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Revoca dell’amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato e diritto all’indennizzo

Per le società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore, che quindi può essere nominato anche per un periodo superiore al triennio o a tempo indeterminato: rispetto all’atto di nomina degli amministratori l’art. 2475, co. 2 c.c. non prevede l’applicazione del secondo comma dell’art. 2383 c.c., in guisa da rendere palese la voluntas legis di potenziale indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l.

Dai rapporti contrattuali a tempo indeterminato le parti possono sciogliersi in vario modo, perché non può imporsi un vincolo perpetuo, tanto più nel contesto societario, tenuto conto del rapporto di fiducia che lega i componenti dell’organo gestorio alla società. L’affidamento dell’incarico di amministratore a tempo indefinito, dunque, non esautora il potere dell’assemblea, la quale ben può procedere a revocarlo, finanche in assenza di giusta causa e/o di preavviso, senza che, per ciò solo, la delibera di revoca possa considerarsi viziata.

La facoltà di revoca dell’assemblea dev’essere contemperata con la legittima aspettativa dell’amministratore di proseguire nell’incarico: al rapporto tra la società e l’amministratore nominato a tempo indeterminato trova applicazione l’art. 1725, co. 2 c.c., che attribuisce al soggetto revocato il diritto al risarcimento del danno se la revoca non è stata comunicata con congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

La congruità del preavviso dev’essere valutata sulla base del tempo ragionevolmente necessario a consentire al revocato di trovare un incarico equivalente.

In ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca – che è onere della società provare – assumono rilievo tutte le circostanze sopravvenute, che non si risolvano in un mero dissenso verso l’operato dell’amministratore ma siano idonee a influire negativamente sul rapporto fiduciario alla base della nomina, facendo venir meno l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e sulle capacità del soggetto revocato.

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

La revoca in assenza di congruo preavviso e di giusta causa comporta l’obbligo per la società di corrispondere all’amministratore revocato l’indennità di mancato preavviso – quale conseguenza di un atto lecito dannoso – che dev’essere parametrata ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

1 Febbraio 2023

Insussistenza del diritto di recesso ad nutum del socio di una s.r.l. costituita a tempo determinato, pur lontano nel tempo

Il socio di s.r.l. ha diritto di recedere ad nutum solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, in quanto deve essere valorizzato il dato testuale della disciplina del recesso ex art. 2473 c.c. e poiché prevale, sull’interesse del socio al disinvestimento, l’interesse della società a proseguire la gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione e all’integrità della garanzia patrimoniale, offerta esclusivamente dal patrimonio sociale.

L’oggetto della delibera, coincidente con il contenuto concreto della manifestazione di volontà espressa dall’assemblea, è illecito o impossibile quando il contenuto risulti contrario a norme di legge poste a tutela di interessi trascendenti quelli del singolo socio, o la cui violazione determini una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società.

L’art. 2383, co. 3, c.c., dettato in tema di s.p.a. ma applicabile in via analogica anche alle s.r.l., prevede che gli amministratori siano sempre revocabili dall’assemblea, salvo diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui la revoca dovesse avvenire in assenza di giusta causa. Di conseguenza, detta giusta causa non costituisce una condizione di validità e di efficacia della deliberata revoca, ma solo una causa di esclusione del risarcimento del danno sofferto dall’amministratore ingiustamente ed arbitrariamente revocato. Il danno risarcibile/indennizzabile viene generalmente parametrato, in via equitativa, all’emolumento che l’amministratore avrebbe conseguito dallo svolgimento della prestazione gestoria nell’arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all’amministratore revocato di trovare nuovi incarichi o analoghe prestazioni e compensi.

Le ragioni che integrano la c.d. giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.

20 Aprile 2022

La giusta causa di revoca dell’amministratore di s.p.a.

La giusta causa di revoca dalla carica di amministratore è integrata da circostanze sopravvenute, provocate o meno dall’amministratore, obiettivamente valutabili come idonee a minare la fiducia inizialmente riposta dalla società e dai soci sulle sue attitudini e capacità gestionali. La giusta causa si riferisce ad una categoria di circostanze più ampia dei fatti integranti l’inadempimento ai doveri della carica o le irregolarità di gestione, che si dilata a comprendere anche eventi sopravvenuti alla nomina, estranei alla sfera dell’amministratore ed avulsi dalla sua condotta, purché obiettivamente valutabili come idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore e, quindi, a minare l’originario rapporto fiduciario.

