Sostituzione della delibera impugnata: improcedibilità della domanda per venir meno dell’interesse ad agire
Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell’esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di delibere assembleari in tema di bilancio, nomina amministratori e aumento di capitale. Abuso di maggioranza.
Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.
Conflitto d’interessi nella deliberazione di un aumento del capitale a fini diluitivi delle partecipazioni delle minoranze
Non è inficiata da conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 2373 del codice civile la deliberazione di aumento del capitale, proposto dall’azionista di maggioranza al fine di perseguire il riequilibrio finanziario della società, per il solo fatto che in esito all’esecuzione dell’aumento – in thesi illecitamente diluitivo delle partecipazioni degli azionisti di minoranza – la società non consegua alcun utile d’esercizio e ciò [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti della convocazione diretta da parte dei soci di s.r.l.: inapplicabilità dell’art. 2367 c.c. e invalidità della delibera assembleare
Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia [ LEGGI TUTTO ]
Scioglimento della società e successiva costituzione di nuova società da parte dei soci di maggioranza
Ex art. 112 c.p.c., l’eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.
Alcune questioni in materia di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio, di esclusione del socio e di revoca di amministratore di s.r.l.
Il bilancio assolve ad una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo risultato economico al termine dell’esercizio, tale da fornire ai soci [ LEGGI TUTTO ]
Impugnativa della delibera assembleare di aumento del capitale sociale di s.p.a.
La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all’elevato importo originario non pare né violativa dell’art. 2446 c.c. (costituendo anzi l’archetipo dei provvedimenti a tal fine previsti dal codice), né incongrua. [ LEGGI TUTTO ]
Sostituzione delle delibere impugnate ex art. 2378, co. 8, c.c.
Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l’espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità per contrarietà alla legge e abuso di maggioranza della deliberazione assembleare di “ratifica” di precedenti decisioni assembleari già annullate dal tribunale
Nelle s.r.l., l’esclusione del socio può essere disposta solo nelle specifiche ipotesi previste dall’atto costitutivo, restando, in ogni caso, preclusa la possibilità di azionare il rimedio con l’obiettivo di “sanzionare” l’esercizio di diritti [ LEGGI TUTTO ]
Onere probatorio in tema di abuso di maggioranza
L’abuso di maggioranza (o eccesso di potere) – unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale – si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell’annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell’esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al – o meglio nell’ottica del – perseguimento degli interessi sociali.