale acquirente a ritenere che l’oggetto imitato è proprio quello del produttore che subisce l’imitazione. Inoltre, poiché l’imitazione servile viene ricondotta all’ambito della concorrenza confusoria e quindi al tema dei segni distintivi (nel caso di specie costituiti dalla forma esteriore del prodotto), la tutela della forma è subordinata alle condizioni generali di tutelabilità dei segni distintivi. Ne consegue che chi assume la commissione dell’illecito in questione ed invoca la tutela contro l’imitazione deve allegare e provare la capacità distintiva della forma imitata, intesa soprattutto quale percezione del segno da parte del pubblico come segno distintivo.

Sviamento di clientela e storno di dipendenti tra società operanti nel settore della produzione di forni industriali

L’illecito sviamento di clientela è concetto estremamente vago e non tipizzato, dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). E’, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.

Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest’ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del “modus operandi” dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell’immagine in sé di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale “animus nocendi”, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell’ambito operativo dell’impresa concorrente, nessun rilievo assume l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella.

Accordo di separazione degli interessi patrimoniali dei soci ed eccessiva onerosità della penale

Ai fini dell’apprezzamento dell’eccessività dell’importo fissato con clausola penale inserita in un accordo di separazione di interessi patrimoniali di due soci, occorre valutare l’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito.

In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull’importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

Conferimento dell’azienda in una NewCo e decisioni che “comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale”

In materia di s.r.l., sebbene l’art. 2479 c.c. contempli come ipotesi distinte, ai nn. 4) e 5), le decisioni in tema di “modificazioni dell’atto costitutivo” rispetto a quelle che implicano la “sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo”, va osservato che entrambe le tipologie di decisioni sono poi accumunate all’art. 2479-bis, comma 3, c.c. che riserva all’assemblea dei soci la loro adozione richiedendo il “voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”, “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”, in coerenza con la circostanza che sia l’una che l’altra decisione rivestono natura straordinaria per la vita della società, indipendentemente dalla natura “formale” di detta modifica, mediante una modifica delle previsioni statutarie, piuttosto che “sostanziale”, in forza di operazioni che pur non comportando una modifica testuale determinino comunque una trasformazione societaria. In altre parole, il fatto che il codice civile abbia trattato congiuntamente, all’art. 2479-bis, comma 3, c.c., le ipotesi richiamate rende evidente, da un lato, l’intenzione di demandare ai soci la possibilità di prevedere una maggior cautela nell’adozione di delibere che vertano su tali fattispecie, optando per maggioranze qualificate, dall’altro, l’assimilazione sostanziale delle due ipotesi. In quest’ottica, la “decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo” appare quindi, più che un’ipotesi a sé stante, una specificazione dell’ipotesi di “modificazioni dell’atto costitutivo” comprensiva di tutti i casi che non implicano una formale modifica del testo dello statuto ma sono riconducibili ad operazioni che impattano, modificandolo in concreto, sull’assetto societario.

Codice RG 380 2021

Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria la divulgazione della notizia a più persone

Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio, e cioè un’effettiva divulgazione della notizia idonea a determinare il discredito ad una pluralità di persone, non essendo configurabile l’illecito nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di separati e limitati colloqui.