Inconfigurabilità di un diritto del socio agli utili in assenza di una deliberazione assembleare in tal senso
Ai sensi dell’art. 2433, c. 1, c.c., la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio. La disposizione codicistica demanda all’assemblea, e, dunque, alla maggioranza degli azionisti in sede di approvazione del bilancio, la valutazione in ordine alla distribuibilità degli utili ai soci. Non è, dunque, configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell’assemblea, in sede approvativa del bilancio, la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.
I soci non vantano nei confronti della società un diritto al dividendo ab origine per il solo fatto di essere titolari di azioni o di quote; esso si costituisce per gradi ed integra una fattispecie a formazione progressiva, perché sorge solo dopo la chiusura dell’esercizio sociale, la registrazione di eventuali utili, l’approvazione del bilancio e infine la decisione dell’assemblea di distribuire o meno i medesimi a favore dei soci. In questa prospettiva, la mancata sussistenza dell’obbligo per l’assemblea di distribuire l’utile ai soci comporta la legittimità della delibera che destini gli utili a riserve facoltative, salvo che l’operazione posta in essere dalla maggioranza sia animata da scopi extrasociali o da intenti emulativi nei confronti della minoranza. In altre parole, la condotta abusiva della maggioranza costituisce il limite alla discrezionalità dell’assemblea in ordine alla decisione di non distribuire gli utili di esercizio: ma, per configurare tale fattispecie, l’attore deve provare un intento vessatorio (o extrasociale) ai danni dei soci di minoranza e la mancanza di ogni ragionevole motivazione ispiratrice della scelta compiuta.
Il diritto agli utili nelle società di persone
La disciplina propria delle società di persone, rinvenibile all’art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nel regolare il diritto dei soci a partecipare agli utili dell’impresa collettiva, prevede che tale diritto sorga per il semplice fatto che sia approvato un rendiconto che rappresenti che la società nell’esercizio abbia maturato utili, non essendo affatto necessario, salvo patto contrario, che i soci decidano di procedere alla loro distribuzione, come invece richiesto per le società di capitali.
Diritto agli utili del socio accomandante e mancata presentazione del rendiconto da parte dell’accomandatario
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale l’opposto riveste la qualità sostanziale di attore e l’opponente la qualità sostanziale di convenuto, benchè formalmente attore, il thema decidendum risulta determinato dall’oggetto della domanda proposta dall’opposto nella fase monitoria, sicchè parte opponente è legittimata a proporre una domanda riconvenzionale mentre l’opposto può formulare riconvenzionali nei limiti della reconventio reconventionis. Se la domanda monitoria non investe la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese, prevista dall’art. 3 d.lgs. 168/2003 per i rapporti relativi alle società di capitali, tuttavia la proposizione, in via riconvenzionale, dell’azione di responsabilità verso il socio accomandatario determina la competenza collegiale a norma dell’art. 50 bis c.p.c., pur se deve dichiararsene l’inammissibilità.
In materia di notificazione del decreto ingiuntivo, vige il principio della scissione degli effetti della notifica, secondo cui il termine si considera osservato per il notificante alla data in cui lo stesso effettua gli adempimenti a sua cura, ma il termine di impugnazione dell’atto decorre per il destinatario dalla data della ricezione della notifica stessa.
Istanza cautelare di sospensiva di delibera di società di persone e modifica del criterio di distribuzione degli utili
Deve ritenersi ammissibile in corso di causa – secondo le regole generali – l’istanza anticipatoria di sospensione degli effetti della delibera impugnata, ponendo l’art. 2378 c.c. un vincolo solo quanto alla preventiva instaurazione del giudizio di merito. L’istanza cautelare deve ritenersi ammissibile anche in relazione all’impugnativa delle delibere di società di persone.
