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Art. 2697 c.c.
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4 Gennaio 2022

Cessione d’azienda stipulata dall’amministratore di s.r.l. in violazione dei limiti del suo potere gestorio

La conclusione, da parte dell’amministratore di società a responsabilità limitata, di un contratto di cessione di azienda in violazione dei limiti del suo potere gestorio rileva unicamente sul piano dei rapporti interni e non si traduce in una invalidità del negozio, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito in danno della società, secondo quanto previsto dall’art. 2475 bis c.c.

Al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del contratto di cessione d’azienda per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., non è sufficiente la produzione nel giudizio civile della sentenza pronunciata in sede penale (avente ad oggetto le medesime condotte poste in essere dall’amministratore della società cedente) se questa ha dichiarato estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione. Infatti, il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all’accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa dell’intervenuta prescrizione del reato. La pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato viene ad escludere lo stesso accertamento dell’illecito penale e quindi non prova nulla circa la responsabilità degli imputati per quel fatto. Per queste ragioni, il giudice civile non è vincolato al rispetto della sentenza e deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, potendo ripartire la responsabilità in modo diverso rispetto a quanto stabilito dal giudice penale.

Nell’ipotesi di vendita di azienda altrui si applicano i principi generali previsti all’art. 1478 c.c., secondo cui tale vendita non è nulla o inefficace, bensì è valida con efficacia obbligatoria (e non traslativa), facendo sorgere in capo al venditore l’obbligo di procurare l’acquisto del bene altrui venduto al compratore. In ogni caso, l’acquirente che era ignaro dell’altruità dell’azienda al momento dell’acquisto può, in conformità con quanto previsto dall’art. 1479 c.c., chiedere la risoluzione del contratto.

28 Dicembre 2021

Responsabilità del notaio e mancata dimostrazione dell’esistenza del danno

Al nostro ordinamento è estranea la configurazione della responsabilità civile con funzione semplicemente sanzionatoria della violazione delle norme che sanciscono specifici doveri diretti ad evitare la lesione della sfera giuridica altrui ed è, di conseguenza, ad esso sconosciuta la categoria dei c.d. danni punitivi.

L’attribuzione alla responsabilità civile dell’imprescindibile funzione di rimedio all’effettiva lesione della sfera del danneggiato impone alla vittima, nella formulazione della sua domanda risarcitoria, di descrivere compiutamente il pregiudizio effettivamente subito a causa della condotta illecita attribuita al convenuto, essendo in mancanza la domanda priva di fondamento giuridico. Sicché, è dirimente, ai fini della decisione della controversia, la questione della mancata prospettazione da parte dell’attore di un danno causalmente connesso al fatto illecito addebitato al convenuto.

15 Dicembre 2021

Utilizzabilità della c.t.u. e inadempimento dell’amministratore nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.

Nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., è inutilizzabile la c.t.u. contabile nella parte in cui sia finalizzata a svolgere indagini ricostruttive della documentazione copiosa e determinante depositata dalla parte in sede di apertura dei lavori peritali. Invero, essendo la c.t.u. uno strumento di conoscenza di fatti, ne deriva che possa avere ad oggetto solo fatti e documenti già versati in atti nel rispetto dell’art. 2697 c.c. La consulenza tecnica non può infatti diventare uno strumento con il quale le parti possono aggirare le decadenze dagli obblighi di allegazione fattuale e deposito documentale in cui sono eventualmente incorse.

È certamente inadempiente e come tale direttamente responsabile l’amministratore che abbia sistematicamente omesso il versamento di tributi e oneri previdenziali, al quale è tenuto ex art. 2392 c.c., gravando il bilancio della società di sanzioni ed interessi che non vi sarebbero stati in presenza di adempimento.

1 Dicembre 2021

Azione di responsabilità dell’amministratore di S.r.l. per danno diretto. Efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile

L’articolo 2476, comma 6 [ora comma 7] c.c. attribuisce al singolo socio o al terzo l’azione individuale di responsabilità extracontrattuale per far valere il diritto al risarcimento del danno direttamente cagionato nella loro sfera giuridica dagli atti dolosi o colposi degli amministratori e grava il danneggiato dell’onere di provare, innanzitutto, il fatto illecito addebitato all’amministratore e, quindi, il pregiudizio che ne è direttamente derivato nel suo patrimonio.

La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non ha alcuna efficacia probatoria vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno in ordine alla colpevolezza dell’imputato né inverte l’onere della prova ma può costituire, come fatto storico, uno degli elementi di convincimento del giudice, liberamente apprezzabile alla stregua di un indizio da valutarsi insieme ad altri elementi gravi precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.

[Nel caso di specie, il fatto illecito imputabile all’amministratore è consistito in una truffa perpetrata ai danni dell’attrice, società di locazione finanziaria, in concorso con gli utilizzatori: dopo aver consegnato della documentazione contabile falsa ai fini della valutazione di solvibilità delle future imprese utilizzatrici, l’amministratore faceva acquistare all’attrice beni strumentali rivelatisi inesistenti e quindi mai consegnati alle imprese, con le quali poi divideva i proventi della vendita dei beni. Il danno risarcibile è stato quantificato in misura pari agli importi versati dall’attrice per l’acquisto dei beni, dedotte le esigue somme versate dalle utilizzatrici a titolo di canone di locazione].

