hai cercato articoli in
Art. 163 c.p.c.
20 risultati
27 Giugno 2023

Questioni processuali nell’azione di responsabilità: chiamata in causa di terzo e preclusioni

In materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l’eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all’esaurimento della fase della prima udienza di trattazione, dovendosi, per converso, ritenere precluso al giudicante un siffatto ripensamento successivamente alla consumazione di tale momento processuale.

Conflitto di interessi di amministratori di società a responsabilità limitata: la discrezionalità gestoria è tutelabile solo se l’operazione avviene nel libero mercato

La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.

Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.

Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.

Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.

19 Gennaio 2021

Brevetto per invenzione o per modello industriale: tutele. Fra contraffazione (per interferenza) per equivalenti e concorrenza sleale

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

30 Aprile 2020

Nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum

Qualora l’atto di citazione indichi in modo generico e impreciso il petitum della domanda e i fatti posti a fondamento, non potrà proporsi la mutatio libelli, in quanto tale istituto è eccessivamente abrogante rispetto al principio della determinatezza della editio actionis. Una tale lata interpretazione finirebbe, infatti, per essere lesiva dei diritti di difesa e del contraddittorio del convenuto, non consentendo un’adeguata difesa e aprendo al contempo la strada a facili quanto evidenti abusi.
[ LEGGI TUTTO ]

25 Ottobre 2019

Carenza di legittimazione processuale del curatore fallimentare e inammissibilità della domanda da lui proposta

La mancata osservanza del provvedimento assunto dal giudice – sia pure nei termini lessicali di invito – di rimediare al difetto autorizzativo del curatore fallimentare integrando in una successiva udienza il contenuto dell’autorizzazione rilasciatagli dal giudice delegato per l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, consuma il potere della parte attrice di sanare il difetto, dovendo l’ordinanza del giudice istruttore essere interpretata quale assegnazione del termine perentorio previsto dall’art. 182 co. 2° c.p.c.

17 Maggio 2019

Cooperative edilizie e clausola risolutiva espressa

La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa deve essere recettizia e può essere contenuta anche nell’atto di citazione (o nel decreto ingiuntivo) con cui si richiede l’attuazione delle conseguenze della risoluzione (Nel caso di specie, l’attore aveva minacciato stragiudizialmente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ma non l’aveva mai fatto, nemmeno con l’atto di citazione, con cui si chiedeva soltanto di accertare la risoluzione assertivamente già avvenuta ex art. 1456 c.c. Pertanto, la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione è stata rigettata).

27 Marzo 2019

Il caso Deiulemar: alcuni chiarimenti in rito; legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria per abusiva attività di direzione e coordinamento

La procura alle liti non rientra tra gli elementi essenziali dell’atto di citazione, talché la sua inesistenza non determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio. Peraltro, l’omessa sanatoria del difetto di procura determina la nullità della sentenza pronunciata all’esito del giudizio: tale nullità processuale è soggetta al principio di conversione in motivo di gravame ex art. 161, co. 1 c.p.c., non essendo invece esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis sententiae, consentiti esclusivamente nelle ipotesi di sentenza inesistente, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p.c.

La mancata riproposizione di una domanda o di un’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni determina l’abbandono della stessa, in ossequio al principio dispositivo sostanziale che regola il processo civile.

Quando una parte agisce in qualità di erede legittimo e non è contestato il rapporto di parentela con il de cuius, ai fini della prova della titolarità del diritto fatto valere è sufficiente l’avvenuta accettazione dell’eredità, anche tacitamente mediante l’esercizio stesso dell’azione.

A fronte di una domanda di condanna proposta contro più condebitori solidali, la rinuncia all’azione, da parte dell’attore, nei confronti solo di alcuni dei convenuti realizza, sul piano sostanziale, una remissione del debito con riserva del diritto di agire verso gli altri co-obbligati in solido, posto che la riserva di cui all’art. 1301, co. 1 c.c. può essere manifestata anche tacitamente o per fatti concludenti. Tuttavia, la rinuncia all’azione, costituendo atto dispositivo del diritto controverso, se resa dal difensore in udienza esige l’espresso conferimento del potere abdicativo mediante apposito mandato ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. In mancanza, tale rinuncia va qualificata come rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., che si perfeziona col deposito dell’atto di rinuncia se parte convenuta non è costituita in giudizio, atteso che l’atto di rinuncia non rientra tra quelli che devono essere notificati al contumace.

In caso di fallimento, l’unico soggetto legittimato ad esercitare l’azione di condanna al risarcimento dei danni sofferti dalla società etero-diretta, a fronte dell’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento da parte della holding-società di fatto, è esclusivamente il curatore [nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, creditori-obbligazionisti della società fallita, i quali avevano prospettato l’esercizio di un’azione diretta ex art. 2395 c.c. nei confronti degli organi sociali, lamentando il mancato rimborso delle somme investite in titoli irregolarmente emessi a fronte di un’abusiva attività di raccolta del risparmio. Ravvisando la condotta illecita dei convenuti organi sociali dell’emittente non tanto nell’aver indotto i risparmiatori alla sottoscrizione dei titoli, quanto nella distrazione del controvalore investito dall’attivo della società emittente in favore della società di fatto-holding, il Tribunale ha riqualificato la domanda come domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento, che aveva provocato un evidente pregiudizio per la società fallita e, di riflesso, per tutti i suoi creditori].

5 Settembre 2018

Impugnazione di delibera assembleare di S.r.l.: decadenza e interesse a impugnare.

L’impugnazione della delibera assembleare di S.r.l. è senz’altro tardiva rispetto alla denuncia di vizi di annullabilità, quali sono pacificamente considerati i vizi di abuso e di eccesso di potere, se detti vizi non sono fatti valere ex art. 2479 ter, co.1, c.c. entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. [ LEGGI TUTTO ]