Le circostanze rilevanti ai fini della sussistenza della giusta causa sono solo quelle specificamente enunciate nella deliberazione di revoca dell’assemblea senza alcuna possibilità di integrazione nel corso del processo, ove dovranno anche essere provate dalla società nella loro effettiva esistenza, quali elementi costitutivi del suo diritto a recedere senza conseguenze risarcitorie o indennitarie.

La clausola statutaria di esclusione del diritto dell’amministratore al risarcimento del danno nell’ipotesi di revoca dalla carica senza giusta causa, previsto dall’art. 2383 co. 3, c.c., costituisce una sorta di regolamento preventivo e generale del rapporto contrattuale che sorge tra la società e l’amministratore al momento dell’accettazione della carica, valida ed efficace anche nei confronti del terzo designato, in quanto diretta ad incidere su un diritto disponibile a cui l’interessato può rinunciare attraverso l’accettazione dell’incarico, che necessariamente comporta l’adesione alla previsione statutaria che lo riguarda. Nulla vieta, tuttavia, alla società di adottare una regolamentazione diversa e specifica del rapporto in occasione della nomina di un determinato soggetto – riconoscendo all’amministratore, soggetto al potere della società di recidere il rapporto anche senza alcuna motivazione, il diritto a percepire un indennizzo predeterminato che funga, come una sorta di multa penitenziale, da corrispettivo per l’esercizio da parte della società della legittima facoltà di recesso senza limiti dal rapporto fiduciario –, attraverso la conclusione di accordo speciale che deroghi o modifichi la previsione statutaria generale.

13 Dicembre 2021

L’insussistenza di una giusta causa a sostegno della delibera assembleare di revoca dell’amministratore non incide sull’efficacia e sulla validità della stessa

Ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c. l’assemblea dei soci ha un diritto potestativo di revoca dei soggetti incaricati dell’amministrazione attraverso una forma di recesso ad nutum dal rapporto che lega gli stessi alla società, diritto esercitabile in qualsiasi tempo anche in assenza di motivazione.

In base al dettato normativo in esame, l’insussistenza di una giusta causa a sostegno della delibera assembleare di revoca dell’amministratore (nella specie, di s.p.a.), non
incide in alcun modo sull’efficacia e sulla validità della stessa, determinando in capo alla società esclusivamente il sorgere di un obbligo risarcitorio nei confronti dell’amministratore così destituito.

Dunque, l’amministratore revocato ha sì diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in connessione con la revoca, ma non ha l’onere di impugnare la delibera di revoca, che, rimanendo valida ed efficace, non può essere annullata con ripristino della carica.

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27 Luglio 2021

La giusta causa per la revoca degli amministratori

La «giusta causa» di revoca è nozione distinta sia dal mero «inadempimento», sia dalle «gravi irregolarità» di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità. Il legame di fiducia con la società e, per essa, con i soci, fonda infatti il rapporto di amministrazione, donde la giusta causa è integrata da ogni fatto che sia idoneo a comprometterlo.

La mancata condivisione, da parte dell’assemblea, dei criteri di redazione del bilancio utilizzati dagli amministratori può integrare una giusta causa di revoca, qualora le contestazioni non si appalesino pretestuose e siano tali da incidere sulla corretta rappresentazione del bilancio.

Quando l’amministratore revocato agisce in giudizio contestando la sussistenza della giusta causa e facendo valere il diritto al risarcimento del danno, la posizione sostanziale di attore spetta alla società, onerata della prova della giusta causa di revoca, mentre l’amministratore è il convenuto sostanziale.

7 Giugno 2021

Revoca per giusta causa di amministratore di società di persone: ipotesi applicative, compatibilità con ricorso ex art. 700 c.p.c. e operatività della business judgment rule

La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone di cui all’art. 2259, terzo comma, c.c. viene integrata da qualsiasi evento che integri la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la giusta causa di revoca dell’amministratore di una s.s. nel caso di mancata preventiva informazione al socio e co-amministratore di una disdetta di un contratto di locazione in essere tra la società ed il proprio conduttore e la successiva opposizione in merito alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione).

