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Art. 1182 c.c.
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7 Luglio 2023

Giurisdizione del giudice italiano in caso di pluralità di convenuti domiciliati in diversi paesi membri

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, in caso di pluralità di convenuti domiciliati in diversi paesi membri, essi possono essere convenuti insieme davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui uno solo di essi è domiciliato se tra le domande esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica, onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. il vincolo di connessione tra le domande proposte nei confronti di più convenuti, quindi, costituisce il presupposto processuale perché operi la disposizione derogatoria contenuta nell’anzidetto art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, implicando la concentrazione della competenza giurisdizionale dinanzi al giudice del luogo ove è domiciliato uno dei convenuti.

24 Aprile 2020

Profili di responsabilità per i danni arrecati alla società fallita e al ceto creditorio e inoperabilità dell’eccezione di transazione ex art. 1304 c.c. tra condebitori solidali nella liquidazione del danno

La circostanza che una data operazione posta in essere dagli amministratori della società fallita abbia dato un esito economico negativo non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità degli amministratori, atteso che all’amministratore non può essere imputato di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, rientrando tale valutazione nella sfera della discrezionalità imprenditoriale e come tale irrilevante come fonte di responsabilità nei confronti della società. Tale caveat trova però il limite della “ragionevolezza” delle operazioni economiche poste in essere, da interpretarsi tanto in chiave ex ante, quanto con valenza prognostica relativamente alla valutazione preventiva dei margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Così, è da ritenersi assolutamente irragionevole e non giustificabile l’operazione di finanziamento realizzata con apporti in conto capitale posta in essere da società che versi in situazione di crisi a favore di altra società già in stato di liquidazione.

Nessuna responsabilità si ravvisa, invece, in capo ai sindaci per non aver esercitato nessuna delle prerogative loro rimesse dall’art. 2403-bis c.c., laddove: (i) l’operazione di finanziamento – pur essendo correttamente registrata a bilancio – non risulti dai verbali del Consiglio di Amministrazione; (ii) l’importo del finanziamento abbia uno scarso impatto sui bilanci della società; (iii) non sia provato il nesso causale tra la presunta inerzia dei sindaci rispetto all’operazione di finanziamento e il danno subito.

Quanto alla liquidazione del danno, qualora fossero stati riconosciuti responsabili, i sindaci convenuti in carica all’epoca dei fatti non avrebbero potuto profittare della transazione conclusa tra i membri dell’ultimo collegio sindacale in carica e la società fallita, nel caso in cui la transazione non avesse avuto ad oggetto l’intera obbligazione solidale ma solo la quota dei sindaci transanti, dovendosi comunque ritenere sciolto il vincolo di solidarietà tra i sindaci che hanno transatto e gli altri sindaci e amministratori in astratto chiamati a rispondere solidalmente dei danni. Dell’importo transatto, poi, dovrà tenersi conto in detrazione con imputazione alla quota di responsabilità attribuibile ai sindaci parte della transazione nella liquidazione del danno di cui eventualmente saranno tenuti a rispondere gli amministratori (e gli altri sindaci convenuti). In ogni caso, se il danno accertato oltrepassa il limite della domanda proposta dal fallimento e l’eccedenza è superiore alle somme già percepite dal fallimento stesso in esito alle transazioni pro quota concluse con i sindaci, il debito residuo a carico degli altri obbligati dovrà essere ridotto non già per un ammontare pari a quanto pagato con le transazioni, bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

9 Gennaio 2019

Indicazione delle (sola) sede consortile presso il Registro delle Imprese

Ai sensi dell’art. 2603, comma 2, n. 2, c.c. per i consorzi, e ai sensi dell’art. 2612 comma 2, n. 1, c.c. per i consorzi con attività esterna, il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul Registro delle Imprese devono indicare “la sede dell’ufficio” consortile senza possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa), che peraltro non hanno alcun riscontro nel diritto positivo. [ LEGGI TUTTO ]

8 Gennaio 2019

Competenza funzionale per fatture emesse per prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale

Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e quelle di risarcimento danni collegati alle predette prestazioni professionali non [ LEGGI TUTTO ]

16 Novembre 2017

Alcune questioni sulla “competenza” della sezione specializzata in materia di imprese e sull’applicabilità analogica dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a.

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza ma attiene alla mera ripartizione – amministrativa ed interna – degli affari, poiché ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche [ LEGGI TUTTO ]

12 Giugno 2015

Usufrutto di quota e clausola compromissoria

Il diritto all’utile spettante, in forza di atto unilaterale, all’usufruttuario di quota di società personale ha carattere sociale, con la conseguenza che ogni controversia in merito [ LEGGI TUTTO ]

4 Marzo 2015

Recesso del socio di società in nome collettivo e liquidazione della quota: natura dell’atto di recesso, stima del patrimonio sociale e solidarietà passiva per le obbligazioni di società di persone.

In caso di durata di una società in nome collettivo per un tempo indubbiamente superiore alle aspettative di vita media, l’ipotesi è assimilabile a quella di costituzione di società a tempo indeterminato, con conseguente diritto dei soci di recedere ad nutum, salvo il preavviso di tre mesi stabilito dall’art. 2285, commi 1 e 3. [ LEGGI TUTTO ]

11 Novembre 2014

Azione di responsabilità per abusiva interruzione delle trattative e individuazione del foro competente

In tema di competenza territoriale correlata al criterio del “forum destinatae solutionis”, il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell’art. 1182 cod. civ., [ LEGGI TUTTO ]