Reclamo avverso provvedimento cautelare di sequestro conservativo di quote
I presupposti della responsabilità concorrente degli amministratori privi di deleghe
Gli amministratori non operativi o delegati sono tenuti ad informarsi in ordine all’attività svolta dagli altri amministratori, secondo le modalità previste dallo statuto, ovvero ritenute adeguate in relazione all’assetto organizzativo dato alla società. La violazione di tale dovere deve essere pur tuttavia quantomeno colposa: nello specifico, la colpa concorrente dell’amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita – fattispecie omissiva colposa – può ravvisarsi: (i) nella mancata conoscenza dell’atto compiuto, purché si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza; (ii) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i segnali d’allarme dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; (iii) nell’inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta.
Sovrastima del valore del magazzino e condotta distrattiva dell’amministratore unico
La differenza tra la consistenza del magazzino evincibile dall’ultimo bilancio predisposto dall’amministratore e quella della merce rinvenuta all’indomani del fallimento, in mancanza di documenti che dimostrino la destinazione della merce mancante, postula una distrazione della merce medesima, oppure l’inattendibilità del valore iscritto in bilancio al fine di gonfiare artificiosamente l’attivo e occultare l’intervenuta causa di scioglimento.
Conflitto di interessi di amministratori di S.n.c.
Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora quest’ultima non corrisponda alla prima i canoni locatizi dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le due società. In particolare, la ripresa dei pagamenti dovuti [ LEGGI TUTTO ]
Sull’interpretazione delle clausole statutarie di limitazione della circolazione delle azioni
Il gradimento dell’acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può dedursi dall’interpretazione estensiva della clausola di prelazione. Infatti, le clausole di prelazione e gradimento, per quanto entrambe limitative della circolazione delle azioni, devono essere distinte sotto il profilo funzionale come due diverse fattispecie cui si applica diversa disciplina (rispettivamente comma 1 e comma 2 dell’art. 2355-bis c.c.).