Non risulta applicabile alle società di persone la disposizione di cui all’art. 2409 c.c., posto che essa trova applicazione solamente in relazione alle società di capitali, anche prive di organo di controllo.

La c.d. business judgment rule, che corrisponde al principio di insindacabilità della gestione da parte degli amministratori opera solo quando gli atti di gestione; (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale; (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori; (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa; (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio. In mancanza delle predette condizioni, la business judgment rule non opera.

4 Giugno 2021

Sulla revoca (anche cautelare e d’urgenza) dell’amministratore di società di persone

In una società di persone ciascun socio è legittimato a chiedere giudizialmente ai sensi dell’art. 2259, co. 3 c.c. la revoca dell’amministratore per giusta causa.

Tale provvedimento può essere richiesto e disposto, oltre che con la instaurazione di un giudizio di merito e con relativa sentenza, anche in via anticipata mediante la tutela cautelare in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (non sussistendo un rimedio cautelare tipico come, invece, per le società a responsabilità limitata), attesi, da un lato, la compatibilità della tutela con la futura decisione di merito e, dall’altro, la residualità della misura.

La “giusta causa” di cui all’art. 2259 co. 3 c.c. ai fini della revoca dell’amministratore di società di persone viene integrata da qualsiasi evento che determini la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione. In particolare, nella casistica di condotte elaborate dalla giurisprudenza ed integranti giusta causa di revoca del socio amministratore vi rientrano: (i) l’avvenuta rinegoziazione a condizioni meno vantaggiose di contratti di utilizzo e godimento dei cespiti produttivi; (ii) l’avere consentito a terzi di ingerirsi nella gestione, divenendo socio di fatto della società; (iii) la mancata comunicazione ai soci non amministratori dei rendiconti e dei bilanci annuali; (iv) la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione della attività di impresa; (v) il tentativo del socio amministratore di provocare lo scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse; (vi) ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio non amministratore, e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale; (vii) ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell’amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l’assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Tuttavia, perché la revoca cautelare del socio amministratore dalle funzioni gestorie possa essere pronunziata è necessario che sussista anche il requisito del periculum in mora (cioè il rischio che nelle more del giudizio di merito siano poste in essere nuove condotte pregiudizievoli o che si aggravino il pregiudizio e/o gli effetti di quelle pregresse): in assenza di ciò la revoca non potrà essere disposta, non essendo sufficiente la sussistenza di condotte illegittime e/o irregolari pregresse e non attuali.

La revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone determina unicamente la cessazione delle funzioni gestorie ma non comporta in capo al soggetto revocato anche la perdita della qualità di socio (cfr, ex multis, Cass. n. 15197/2001 e Trib. Milano, 9.11.15).

Le disposizioni di cui all’art. 2409 c.c. si applicano solo alle società di capitali (ancorché ora, ex art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, anche prive di organo di controllo) e non alle società di persone.

19 Maggio 2021

Giusta causa di revoca delle deleghe endo-consiliari

Nei rapporti interni al consiglio di amministrazione, la revoca della delega gestoria all’amministratore costituisce un atto  che non può essere sindacato; se compiuto in assenza di giusta causa non ammette una tutela reale ma determina il diritto del revocato al risarcimento del danno.

Il venir meno del rapporto fiduciario fra titolare del potere di rappresentanza dell’ente e il suo vice può costituire giusta causa per la revoca dell’amministratore prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., qualora la condotta del delegato si ponga in oggettivo contrasto con le linee d’azione condivise da tutto l’organo.

18 Febbraio 2020

Revoca dell’amministratore di società cooperativa a responsabilità limitata in assenza di giusta causa: conseguenze indennitarie

Per la revoca di un amministratore nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, né l’assenza di essa invalida la delibera dei soci; tuttavia, in applicazione diretta della regola dettata per il mandato conferito onerosamente a tempo indeterminato dall’art. 1725 c.c., la risoluzione unilaterale del rapporto gestorio da parte della società amministrata fa sorgere in capo a questa l’obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo per il mancato preavviso.

8 Ottobre 2019

“Pactum fiduciae” e giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l.

La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato. [ LEGGI TUTTO ]