La natura del versamento a titolo di futuro aumento di capitale e la sua corretta esposizione in bilancio
Il versamento a titolo di futuro aumento di capitale sociale va a costituire una riserva di capitale che può essere destinata solo allo scopo per la quale la somma è stata corrisposta alla società.
A seguito della deliberazione assembleare di aumento di capitale e la sua sottoscrizione da parte del socio, il pregresso versamento dallo stesso effettuato in conto futuro aumento di capitale è finalizzato a liberare il debito così sottoscritto.
Competenza territoriale del tribunale e legittimazione di singoli soci o terzi a proporre un’azione di responsabilità ex 2043 e 2476, co. 6, c.c. nei confronti dei cessati di amministratori di s.r.l. fallita
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore delegato di una s.p.a., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. e quantificazione del danno risarcibile
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, stante la natura pacificamente contrattuale dell’azione, spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
In capo all’amministratore che ricopre l’ufficio di amministratore delegato grava l’onere della piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e, per l’effetto, l’onere della attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti.
In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, mediante il criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione, previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa) e consente, quindi, di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione (o dichiarazione di fallimento).
Con il danno determinato in virtù del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali non concorre quello eventualmente derivante da singole operazioni compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, atteso che il risultato negativo delle stesse è già compreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il momento dell’effettiva interruzione dell’attività sociale.
Impugnazione di delibere di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., perdita della qualità di azionista in capo all’attore in corso di causa e legittimazione ad agire
In pendenza del giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., la perdita della qualità di azionista in capo alla parte attrice importa l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’attore. Infatti, da un lato, l’annullamento delle deliberazioni [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera della approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e rilevanza dei “chiarimenti” forniti dagli amministratori in sede assembleare ai fini della valutazione della liceità della delibera
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione [ LEGGI TUTTO ]
Insufficienza della documentazione prodotta in giudizio e inammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia contabile
La consulenza tecnica preventiva, quale species del più ampio genus di mezzi di prova individuato dall’art. 696 c.p.c., è assoggettata ai presupposti di ammissibilità definiti dalle regole generali di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c.. [ LEGGI TUTTO ]
La delibera di bilancio non costituisce ratifica tacita di atti e compensi degli amministratori
La delibera con cui viene approvato il bilancio delle società di capitali, non traducendosi nell’approvazione dei singoli atti gestori, non può configurarsi come ratifica tacita degli atti giuridici posti in essere dagli amministratori, né quale determinazione implicita del compenso degli organi di gestione e controllo [nella specie, parte attrice ha chiesto all’amministratore convenuto in un giudizio di responsabilità il pagamento dei danni derivanti alla società dalla percezione di “rimborsi spese” non giustificati e, tuttavia, risultanti del bilancio di esercizio regolarmente approvato].
Il periculum in mora per un’istanza di sequestro probatorio ante causam va dimostrato
Si deve ritenere inverosimile un periculum in mora anche solo remoto o potenziale ove si tema che il report redatto dalla società di revisione – e da questa custodito per conto del cliente – possa essere soppresso o alterato
Nullità della delibera di approvazione del bilancio di s.p.a. per violazione dei principi di chiarezza e verità previsti dall’art. 2423 c.c. e delle conseguenti delibere di riduzione e ricostituzione del capitale sociale adottate ai sensi dell’art. 2447 c.c.
Sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Nonostante il disposto dell’art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della “esecuzione” delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione [ LEGGI TUTTO ]