Modifica dell’oggetto sociale di cooperativa
È nulla per illiceità dell’oggetto, per contrasto con norme dettate a tutela degli interessi generali, la delibera di modifica dell’oggetto sociale di una società cooperativa nel caso in cui tale modifica statutaria comporti una deviazione dallo scopo mutualistico.
Intermediari finanziari non bancari, recesso e modificazione significativa della clausola sull’oggetto sociale. Il caso Banco Popolare-Serfactoring (gruppo ENI)
Possono essere modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l’insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.