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25 Ottobre 2022

Contratto stipulato tra la S.r.l. ed il suo amministratore in conflitto di interessi

Il conflitto di interessi sotteso al contratto di cessione di credito stipulato tra una S.r.l. (cedente) ed il suo amministratore (cessionario) può comportare, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., l’annullamento del contratto stesso; annullamento che solo la società è legittimata a chiedere e che non può in alcun modo pregiudicare il terzo debitore, secondo le previsioni generali degli artt. 1441 e 1445 c.c. Infatti, il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente, ossia quelle dirette contro la validità dell’originario rapporto (nullità – annullabilità) e quelle dirette a far valere l’estinzione del credito (pagamento – prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di adempiere.

Incompatibilità necessaria al fine di annullare un contratto concluso dall’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi

Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 1394 c.c., e di cui l’art. 2475 ter c.c. costituisce una specifica riproduzione e applicazione, postula la sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti.

Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell’art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), ricorre allorquando il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, cossiché la salvaguardia dei detti interessi gli impedisce di tutelare adeguatamente l’interesse del “dominus“, con la conseguenza che non ha rilevanza, di per sé, che l’atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l’annullabilità del negozio. A tal fine, i vincoli di solidarietà e la comunanza d’interessi fra rappresentate e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l’ “id quod plerumque accidit” ed in concorso con altri elementi (come l’inesistenza di qualsiasi interesse al contratto ovvero la sussistenza di un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio), sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.

Dunque, non sembra potersi configurare in modo giuridicamente fondato un’effettiva situazione di incompatibilità e, quindi, di conflitto di interessi invalidante il negozio, allorché non siano in discussione il rapporto negoziale e la sua utilità per il rappresentato.

28 Giugno 2022

Responsabilità da direzione unitaria, conflitto di interessi di amministratori di s.r.l.

L’art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società. È in quest’ambito, dunque, che si colloca la previsione di cui al secondo comma secondo il quale “risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”. Ne discende, dunque, che la norma è da ascrivere al fenomeno dei gruppi societari, presupponendo l’esistenza di un’attività di direzione e coordinamento quale attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari. Il fatto lesivo cui fa riferimento il secondo comma, infatti, non è qualunque evento dannoso per la società, ma esclusivamente quello individuato dal primo comma e cioè il danno cagionato dalle “società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime”.

L’art. 2475-ter c.c. introduce, all’interno del diritto delle società, una norma rispondente al principio generale sancito dall’art. 1394 c.c. in materia contrattuale. In tema di conflitto di interessi degli amministratori di s.r.l. il legislatore non ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina generale in ordine agli obblighi degli amministratori in conflitto di informazione preventiva o di astensione e ciò a differenza non solo del regime previgente alla riforma del diritto societario, ma anche della disciplina dettata per le società per azioni. Affinché possa discorrersi di conflitto di interessi del rappresentante rispetto a quello del rappresentato, deve essere provata l’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra i due centri di interessi, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell’idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro.

9 Maggio 2022

Azione sociale di responsabilità e atti compiuti dall’amministratore di S.r.l. in conflitto di interessi

La violazione del divieto per l’amministratore di S.r.l. di compiere, in conflitto di interessi, atti dannosi per la società, anche se non espressamente prevista dall’art. 2475-ter c.c. come fonte di responsabilità, è riconducibile alla violazione dell’obbligo generale di tutela dell’integrità del patrimonio sociale gravante sull’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c.

Sequestro giudiziario del compendio aziendale in pendenza del processo vertente sull’annullamento di contratti di affitto d’azienda asseritamente stipulati in conflitto di interessi

Il sequestro giudiziario può essere concesso sulla valutazione di due presupposti: da un lato, l’esistenza di una controversia suscettibile di incidere sulla situazione “possessoria”, inteso il termine in senso lato ed esteso alla situazione di detenzione dipendente da un titolo che si vuole, nel giudizio di merito, invalidare; dall’altro, l’opportunità di custodia e gestione temporanea, sottratta al possessore/detentore. Tale opportunità è certamente qualcosa di meno del periculum in mora che è richiesto per la maggioranza delle misure cautelari. L’apprezzamento del fondamento della pretesa fatta valere dal soggetto che agisce cautelarmente non va fatto secondo le regole che presiedono al ravvisamento del fumus boni iuris, ma nell’ottica della verifica della non pretestuosità o abnormità della pretesa.

