Risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni e di compartecipazione societaria. Ripetizione dell’indebito oggettivo
Va respinta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni per inadempimento ex art. 1458 c.c., nel caso in cui l’attore non fornisca alcuna prova dell’esistenza di tale contratto e, con esso, dei fatti posti a fondamento della propria pretesa (nel caso di specie, l’attore non forniva alcuna prova dell’esistenza del contratto, nè tantomeno formulava alcuna richiesta istruttoria in tal senso, limitandosi a dichiarare di aver smarrito la propria copia e a formulare richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Deve ritenersi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di compartecipazione societaria, in quanto l’ordinamento non prevede una tale ipotesi di risoluzione, disciplinando invece l’ipotesi di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2272 c.c. e 2308 c.c. (nel caso di specie, la somma che era stata versata a titolo di conferimento veniva considerata come entrata a far parte del patrimonio societario ed in quanto tale restituibile solo all’esito dello scioglimento della società).
Ricorre un pagamento non dovuto ex art. 2033 c.c. sia nel caso in cui manchi la causa originaria del rapporto (c.d. condictio indebiti sine causa) sia nel caso in cui la causa del rapporto, originariamente sussistente, venga meno in un momento successivo (c.d. condictio indebiti ob causam finitam).
Ai fini della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, l’attore deve fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche l’inesistenza della causa debendi (ovvero del successivo venir meno di questa) nonchè il nesso causale tra il versamento e la mancanza di debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell’insussistente rapporto.
Simulazione di società di capitali
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell’estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.
Ripetizione dell’indebito in caso di pagamenti per costituzione futura di s.n.c., in difetto di valido contratto (anche preliminare) di società
Non è ravvisabile la responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale laddove non risulti provata la stipulazione di un contratto di società né un valido contratto preliminare di società, contenente gli elementi essenziali della futura società [ LEGGI TUTTO ]
Società di fatto, società occulta e comunione
La società di fatto è quella società nella quale sono rinvenibili tutti gli elementi previsti dall’art. 2247 c.c., desumibili anche per fatti concludenti, pur in assenza di contratto sociale scritto e, quindi, di iscrizione nel registro delle imprese. In particolare ne costituiscono elementi essenziali [ LEGGI TUTTO ]
Divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c.: società di capitali e patti tra soci extrastatutari
Il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. – la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d’impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare [ LEGGI TUTTO ]