hai cercato per tag: denunzia-al-tribunale - 9 risultati
4 Giugno 2021

Sulla revoca (anche cautelare e d’urgenza) dell’amministratore di società di persone

In una società di persone ciascun socio è legittimato a chiedere giudizialmente ai sensi dell’art. 2259, co. 3 c.c. la revoca dell’amministratore per giusta causa.

Tale provvedimento può essere richiesto e disposto, oltre che con la instaurazione di un giudizio di merito e con relativa sentenza, anche in via anticipata mediante la tutela cautelare in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (non sussistendo un rimedio cautelare tipico come, invece, per le società a responsabilità limitata), attesi, da un lato, la compatibilità della tutela con la futura decisione di merito e, dall’altro, la residualità della misura.

La “giusta causa” di cui all’art. 2259 co. 3 c.c. ai fini della revoca dell’amministratore di società di persone viene integrata da qualsiasi evento che determini la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione. In particolare, nella casistica di condotte elaborate dalla giurisprudenza ed integranti giusta causa di revoca del socio amministratore vi rientrano: (i) l’avvenuta rinegoziazione a condizioni meno vantaggiose di contratti di utilizzo e godimento dei cespiti produttivi; (ii) l’avere consentito a terzi di ingerirsi nella gestione, divenendo socio di fatto della società; (iii) la mancata comunicazione ai soci non amministratori dei rendiconti e dei bilanci annuali; (iv) la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione della attività di impresa; (v) il tentativo del socio amministratore di provocare lo scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse; (vi) ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio non amministratore, e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale; (vii) ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell’amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l’assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Tuttavia, perché la revoca cautelare del socio amministratore dalle funzioni gestorie possa essere pronunziata è necessario che sussista anche il requisito del periculum in mora (cioè il rischio che nelle more del giudizio di merito siano poste in essere nuove condotte pregiudizievoli o che si aggravino il pregiudizio e/o gli effetti di quelle pregresse): in assenza di ciò la revoca non potrà essere disposta, non essendo sufficiente la sussistenza di condotte illegittime e/o irregolari pregresse e non attuali.

La revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone determina unicamente la cessazione delle funzioni gestorie ma non comporta in capo al soggetto revocato anche la perdita della qualità di socio (cfr, ex multis, Cass. n. 15197/2001 e Trib. Milano, 9.11.15).

Le disposizioni di cui all’art. 2409 c.c. si applicano solo alle società di capitali (ancorché ora, ex art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, anche prive di organo di controllo) e non alle società di persone.

8 Novembre 2019

Conflitto di interessi e violazione dei doveri di corretta gestione societaria degli organi sociali di S.p.A.

La previsione statutaria derogatoria del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. non esaurisce l’obbligo imposto agli amministratori di S.p.A. di dichiarare il conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391 c.c., il quale può sussistere anche in assenza di violazione del divieto di concorrenza, costituendo una fattispecie dal perimetro più ampio rispetto a quella di cui all’art. 2390 c.c. [ LEGGI TUTTO ]

19 Ottobre 2017

Legittimazione a presentare la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione

Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall’ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo [ LEGGI TUTTO ]

25 Luglio 2014

Società cooperativa e denunzia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione

Il procedimento di denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione deve ritenersi ammissibile anche per le società cooperative a responsabilità limitata, atteso che l’art. 2545 quinqulesdecies c.c. ha previsto per le cooperative in genere, comunque modellate, l’operatività dell’art 2409 c.c..

 

Una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa non è idonea a precludere il ricorso al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.. La legittìmazione a presentare la denunzia spetta ai soci, non venendo in rilievo, nel caso delle società cooperative, i limiti di partecipazione al capitale sociale ovvero ai limiti numerici dei soci stessi.

 

Lo status di socio e la titolarità della percentuale indicata nelle disposizioni in tema di impugnazione delle delibere assembleari, [ LEGGI TUTTO ]

Nuovi amministratori ed eliminazione delle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.

Il tempestivo e positivo operato dei nuovi organi gestori di una società, che abbiano sostanzialmente eliminato le irregolarità più gravi e allarmanti della precedente gestione, è suscettibile di far venir meno i presupposti richiesti per l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2409 c.c.

8 Ottobre 2013

Dichiarazione di fallimento della società di capitali e art. 2409 c.c.

Il dichiarato fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile l’intervento di controllo di cui all’art. 2409 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l’affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria [ LEGGI TUTTO ]

23 Aprile 2013

Irrilevanza della messa in liquidazione della società ai fini del procedimento di denunzia al tribunale di gravi irregolarità

Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell’impresa anche mediante l’esercizio provvisorio [ LEGGI TUTTO ]

11 Aprile 2013

Ricorso ex art. 2409 c.c.

Alla stregua dell’intervento normativo del 2003 la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. deve trovare fondamento sui seguenti elementi di fatto: a) fondato sospetto di gravi irregolarità, b) ingenerato nei soci dalla violazione dei loro doveri da parte degli amministratori; c) capacità di tale irregolarità di arrecare danno alla società o a una o più società controllata. [ LEGGI TUTTO ]