Nelle società semplici il contratto può essere modificato esclusivamente con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente ex art. 2252 c.c. Se tale deroga è prevista dallo stesso atto costitutivo, deve ritenersi legittima la delibera dei soci che deroghi al criterio ordinario di ripartizione degli utili ex art. 2263 c.c., introducendo un diverso criterio, purché rispettoso del principio dell’art. 2265 c.c.
Contratto pluriennale di rivendita dei capi di abbigliamento “PINKO” e utilizzo del marchio stesso
In tema di contratti di rivendita di prodotti nonché di utilizzo del marchio con durata pluriennale, con previsione di un utile minimo annuale garantito al concedente, in caso di mancato rinnovo del contratto da parte del rivenditore prima dello scadere del dodicesimo mese, è riconosciuto al concedente, anche nel rispetto del principio di conservazione del contratto ai sensi dell’art. 1367 c.c., il diritto a percepire l’utile per l’annualità nella quale il fornitore ha comunicato il mancato rinnovo con riduzione proporzionale dell’importo garantito in ragione del più breve periodo di vigenza del contratto nell’ultima annualità.
Distribuzione degli utili nelle srl
Il diritto individuale del singolo socio a conseguire l’utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all’interesse della società; quindi non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare, come previsto per le società per azioni (art. 2433 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (ora art. 2478 bis c.c.).
Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult. co., c.c., non maturano giorno per giorno, ma vengono giuridicamente a esistere solo nel momento in cui l’assemblea ne accerti l’esistenza e ne deliberi l’an e il quantum distribuibile, salvo patto contrario, gli utili accertati e distribuiti in un momento successivo alla cessione della quota spettano interamente al nuovo socio e non pro rata anche a colui che era socio nel corso dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.
Qualificazione del prelievo dal conto corrente bancario della società da parte dell’ex-socio cedente
Per affermare che le somme prelevate dal conto corrente bancario intestato alla società, da parte dell’ex-socio cedente di quote sociali, rappresentavano un costo a carico della società per l’attività svolta dal coniuge dell’ex-socio a favore della stessa, è necessario dimostrare che i lavori svolti dal percipiente erano stati effettivamente commissionati dalla società beneficiaria ed allegare eventualmente le ricevute attestanti che i prelievi effettuati dall’ex-socio fossero destinati a retribuire l’attività lavorativa svolta a favore della società.
In ogni caso, il pagamento delle somme dovute al lavoratore deve essere chiesto direttamente alla società, non potendo essere posto a carico di un solo socio.
(Nel caso di specie, il Giudice qualificava il prelievo delle somme da parte dell’ex-socio quale acconto sugli utili ed accoglieva la richiesta del cessionario a vedersi restituire tali somme, a quest’ultimo spettanti sulla base del contratto di cessione).
Violazione del divieto di patto leonino
Non è integrata la fattispecie vietata dall’art. 2265 c.c. ove sia prevista una diversa distribuzione di utili o perdite rispetto alle quote di partecipazione; sussiste, invece, violazione del divieto di patto leonino ove sia prevista l’esclusione totale e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite [nella specie, una clausola statutaria assicurava a un socio spettanze economiche fisse, costanti e immutabili, che non avrebbero avuto significato laddove non si fosse esclusa la partecipazione alle perdite].
La modifica di fatto dell’oggetto sociale e la mancata corresponsione degli utili dovuti rendono l’amministratore gravemente responsabile
Il contratto di cessione d’azienda tra una s.a.s. e una s.r.l. che comporti un sostanziale avviamento di un processo liquidativo irreversibile, con conseguente modifica di fatto dell’oggetto sociale non correttamente formalizzata da una decisione sorretta dal consenso unanime di tutti i soci, deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo, comune ad entrambe le parti. Dalla declaratoria di nullità [ LEGGI TUTTO ]
Interpretazione dell’oggetto dell’accordo transattivo e diritto del socio alla percezione di utili asseritamente emersi solo dopo il perfezionamento del predetto negozio.
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire [ LEGGI TUTTO ]