Inesistenza e nullità della notifica e questioni di competenza e giurisdizione relative a domande nei confronti di convenuti britannici
La notifica dell’atto di citazione è inesistente, per totale mancanza materiale dell’atto, laddove non abbia la notificazione conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario. L’inesistenza della notifica non comporta l’assoluta insanabilità della notificazione, in caso di costituzione dei convenuti, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, che ha effetto sanante (ancorché essi abbiano concluso per la mancata instaurazione del rapporto processuale nei loro confronti) sebbene ex nunc, dovendosi ritenere coincidente la vocatio in ius con la loro costituzione e purché venga fissata, se i convenuti lo chiedano, una nuova udienza nel rispetto del termine a comparire, in modo che essi possano beneficiare del termine per la costituzione di cui avrebbero beneficiato qualora la notificazione vi fosse stata, a garanzia del loro diritto di difesa.
In base all’art. 3 della legge n. 218 del 1995 la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, a norma dell’art. 77 cpc. Inoltre la giurisdizione italiana sussiste altresì nel caso in cui, pur non essendo il convenuto domiciliato o residente nel territorio italiano o avente in tale territorio un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, (i) ricorrano i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles e (ii) l’oggetto del contenzioso rientri nelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (vale a dire nella materia civile o in quella commerciale).
Pur non essendo più il Regno Unito un paese membro dell’Unione Europea (essendosi concluso in data 30 dicembre 2020 il periodo di transizione previsto dall’art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement), trovano applicazione in materia di giurisdizione le norme della Convenzione di Bruxelles (poi sostituita dal Regolamento UE n. 1215 del 2012) anche nei confronti dei convenuti inglesi in forza del richiamo effettuato dalla legge n. 218/1995.
La clausola attributiva della giurisdizione deve essere oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale.
In tema di giurisdizione del giudice italiano quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale (alla cui stregua si allinea l’illecito anticoncorrenziale), trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall’art. 7, n. 2, reg. UE n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della costante interpretazione che ne ha dato la CGUE, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell’attore danneggiato, in quello dove si è verificato l’evento generatore di tale danno. Tale norma è costantemente interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che «la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di questi luoghi».
Domande connesse e competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa
Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, terzo comma, D. Lgs. n. 168/2003, la domanda di accertamento di inesistenza del credito che ha ad oggetto l’accertamento di un fatto illecito presupposto della domanda di risarcimento del danno ex art. 2476, sesto comma, c.c., avanzata nei confronti dell’amministratore, viene attratta alla competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa in quanto connessa con la domanda di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa.
Pregiudizialità e connessione tra le azioni di responsabilità e di riduzione nei confronti dell’amministratore ed erede legittimario pretermesso
Ai sensi dell’art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 la ragione di connessione della causa con le materie di cui all’art. 3, co. 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, in virtù della quale spetta alla Sezione specializzata in materia di impresa la cognizione sulla domanda connessa, sussiste nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica, la quale afferisce alla particolare relazione sostanziale tra i rapporti giuridici controversi contemplata dagli artt. 31 ss. c.p.c.
Tra l’azione di riduzione in surroga del legittimario pretermesso e l’azione di accertamento della responsabilità contro l’amministratore esercitata ai sensi dell’art. 146 l. fall. non si configura un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da giustificare la loro prosecuzione simultanea, ma un rapporto di pregiudizialità meramente logica tra la ragione del credito, vantata dalla curatela nell’azione di riduzione in surroga ex artt. 557 e 2900 c.c., e il rapporto giuridico complesso, da cui essa trae origine.
Ne discende che non è configurabile un’ipotesi di connessione qualificata tra le domande che fondi la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa sulla domanda di riduzione in surroga ex artt. 557 e 2900 c.c. per ragioni di connessione.
Competenza della sezione specializzata a conoscere della contraffazione di modello comunitario da parte di società con sede in altro Stato Membro e rilevanza del previo giudizio cautelare celebratosi in detto Stato
Nessun impedimento alla trattazione e decisione di un giudizio instaurato avanti ad un tribunale nazionale può derivare dal fatto che l’attrice abbia già svolto – con esito per essa negativo – un procedimento cautelare dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di altro Stato Membro avverso le medesime parti convenute in relazione alla contraffazione della stessa registrazione comunitaria azionata nei confronti dei medesimi prodotti contestati. Il richiamo ad una pretesa violazione del principio “ne bis in idem” non ha alcun fondamento. Tale principio preclude infatti l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. E’ documentale che il tribunale previamente adito si sia espresso negativamente sulle sole istanze cautelari avanzate dall’attrice e debba dunque ritenersi che detto rigetto non costituisca alcun giudicato formale tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. non essendo suscettibile di consolidarsi tra di esse in luogo di una sentenza che in sede di merito abbia deciso in via definitiva sulle domande di contraffazione.