17 Novembre 2021

Revoca di amministratore di società di capitali in assenza di giusta causa: conseguenze ed onere della prova

L’amministratore non ha diritto al mantenimento dell’incarico e, in base all’art. 2383, 3° comma c.c., pacificamente applicabile alle s.r.l., l’assemblea può revocare l’amministratore dall’incarico in qualunque tempo e ad nutum, non essendo il requisito della giusta causa elemento costitutivo della validità e/o dell’efficacia della deliberazione di revoca, ma rilevando – invero – il requisito della presenza della giusta causa sotto l’eventuale profilo risarcitorio.

Le ragioni della revoca devono essere enunciate espressamente e specificatamente nella deliberazione, senza facoltà di integrazione in sede giudiziale.

Quando l’amministratore revocato agisce in giudizio, contestando la sussistenza della giusta causa e facendo valere il diritto al risarcimento del danno, la posizione sostanziale di attore spetta alla società, onerata della prova della giusta causa di revoca secondo i caratteri avanti indicati, mentre l’amministratore è il convenuto sostanziale.

22 Ottobre 2021

Nullità delle intese anticoncorrenziali e rimedi civilistici per i contratti stipulati a valle

La tutela garantita dalla Legge Antitrust non ha come destinatari unicamente le imprese che sottoscrivono l’intesa, ma tutti i partecipanti al mercato, imprenditori come consumatori, portatori in analoga misura almeno in potenza di un interesse alla conservazione del suo carattere competitivo.

Ciò determina l’ampliamento delle tutele esperibili una volta che il sistema del public enforcement abbia sancito la nullità dell’intesa anticoncorrenziale, ogniqualvolta gli effetti di quell’intesa si siano inverati in regolamenti negoziali nei quali i consumatori finali hanno visto limitata o addirittura negata l’effettiva libertà di scelta tra prodotti diversi.

Si ritiene che il giudizio di disvalore contenuto nel divieto delle intese illecite a monte si deve poter trasmettere anche al regolamento di interessi voluto dalle parti, poiché consente il concreto dispiegarsi dell’effetto anticoncorrenziale vietato.

Sanzionare di nullità la sola intesa “a monte” senza estendere il profilo caducatorio al contratto a valle significa negare che quest’ultimo costituisca lo strumento privilegiato attraverso il quale si estrinsecano sul piano fattuale gli effetti dell’intesa che altera il gioco della concorrenza.

Nullità brevettuale e invenzione del dipendente

Il brevetto è nullo ex art.52, 2°c., cpi, quando l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla.

Ai sensi dell’art.64, 6°c., cpi, si considera fatta nell’esecuzione del rapporto di lavoro – o in via analogica dal socio nella permanenza del rapporto sociale – l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Sul socio inventore grava l’onere di provare che l’invenzione è stata realizzata anteriormente all’acquisizione della qualità di socio.

L’esclusione del socio di società cooperativa per gravi inadempienze

Le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze” hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e segg. c.c., le quali non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. La risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge. L’esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest’ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.

Per quanto riguarda l’ipotesi prevista al 1° co. dell’art. 2533 c.c., il carattere della gravità, in base alla disciplina generale, deve essere vagliato in relazione al peculiare interesse del creditore, quindi al mancato – o particolarmente difficoltoso – raggiungimento dello scopo sociale, trattandosi di condotte che possano avere inciso negativamente sulla situazione economica dell’ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

Quanto al riparto dell’onus probandi (ex art. 2697 c.c.), nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe su quest’ultima l’onere di provare i fatti posti a base della determina impugnata: la veste processuale di convenuta è infatti puramente formale, non diversamente che in qualsiasi altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, ovviamente nel solco di quelle che sono le argomentazioni e le eccezioni formulate dal socio (o dai soci, nella specie) opponente.

28 Luglio 2021

Richiesta risarcitoria per provvedimento di descrizione dichiarato inefficace

Deve rilevarsi la competenza a decidere sulla controversia del Tribunale delle Imprese avendo la domanda ad oggetto l’allegata illegittimità del provvedimento di descrizione e ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’art. 3 Dlgs 168/2003. [ LEGGI TUTTO ]

24 Giugno 2021

Azione sociale di responsabilità promossa dal curatore fallimentare: natura della responsabilità ed onere della prova

Le condotte distrattive e di mala gestio degli ex amministratori della società fallita sono sussumibili in primis in fattispecie di responsabilità sociale – di natura contrattuale – per il danno arrecato al patrimonio sociale, e pertanto ai sensi degli artt. 146 l.fall e 2476 c.c. (e 2393 c.c.), con consequenziale onere a carico dei convenuti – a fronte della circostanziata allegazione di inadempimento e ai fini dell’art. 2697 c.c. – di provare l’esatto adempimento degli obblighi sugli stessi gravanti.