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2 Febbraio 2023

Il diritto agli utili nelle società di persone

La disciplina propria delle società di persone, rinvenibile all’art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nel regolare il diritto dei soci a partecipare agli utili dell’impresa collettiva, prevede che tale diritto sorga per il semplice fatto che sia approvato un rendiconto che rappresenti che la società nell’esercizio abbia maturato utili, non essendo affatto necessario, salvo patto contrario, che i soci decidano di procedere alla loro distribuzione, come invece richiesto per le società di capitali.

28 Gennaio 2021

Morte di un socio di una società di persone composta da due soci e diritto degli eredi alla liquidazione della quota

Nelle società di persone composte da due soci, una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società, fossero anche lo scioglimento e lo stato di liquidazione derivanti dalla mancata ricostituzione della pluralità di soci. Per consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, in caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.

La situazione patrimoniale per la determinazione del valore di liquidazione della quota deve essere rapportata all’effettiva consistenza del patrimonio sociale nel giorno del decesso del socio.

L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.

4 Dicembre 2019

La rappresentanza della società in nome collettivo dopo la nomina del liquidatore

Ai sensi degli artt. 2278, comma 2, e 2310 cod. civ., la rappresentanza della società in nome collettivo, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall’atto di nomina.
Nel caso di specie, è stato ritenuto irrilevante il fatto che dall’estratto del Registro delle Imprese attestante l’iscrizione dell’atto di nomina del liquidatore figuri anche l’iscrizione dei soci amministratori, di per sé relativa alle vicende sociali antecedenti ma certo non in grado di elidere la disposizione di legge in questione.

Il liquidatore di s.n.c. in concordato può promuovere azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori per violazione dell’art. 2303 c.c.

Vanno indiscutibilmente riconosciuti l’autonomia del patrimonio della società in nome collettivo da quello dei soci e, conseguentemente, un preciso obbligo dei soci-amministratori, quali gestori di un patrimonio autonomo, di dare conto della attività svolta nella amministrazione della società. Da ciò deriva un interesse della società all’integrità del proprio patrimonio e, pertanto, laddove la stessa successivamente sia messa in liquidazione ed acceda a concordato preventivo, sussiste l’interesse del liquidatore ad agire a tutela di tale integrità, promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che abbiano effettuato dei prelievi di cassa nonostante la società avesse perduto il proprio capitale sociale, così violando il divieto di distribuire utili di cui all’art. 2303 c.c. Per promuovere detta azione, il liquidatore non necessita della preventiva autorizzazione dell’assemblea – organo, peraltro, non contemplato dal legislatore per le s.n.c. – ma della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che svolge funzione vicariante rispetto alla delibera assembleare.

25 Gennaio 2019

Conflitto di interessi di amministratori di S.n.c.

Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora quest’ultima non corrisponda alla prima i canoni locatizi dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le due società. In particolare, la ripresa dei pagamenti dovuti [ LEGGI TUTTO ]

10 Luglio 2017

Nomina e poteri del liquidatore ex art. 2275 c.c.

Il liquidatore nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 co. 1  c.c. è – tra le altre cose – legittimato a esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.

Controllo giudiziale sull’esclusione di un socio da una società di persone

Nel giudizio instaurato dall’opposizione all’esclusione di un socio da una società di persone ex art.2287 c.c. il Tribunale non è limitato a un mero controllo di legittimità bensì può esercitare un controllo di merito e può verificare [ LEGGI TUTTO ]

29 Giugno 2016

Esclusione del socio per gravi inadempienze: prova dell’avvenuta violazione dell’obbligo di non concorrenza. Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

La circostanza che un socio di s.n.c. abbia lavorato part-time presso l’azienda di una società concorrente non dimostra che egli sia socio di fatto di tale seconda società, potendo lo stesso aver lavorato come dipendente. Infatti, [ LEGGI TUTTO ]

17 Maggio 2016

Insussistenza della responsabilità dell’erede del socio di s.n.c., nei cui confronti è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale, per l’avvenuto pagamento di debiti sociali da parte di altro socio

Nel caso in cui si controverta di obbligazioni della società in nome collettivo assunte verso terzi e il rapporto sociale si sciolga o comunque venga meno in relazione alla posizione di un socio, i soci superstiti che adempiano a tali obbligazioni verso il terzo non possono esercitare l’azione di regresso [ LEGGI TUTTO ]