L’interruzione dei rapporti commerciali a seguito di inadempimento contrattuale non costituisce atto di concorrenza sleale
In materia Antitrust, qualora nel contratto di fornitura di merci sia espressamente stabilito il divieto di trasferire il bene ad un Paese diverso da quello di destinazione, il solo fatto dell’avvenuto sdoganamento e trasferimento del medesimo presso i magazzini di altro Paese, seppur in via transitoria, implica violazione delle obbligazioni contrattuali e consente alla società fornitrice l’interruzione dei rapporti commerciali, non rilevando tale condotta come rifiuto a contrarre sanzionabile quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.
L’attore deve adeguatamente provare la violazione delle norme antitrust per far valere la nullità del contratto
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le domande di risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa
Antitrust dell’Unione Europea e di quella nazionale di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 287/90, nonché le domande di risarcimento di natura contrattuale attinenti alla pretesa violazione degli obblighi di buona fede e di protezione dell’altro contraente sul presupposto dell’applicazione di prezzi eccessivi derivanti dall’abuso di posizione dominante e di dipendenza economica (nel caso di specie si trattava di una causa c.d. quasi follow on).
Qualora il materiale probatorio raccolto dall’attore sia insufficiente a provare che lo stesso rivestiva, in un contratto di sublocazione, una qualifica soggettiva tale da esigere nei confronti del monopolista legale l’applicazione della tariffa prevista ex lege, si deve ritenere non provato l’abuso di posizione dominante; pertanto, il monopolista non poteva essere tenuto, nella fase genetica del contratto, ad adottare una condotta imposta dalla legge al fine di stabilire in misura congrua l’entità dei corrispettivi contrattuali.
Responsabilità dell’amministratore per concorso nella condotta illecita anticoncorrenziale
Dell’illecito di concorrenza sleale può essere chiamato a rispondere anche l’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 6, se risultano provati la addebitabilità agli amministratori di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e il nesso eziologico tra gli addebiti formulati e i danni prospettati.
Concorrenza sleale per storno di un solo dipendente e per abuso di dipendenza economica
Diversità di ratio e presupposti tra abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica.
Mentre l’abuso di posizione dominante, rilevante per integrare la fattispecie antitrust, comporta la necessità d’individuare anzitutto il mercato rilevante, l’abuso di dipendenza economica attribuisce rilievo non alla posizione dominante di un’impresa sul mercato, ma all’abuso e allo squilibrio delle imprese nell’ambito di un rapporto negoziale. Inoltre, mentre le norme antitrust sono disposizioni generali dirette a tutelare il processo [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione attiva del cessionario di azienda, abuso di dipendenza economica e contrarietà del recesso ad nutum al principio generale di buona fede
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l’intervenuto contratto di cessione ai sensi dell’art. 2556 c.c. [ LEGGI TUTTO ]
Abuso di dipendenza economica ed abuso di posizione dominante: non basta la posizione dominante perchè ci sia abuso
Se in astratto la condotta qualificabile quale “abuso discriminatorio”, “abuso di dipendenza economica” e “atto di concorrenza sleale”, ai sensi dell’art. 3 L.287/1990, dell’art. 102 TFUE e dell’art. 2598 c.c., puo’ essere individuata nel rifiuto di accordare ulteriori dilazioni di pagamento ad un soggetto debitore e concedere, invece, ad altro soggetto debitore in medesima posizione debitoria con l’unico creditore, concessioni di favore non concesse al primo, in concreto le relative circostanze vanno soggette al [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso ex art. 700 c.p.c. per abuso di dipendenza economica: ambito applicativo della disciplina e definizione di “dipendenza economica”
La disciplina prevista all’art. 9 L. 192/1998 è di applicazione generale, ovvero si applica a tutti i rapporti di collaborazione tra imprese, nelle fasi della produzione e/o della distribuzione, rispetto a tutte le ipotesi di abuso di dipendenza economica e non limitatamente all’ipotesi di rapporto di sub-fornitura in senso stretto. [ LEGGI TUTTO ]
Contratto di franchising ed abuso di dipendenza economica
Non è fondata la domanda risarcitoria fondata sull’abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 9 della legge 192/1998 quando l’affiliato non abbia dimostrato di trovarsi in una situazione di dipendenza economica rispetto all’affiliante e, in particolare, nell’ipotesi in cui questi non sia l’unico soggetto che [ LEGGI TUTTO ]
Contratti per servizi pubblicitari on-line e abuso di dipendenza economica
Ai sensi del’art. 9 della l. 192/1998, che è estrinsecazione della clausola di buona fede, si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di [ LEGGI TUTTO ]