In tema di conflitto di interessi degli amministratori, nelle s.p.a. sono previsti meccanismi di obbligo di preventiva esplicitazione del conflitto, di obbligo motivazionale delle delibere di CdA, nonché la possibilità di impugnativa della delibera; ma non esplicitamente la annullabilità del contratto eventualmente risultante, possibile ex art. 1394 c.c. secondo le regole generali, come si evince dal richiamo normativo ai “terzi di buona fede”. L’art. 2475 ter c.c., relativo alle s.r.l., invece, non prevede i meccanismi di previa denuncia del conflitto, né di obbligo di motivazione da parte dell’organo amministrativo, stabiliti dalla disciplina delle società per azioni. Esso, nei suoi due commi, dapprima stabilisce l’annullabilità del contratto concluso in conflitto di interessi, in conformità alla regola generale dell’art. 1394 c.c. (l’azione è ritenuta esercitabile nel quinquennio come per regola generale) e successivamente stabilisce la regola della impugnabilità delle delibere di CdA approvate con il voto determinante del componente in conflitto di interessi, entro i 90 giorni. Si tratta di due rimedi ben distinti, con legittimazione attiva diversa. Nessuna espressione autorizza a ritenere che quando il contratto stipulato in conflitto sia conforme ad un deliberato del CdA, la mancata impugnazione della delibera nel termine breve impedisca alla società di impugnare il contratto nel quinquennio.

8 Novembre 2021

Impugnazione di delibere assembleari e consiliari di s.r.l.

E’ legittimato ad impugnare la delibera assembleare in relazione all’attribuzione delle deleghe agli amministratori di s.r.l. il socio amministratore che, avendo votato in assemblea a favore della proposta alternativa a quella in seguito approvata, non ha espresso voto favorevole alla deliberazione impugnata ed è quindi socio dissenziente giusto il disposto dell’art. 2479-ter, co. 1 c.c.

Stante l’incompatibilità ex art. 18 lett. c), l. n. 247/2012, se un avvocato viene nominato amministratore unico o amministratore delegato di società di capitali e accetta l’incarico si potrebbe porre, qualora dovessero ricorrere tutti i presupposti stabiliti dalla Corte di legittimità, in contrasto con la legge professionale. Tuttavia, la delibera della società di conferimento dell’incarico sociale non viola la legge e non è illegittima, salvo diversa disposizione della statuto della società. Si tratta, pertanto, di incompatibilità all’esercizio della professione forense da parte di chi sia stato nominato amministratore con deleghe in una società commerciale e non di incompatibilità endosocietaria a svolgere la carica di amministratore a chi sia anche avvocato. Infatti, ciò che comporta la violazione di quella legge non è la delibera assembleare di nomina quale amministratore con deleghe di chi sia avvocato, ma eventualmente la condotta dell’avvocato che, accettando l’incarico a determinate condizioni, cumula l’esercizio della professione legale con il mandato di amministratore in violazione della legge sull’ordinamento professionale forense.

L’art. 2389, ultimo comma c.c. va interpretato nel senso che, se lo statuto della società prevede che l’incarico di amministratore sia a titolo oneroso, è l’assemblea dei soci che determina l’importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai fini della dichiarazione di invalidità per conflitto di interessi e abuso della maggioranza in danno del socio minoritario, nel loro effetto combinato, delle delibere assembleari su attribuzione delle deleghe e determinazione complessiva dei compensi degli amministratori e consiliari sulla ripartizione di quei compensi, il socio amministratore deve dimostrare la sussistenza di elementi concludenti circa la natura abusiva delle delibere nei loro effetti combinati, provando: (i) l’irragionevolezza della distribuzione delle deleghe all’interno del CdA, (ii) la abnormità del compenso attribuito dalla assemblea all’organo amministrativo, e (iii) l’incongruità della ripartizione del compenso tra gli amministratori.