La pronuncia del tribunale di altro Stato Membro non può dunque influire nè formalmente né sostanzialmente sulla possibilità per il tribunale nazionale di valutare in via autonoma la fondatezza delle domande svolte dall’attrice.
Il richiamo al forum rei e l’indubbia connessione tra le condotte delle società con sede legale in altro Stato Membro e quelle che hanno provveduto direttamente alla commercializzazione dei prodotti contestati nel territorio nazionale sono elementi idonei a radicare la competenza dinanzi al Tribunale competente in relazione alla sede di tali ultime società in relazione all’art. 33 c.p.c. e per ciò che attiene alle società estere anche in relazione all’art. 8, comma 1, Reg. 1215/12 con specifico riferimento alla particolare competenza propria delle Sezioni specializzate in materia di Impresa come stabilita dall’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 168/03.
L’ambito di competenza riservato al Tribunale nazionale in qualità di Tribunale dei disegni e modelli comunitari va delimitato agli atti di contraffazione commessi nel solo territorio nazionale a mente del comma 2 dell’art. 83 Reg. CE 6/02.
L’unico punto di riferimento per la valutazione della dedotta identità dei modelli di prodotto oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice con la registrazione comunitaria in titolarità di questa – sotto il profilo della riproduzione o meno della stessa impressione generale agli occhi del consumatore informato – è la registrazione comunitaria stessa, a prescindere dunque dall’aspetto dei prodotti che la titolare di essa abbia ritenuto di immettere sul mercato (In tale chiave di valutazione sono state giudicate del tutto irrilevanti le caratteristiche dimensionali – comunque non incidenti sull’aspetto complessivo del disegno registrato per le minime differenze evidenziate – nonché le diverse colorazioni e materiali impiegati in quanto non incidenti sulle forme oggetto di tutela comunitaria o addirittura il posizionamento del punto di iniezione del componente gas rispetto, rispetto al quale in effetti non appare percepibile quale rilievo possa investire in merito all’aspetto estetico del modello).
L’unica appropriata valutazione in chiave di interferenza dei modelli di prodotto oggetto di contestazione con la registrazione comunitaria in titolarità dell’attrice deve fondarsi sulla effettiva capacità delle forme dei prodotti contestati di integrare agli occhi del consumatore informato una effettiva ed apprezzabile diversità di impressione generale e di autonomia rispetto alle forme oggetto di tutela.
Cessione quote sociali e annullamento del contratto per dolo e violenza morale
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali è inammissibile l’intervento della società (con autonoma comparsa o inserendosi nell’atto di citazione proposto dall’ingiunta), estranea al procedimento monitorio e al rapporto sostanziale, volto a far valere domande (di restituzione e di risarcimento per effetto di operazioni senza causa o con causa invalida compiute dall’amministratore) non connesse a quelle del giudizio in cui sono state introdotte.
Competenza in materia di risoluzione contrattuale ex art. 72, quinto comma, l. fall.
Non può essere valutata in via autonoma – ed è quindi improcedibile – la domanda di risoluzione del contratto che implica dirette conseguenze, negative per la massa fallimentare, sulla titolarità del marchio e, dunque, sul trasferimento a favore del suo titolare e a danno della convenuta nonché, a valle, sul [ LEGGI TUTTO ]
Rito speciale del lavoro e connessione tra cause inerenti a rapporto mutualistico e cause di lavoro
La locuzione «ragioni di connessione» di cui all’art. 3, co. 3, d. lgs. n. 168/2003 deve essere interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro. [ LEGGI TUTTO ]
Competenza concorrente del foro contrattuale e del foro speciale ex art. 120 c.p.i. in caso di condotta plurioffensiva
Nel caso in cui una parte lamenti una condotta c.d. plurioffensiva, giacché lesiva sia degli accordi negoziali conclusi tra le parti sia delle proprie legittime prerogative sul marchio, e quindi un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i fori previsti [ LEGGI TUTTO ]