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20 Ottobre 2021

Inapplicabilità dell’art. 2429 c.c. alle società a responsabilità limitata

L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata, in quanto, secondo un’interpretazione conservativa del secondo comma dell’art. 2478 bis c.c., il richiamo operato dal primo comma del medesimo articolo alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile deve intendersi limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio, e non già al deposito dei documenti da allegare allo stesso.

L’art. 2478 bis c.c. – rubricato “bilancio e distribuzione degli utili” – prevede infatti che “il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro” e prosegue poi disponendo: “esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2634. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’articolo 2435, copia del bilancio approvato“.

L’articolo in esame, quindi, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente l’art. 2435 c.c. per estendere alla società a responsabilità limitata l’obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese; richiamo che, ritenendo il rinvio operato alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile come omnicomprensivo e riferito anche alle disposizioni in materia di deposito del bilancio, non avrebbe ragion d’essere, essendo l’art. 2435 c.c. già ricompreso nella sezione IX del capo V.

Responsabilità limitata del socio per i debiti della società cancellata: natura del credito e delimitazione dell’onere della prov

La cancellazione di una s.r.l. dal registro delle imprese implica che l’obbligazione sociale non si estingua ma si trasferisca ai soci (i quali ne rispondono nei limiti di cui all’art. 2495, 3° comma, c.c.).

 

Conflitto di interessi di amministratori di società a responsabilità limitata: la discrezionalità gestoria è tutelabile solo se l’operazione avviene nel libero mercato

La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.

Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.

Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.

Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.

22 Dicembre 2020

Estensione dell’onere probatorio dell’attore in merito ai presunti atti di concorrenza sleale del socio di s.r.l. che eserciti il proprio diritto/potere di controllo ai sensi dell’art. 2476 c.c.

Le azioni di un socio di s.r.l. consistenti nel richiedere copie della documentazione sociale, tra cui il bilancio, le scritture contabili e i contratti commerciali, o domandare delega operativa sui conti correnti della società, non permettono di configurare il medesimo come amministratore di fatto, rientrando tali richieste nei diritti/poteri attribuitigli ex art. 2476, comma 2 c.c., ai sensi del quale i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali  e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, infatti, la corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, che si verifica quando le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica dell’assunzione di quelle funzioni. Gli elementi di cui tenere conto, in sintesi, sono i seguenti: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto.

Per provare che il socio che esercita i compiti connessi a tali diritti in realtà acquisisce informazioni strategiche sull’impresa al fine di compiere attività concorrenziale sleale a danno della propria società, l’attore deve assolvere al proprio onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c. Tale onere non può considerarsi soddisfatto qualora le circostanze su cui è stata richiesta l’ammissione di prova testimoniale siano valutative, generiche, irrilevanti o da provarsi documentalmente; le prove a fondamento dei fatti costitutivi della propria pretesa siano incomplete o i fatti stessi irrilevanti; non vi sia specifica e tempestiva contestazione di quanto affermato dal convenuto.

5 Novembre 2020

Azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto una delibera assembleare di s.r.l.

Il terzo creditore di un socio unico di società a responsabilità limitata può promuovere, ex art. 2901 e ss. cod. civ., un’azione revocatoria ordinaria finalizzata a far dichiarare l’inefficacia di una delibera con cui l’assemblea abbia deliberato di coprire le perdite della società in parte ricorrendo a riserve e versamenti in conto capitale e versamenti pregressi, e in parte attraverso l’azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione mediante un corrispondente aumento dello stesso offerto a soggetti terzi.

Una delibera di S.r.l. è revocabile benché non abbia come oggetto il diretto trasferimento della quota di partecipazione detenuta dal socio unico. Ciò che rileva, infatti, è il risultato finale che a mezzo di essa è stato conseguito, ossia l’uscita di quel rilevante asset dal patrimonio del socio unico, con conseguente pregiudizio delle ragioni del creditore.

 

 

 

27 Maggio 2020

Responsabilità del liquidatore di s.r.l.

In tema di liquidazione delle società di capitali, ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, co. 2, c.c., il liquidatore è investito, in forza dell’art. 2489, co. 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società (ivi inclusa dunque la proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti del precedente liquidatore). Alla stregua del principio appena richiamato e della rinunciabilità dell’azione prevista dall’art. 2476, co. 5, c.c., l’eccezione di improcedibilità dell’azione fondata sulla mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore e sull’invocata applicazione analogica della norma dettata dall’art. 2393 c.c. in materia di s.p.a. non merita accoglimento, non essendo lo stesso art. 2393 c.c. applicabile analogicamente alle s.r.l.

L’amministratore di fatto e quello di diritto rispondono in solido del danno cagionato alla società con le proprie condotte concorrenti, commissiva e omissiva e analogo principio vale per i liquidatori ai quali si applicano le norme sulla responsabilità dell’amministratore in forza del rinvio operato dall’art. 2489 c.c.

22 Ottobre 2019

Competenza delle sezioni impresa e finanziamento infragrupppo

Con riferimento alla lite avente ad oggetto una fattispecie di finanziamento della controllata da parte dei soci della controllante e del relativo diritto di regresso fra soci, è competente per materia, ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. a) del d. lgs n. 168/2003, la sezione specializzata delle imprese del Tribunale competente per territorio, e ciò in quanto la fattispecie in oggetto è relativa a vicende inerenti a rapporti societari.

15 Luglio 2019

Applicazione della disciplina delle s.r.l. alle s.coop. e revoca cautelare dell’amministratore

L’amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua condotta sostanzialmente ostruzionistica e incurante dell’interesse della società, la paralisi dell’attività sociale può essere revocato in via d’urgenza con il provvedimento cautelare di cui agli artt. 700 cod. proc. civ. e 2476, comma 3, cod. civ., in quanto tale condotta è foriera di rilevante pregiudizio per la società e, pertanto, da considerarsi di rilevante gravità.
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11 Luglio 2019

Violazione degli obblighi informativi ex art. 2476, comma 2, cod. civ., e delibera di approvazione del bilancio di esercizio

L’inadempimento da parte di una società a responsabilità limitata dell’obbligo di consentire ai soci che non partecipano all’amministrazione di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali o i documenti relativi all’amministrazione non costituisce di per sé una causa di invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio.

Il diritto di informativa ex art. 2476, comma 2, cod. civ., e il diritto di ispezione contabile sono tra loro connessi e complementari. Invero, le informazioni ottenute dal socio possono rivelarsi funzionali a individuare vizi di legittimità del bilancio da far valere nell’ambito di una eventuale impugnativa. Tuttavia, il presupposto logico per il confronto tra le informazioni rappresentate dalla società nel bilancio di esercizio e le informazioni ottenute dal socio è, per l’appunto, il possesso da parte di quest’ultimo delle informazioni richieste ex art. 2476, comma 2, cod. civ. Pertanto, in assenza di tali informazioni – anche in ragione dell’illegittimo ostacolo da parte degli amministratori – nulla è possibile affermare in ordine a ipotetici vizi del bilancio della società.