Conflitto di interessi di amministratori di società a responsabilità limitata: la discrezionalità gestoria è tutelabile solo se l’operazione avviene nel libero mercato

La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.

Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.

Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.

Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.

Responsabilità dell’amministratore, che abbia stipulato un contratto in conflitto d’interessi, per il danno patito dalla società nell’ambito di transazione riguardante tale contratto

Qualora in forza di una transazione la società riceva meno di quanto avrebbe potuto pretendere a titolo di restituzione, l’amministratore che sia responsabile del cattivo esito dell’operazione oggetto della transazione (avendo, nella specie, stipulato un contratto in conflitto d’interessi) risponde a titolo di danno della differenza tra la somma che avrebbe dovuto essere restituita e la somma determinata in sede di transazione.

In particolare, se la responsabilità dell’amministratore deriva dall’aver agito in conflitto di interessi, per essere stato amministratore unico di una società e membro dell’organo amministrativo dell’altra nel momento in cui le due società compivano l’operazione oggetto della transazione, allora non potrà dichiarare di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione nei confronti della società che ha ricevuto meno di quanto avrebbe potuto ricevere a titolo di restituzione. Infatti, mentre la società che ha effettuato il pagamento transattivo ha adempiuto un’obbligazione di carattere restitutorio, quella gravante sull’amministratore è un’obbligazione risarcitoria. Non c’è, dunque, alcuna solidarietà rilevante ai fini di cui all’art. 1304 c.c. tra la società che paga a titolo transattivo e l’amministratore che ha effettuato l’operazione alla base della transazione. Invece l’obbligazione gravante sull’amministratore sorge proprio a seguito della transazione e il danno si estrinseca nella differenza tra l’ammontare che avrebbe dovuto essere restituito e la somma concordata tra le parti che hanno sottoscritto la transazione.

31 Gennaio 2019

Annullabile il contratto stipulato dall’amministratore di s.r.l. per la compravendita, in favore dei suoi parenti, di un immobile della società ove il bene sia venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato

Nell’azione di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi con la società rappresentata , affinché sussista il predetto conflitto quale causa di annullamento ai sensi dell’art. 2475-ter, comma 1 c.c., è necessario che il rappresentante persegua interessi personali (o anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, cosicché all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante segua, o possa seguire, il danno del rappresentato.

Il rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante deve essere dimostrato – non in modo astratto o ipotetico ma – con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro; deve essere inoltre riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell’iniziale convergenza di interessi.

In caso di contratto di compravendita concluso dall’amministratore per l’alienazione di un bene immobile della società rappresentata, costituiscono elementi indiziari utili a suffragare la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. il considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall’acquirente, nonché la comunanza di interessi tra l’amministratore e terzo, fondata su rapporti parentali.

Poiché l’effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, l’azione di annullamento di cui all’art. 2475-ter, comma 1 c.c. non riguarda i rappresentati bensì solo le parti sostanziali del rapporto contrattuale. Ne discende che l’amministratore che abbia agito in conflitto di interessi con la società rappresentata è carente di legittimazione passiva ed è privo dell’interesse a contraddire sulla domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, tranne nel caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento de danni nei confronti del procurator che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Cagliari ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’amministratore convenuto che aveva concluso il contratto di compravendita per l’alienazione di un bene della società rappresentata e, ritenendo fondate le domande della società attrice, ha annullato il predetto contratto ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., dovendosi ritenere dimostrato il conflitto di interessi sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra l’amministratore e le controparti contrattuali e del considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto e il corrispettivo stabilito nel contratto).

25 Gennaio 2019

Conflitto di interessi di amministratori di S.n.c.

Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora quest’ultima non corrisponda alla prima i canoni locatizi dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le due società. In particolare, la ripresa dei pagamenti dovuti [ LEGGI TUTTO ]