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16 Maggio 2022

I rapporti conflittuali tra i soci non integrano di per sé la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea

La revoca dell’amministratore, pur se dovuta al venir meno dell’affectio societatis e del vincolo di reciproca fiducia tra i soci, dimostra il funzionamento dell’assemblea, con conseguente insussistenza dei presupposti della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 3, c.c.

In tema di avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, il termine di cui all’art. 2479-bis c.c. è rispettato se l’invio della convocazione avviene nei termini non è invece necessario che anche la ricezione avvenga nel termine ivi previsto.

Scioglimento anticipato di s.r.l. per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea

In base al disposto dell’articolo 2484, n. 3, c.c. lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali.

Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsti dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale. Appare del tutto irrilevante che tale impossibilità si configuri come una “continua inattività” dell’assemblea a causa della mancata partecipazione di un socio alle riunioni assembleari, posto che il dissidio tra i due soci paritetici, rendendo impossibile il raggiungimento delle maggioranze necessarie, provocherebbe comunque “un’impossibilità di funzionamento” dell’assemblea, integrando una causa tipica di scioglimento dell’ente.

13 Marzo 2019

Scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e competenza in relazione alla nomina del liquidatore.

Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale quando sia provata l’indisponibilità di un locale dove esercitare l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto
bancario.

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8 Marzo 2019

Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. [ LEGGI TUTTO ]

23 Novembre 2017

Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea

Il procedimento volto all’accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto, da luogo alla pronuncia di scioglimento e di nomina dei liquidatori anche quando la causa di scioglimento sia dovuta al comportamento del ricorrente medesimo. [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Revoca del liquidatore: la pronuncia in via cautelare va respinta se manca il fumus di un grave pregiudizio

Va respinto il ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2487 c.c. con il quale era stata demandata la revoca del liquidatore – liquidatore di nomina giudiziale a causa dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea – in ragione dell’asserito rischio di reiterazione [ LEGGI TUTTO ]

19 Ottobre 2017

Validità e meritevolezza della clausola della roulette russa inserita nel patto parasociale

La clausola antistallo funzionale a risolvere le situazioni di impossibilità deliberativa di un organo e, quindi, di stallo decisionale che possono determinarsi laddove i soci detengano ciascuno una partecipazione pari alla metà del capitale sociale è un negozio legislativamente atipico valido in termini di liceità e rispondente ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento [ LEGGI TUTTO ]

27 Maggio 2014

Accertamento della causa di scioglimento e decisioni ex art. 2479, comma 2°, n. 5)

L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..

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24 Ottobre 2013

Rinuncia del liquidatore alla nomina e necessità che l’assemblea proceda ad una nuova nomina

Se, a seguito di nomina assembleare che delibera contestualmente lo scioglimento della società, il liquidatore unico rinuncia alla suddetta nomina, l’organo assembleare dovrà provvedere ad una nuova nomina, [ LEGGI TUTTO ]