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26 Maggio 2022

Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio

In merito all'iscrizione di un fondo a bilancio per un apposito "rischio", l’apprezzamento del rischio dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza, non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa, ma in un giudizio: - ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione; - la cui correttezza non è ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità. [ Continua ]
26 Maggio 2022

Contratto preliminare di cessione azioni per persona da nominare

Nel caso di un contratto preliminare di cessione di azioni per persona da nominare, contenente una clausola di aggiustamento prezzo che vuole farsi valere nei confronti dell'asserito promissario acquirente nominato, il promittente venditore deve assolvere l'onere di provare che l’originaria promissaria acquirente abbia compiuto la designazione a favore dell'acquirente nominato nella stessa forma usata per il contratto e che quest'ultimo abbia accettato, subentrando quindi alla parte originaria, con acquisto degli stessi diritti ed assunzione dei medesimi obblighi originariamente in capo alla promissaria acquirente originaria. Alternativamente manca la prova che tale clausola di aggiustamento prezzo sia stata riportata nel contratto sottoscritto dall'asserito promissario acquirente nominato.   [ Continua ]

Intestazione fiduciaria di azioni, recesso e risarcimento del danno

Con riferimento alla figura del pactum fiduciae risulta dirimente  la distinzione tra la nozione di proprietà formale e quella di titolarità del bene intestato dal fiduciante al fiduciario.  L’operazione fiduciaria consta tipicamente di due negozi: l’uno reale, finalizzato al trasferimento della proprietà, e l’altro obbligatorio, efficace soltanto tra le parti (pactum fiduciae romanistico) . Nello schema di tale operazione l’alienante (fiduciante) trasferisce un diritto per uno scopo ulteriore al trasferimento della proprietà, scopo che l’acquirente (fiduciario) si obbliga a rispettare e a realizzare in forza del pactum fiduciae. Da tale patto sorge, dunque, l’obbligo del fiduciario di esercitare il diritto secondo le modalità pattuite e nell’interesse del fiduciante, nonché di retrocedere il bene allo stesso fiduciante o a un terzo. Pertanto, gli obblighi di amministrare e di retrocedere il bene, assunti dal fiduciario, realizzano una scissione tra la proprietà formale (posta temporaneamente in capo al fiduciario) e la titolarità del bene (gestito per l’appunto nell’interesse del fiduciante e destinato ad essere a lui restituito). Dunque, tale scissione tra proprietà e titolarità, propria del pactum fiduciae, configura una interposizione reale di persona. In seguito all’esercizio del diritto di recesso, il socio receduto perde lo status socii – diventando titolare del diritto di rimborso della quota a far data dalla ricezione della comunicazione di recesso – senza che ciò, tuttavia, comporti l’inesistenza della quota stessa, il cui valore, in difetto di alienazione, permane in capo agli altri soci a guisa di un corrispondente accrescimento delle rispettive quote. Invero, l'erede del fiduciante subentra jure hereditatis nei diritti e obblighi del fiduciante e pertanto, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del fiduciario, ha diritto: (i) di ottenere la liquidazione della partecipazione societaria per la quota successoria spettante; (ii) di chiedere, in luogo del de cuius e dunque sempre pro-quota, il risarcimento del danno in tesi subito dal fiduciante, per la violazione degli obblighi assunti nel pactum fiduciae dal fiduciario. [ Continua ]
2 Aprile 2022

Impugnazione di delibera assembleare di s.r.l. per esclusione dal voto del socio. Nomina curatore speciale

Il presidente dell’assemblea di srl non è titolare di un potere di autotutela che permetta la esclusione dal voto del socio versante in un preteso conflitto di interessi con la società. Il rimedio tipico alla espressione di voto da parte di tale socio essendo quello -successivo- della impugnazione della delibera in quanto dannosa per l’ente, esperibile anche nei confronti di delibere c.d. negative che tali risultino proprio a seguito della espressione di un voto in conflitto, ovvero abusivo. [nella specie il Tribunale rigetta la richiesta di sospensiva cautelare della delibera valutando comparativamente gli interessi del socio impugnante e della società anche alla luce della fondatezza delle eccezioni di abusività del voto che il socio attore - escluso dal Presidente - avrebbe esercitato].

La legittimazione passiva nelle controversie relative alla impugnazione di delibere assembleari da parte del socio va individuata in capo alla sola società, pertanto l'eventuale interesse di fatto del legale rappresentante dell’ente al mantenimento della efficacia della delibera stessa non rende necessaria la nomina di un curatore speciale per rappresentare la società, ex art. 78 c.p.c.

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2 Aprile 2022

Inadempimento di patto parasociale, obbligo di manleva e sospensione del processo

Tra una azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti di un proprio ex amministratore e l'azione esperita dallo stesso amministratore nei confronti del socio, per far valere una responsabilità risarcitoria per inadempimento di un patto parasociale e di un accordo di manleva, esiste un rapporto di connessione - e in particolare, di pregiudizialità - così stretto, da imporre la sospensione del secondo processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa di conoscere gli esiti dell'azione di responsabilità.   [ Continua ]

Riscatto e termini di decadenza

L’art. 2437-sexies c.c. si limita ad operare un rinvio alla disciplina di cui agli artt. 2437-ter e 2437 quater c.c. relativi alla determinazione del valore delle azioni e all’iter di liquidazione, restando, invece, escluso il richiamo, operato a sua volta in via indiretta, dall’art. 2437-ter comma 6 c.c. ai relativi termini di decadenza ex art. 2437-bis comma 1 c.c. sia per l’esercizio del diritto di recesso, sia per la contestazione della valorizzazione delle azioni. Tale esclusione risponde alla differente prospettiva della società a fronte dell’esercizio del recesso da parte di un socio e di quella della società a fronte dell’esercizio da parte di se stessa del riscatto delle azioni. Nel primo caso, infatti, vi è una chiara posizione di soggezione della società rispetto all’esercizio del diritto potestativo del socio e correlativamente un’esigenza di celerità e di rapida stabilizzazione degli assetti societari. Nel secondo caso, invece, la società ha tutto l’agio di decidere i tempi del riscatto. [ Continua ]
10 Luglio 2016

Ricorso ex art. 700 c.p.c. per sospensione cautelare della delibera di esclusione di socio di società di persone

Nel giudizio di opposizione avverso l'esclusione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d'instaurazione del contraddittorio, la citazione ... [ Continua ]
22 Agosto 2016

Provvedimento cautelare di esclusione del socio accomandatario e onere della prova in caso di mancata costituzione del convenuto

La mancata consegna della documentazione relativa alla gestione, necessaria ai fini contabili e tributari, al consulente della società, nonché l'omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali della società, sono circostanze sufficienti ... [ Continua ]
31 Agosto 2016

Sequestro conservativo dell’azienda

L'azienda non può essere oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., non essendo la stessa oggetto ... [ Continua ]
29 Luglio 2016

Nomina del liquidatore di sas

Il venir meno della categoria dei soci accomandatari e la mancata ricostituzione nel termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società ex art. 2323 c.c. ... [ Continua ]