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Art. c.c.
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3 Febbraio 2021

Contraffazione di brevetti relativi a macchine digitali per la decorazione di manufatti ceramici

Il diritto di esclusiva trova riconoscimento e definizione nell’art. 66 c.p.i. il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. È questa la caratteristica della privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il consenso del titolare (di regola manifestato con concessione di licenza). Ove i terzi non rispettino l’esclusiva, si rendono responsabili di contraffazione, “letterale” o “per equivalenti”. Il primo tipo di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. Il secondo tipo di contraffazione sussiste invece quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto, ma non del tutto identica. In questo caso per determinare l’ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

23 Novembre 2020

Contratti preliminari di compravendita di quote funzionalmente collegati e responsabilità del promittente venditore

Nell’ipotesi di pluralità di contratti preliminari di cessione di quote stipulati in vista della realizzazione di un’operazione unitaria, l’inadempimento ingiustificato di uno dei promittenti venditori, qualora determini la caducazione degli altri contratti collegati per scioglimento del vincolo negoziale da parte del promissario acquirente, è fonte di responsabilità contrattuale non solo verso quest’ultimo, ma anche verso gli altri promittenti venditori, in virtù di un accordo tacito sussistente tra i medesimi volto alla vendita congiunta delle rispettive quote.

10 Luglio 2020

Impugnazione di bilancio ed interesse ad agire

Anche il socio escluso mantiene l’interesse ad agire per l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio, potendo la non correttezza del bilancio avere ricadute sul valore della quota da liquidare.

Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, ai sensi dell’art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare tutte le correzioni necessarie con riguardo ai bilanci successivi, se e nella misura in cui le rettifiche al bilancio originariamente impugnato producono conseguenze riflesse sui bilanci intervenuti in seguito. Di conseguenza, in pendenza del primo giudizio di impugnazione, coloro che hanno agito per sentir pronunciare l’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non hanno l’onere, né il diritto, di impugnare tutti i bilanci successivi per ottenere che gli effetti dell’invalidità si riflettano sugli stessi. Infatti tali soggetti difettano dell’interesse ad agire, in quanto potrebbero conseguire il medesimo risultato senza il ricorso al giudice, in virtù dell’anzidetta applicazione dell’art. 2377 c.c.

16 Aprile 2020

Concorrenza sleale dell’ex dipendente e risarcimento del danno

Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.

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22 Gennaio 2020

Azione di responsabilità e finanziamenti in favore della società soggetta a direzione e coordinamento

In tema di azione di responsabilità esercitata dalla società avverso i componenti del consiglio di amministrazione, difetta il nesso causale tra l’addebito mosso a quest’ultimi – ai quali era stata attribuita una condotta negligente nel non aver richiesto la restituzione dei finanziamenti erogati in conto futuro aumento di capitale a favore della società controllata, pur avendo questa deciso di non procedere all’aumento di capitale – e il danno lamentato, consistente nella differenza tra i finanziamenti erogati ed il ricavato dalla vendita delle azioni in cui erano stati convertiti i finanziamenti a seguito di un successivo aumento di capitale della controllata. Deve infatti osservarsi che, anche ove fosse stata formulata, la richiesta di restituzione dei finanziamenti nei confronti della società eterodiretta non avrebbe potuto trovare seguito, considerati il carattere postergato, ex art. 2497 c.c., dei versamenti eseguiti dalla controllante e la situazione di illiquidità della controllata, che avrebbe potuto determinare il suo fallimento, qualora si fosse proceduto con la restituzione dei finanziamenti, con conseguente totale svalutazione della partecipazione della prima nel capitale sociale della seconda.

9 Ottobre 2019

Poteri del liquidatore ed esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori

In tema di liquidazione delle società di capitali, ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, co. 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, co. 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società. Atteso ciò e considerata la rinunciabilità dell’azione prevista dall’art. 2476, co. 5, c.c., non è condivisibile l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta dall’amministratore convenuto, fondata sulla mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità e sull’invocata applicazione analogica della norma dettata dall’art. 2393 c.c. in materia di società per azioni, di cui va esclusa l’applicabilità analogica alle società a responsabilità limitata.

18 Dicembre 2018

Inammissibilità della nomina di un amministratore giudiziale contestualmente alla revoca di un amministratore – anche di fatto – ex art. 700 c.p.c.

E’ inammissibile l’istanza cautelare svolta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e non (anche) dell’art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la “revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale”. Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell’inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole – ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario). [ LEGGI TUTTO ]

18 Agosto 2018

Sospensione dell’esecuzione di delibera assembleare inaudita altera parte

La richiesta di concessione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte deve essere accompagnata dall’allegazione specifica di un pregiudizio imminente, alla possibile attuazione del provvedimento cautelare, derivante dalla previa convocazione della controparte.

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Recesso del socio di cooperativa: condizione sospensiva ed onere probatorio

In tema di recesso del socio nei casi previsti dallo statuto, grava in capo al socio l’onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto di recesso.
Gli effetti del diritto di recesso possono essere subordinati dai patti sociali all’avveramento di una condizione sospensiva il cui onere probatorio incombe in capo al socio attore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., quale elemento costitutivo della domanda di accertamento del recesso dalla società.

27 Febbraio 2018

Cessione di quote, clausola compromissoria e clausola di prelazione

Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.

La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.