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11 Settembre 2023

Nullità della cessione d’azienda che modifica sostanzialmente l’oggetto sociale della s.r.l. decisa dagli amministratori

La cessione d’azienda è un’operazione straordinaria, avente ad oggetto il trasferimento di un complesso aziendale a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura. Ai sensi dell’art. 2112, co. 5, c.c., si considera trasferimento d’azienda una qualsiasi operazione, posta in essere in seguito a cessione contrattuale o fusione, che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. Per la cessione di azienda è necessaria la forma ad probationem e non ad substantiam, salvo che la forma scritta non sia resa necessaria per la natura dei beni trasferiti o per il tipo di contratto attraverso il quale avviene il trasferimento. Inoltre, se le imprese cedute sono soggette a registrazione presso il registro delle imprese, gli atti di cessione devono essere iscritti presso il registro delle imprese e redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedendo il deposito della stessa iscrizione, da parte del notaio, entro trenta giorni.

La cessione d’azienda che trasformi l’attività dell’impresa cedente da produttiva a finanziaria rientra tra gli atti che modificano l’oggetto sociale stabilito nell’atto costitutivo, nonché i diritti dei soci. Il difetto del potere rappresentativo degli amministratori in relazione a tale operazione rende invalido l’atto di cessione stipulato dagli stessi in assenza di delibera assembleare ed è opponibile ai terzi, indipendentemente da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo. Ai sensi dell’art. 1418 c.c., infatti, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, tra cui quella dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., che riserva ai soci il diritto di decidere se compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

La cessione di azienda o del ramo di azienda non integra un mero atto ultra vires realizzato dagli amministratori ed occasionalmente estraneo all’oggetto sociale, ma realizza un vero e proprio mutamento del settore di attività della società e del grado di rischio di investimento dei soci. Inoltre, nella categoria generale degli atti ultra vires, si distinguono quelli che, sebbene estranei all’oggetto sociale, non comportano una sua modifica, da quelli estranei in quanto modificativi dell’oggetto sociale. I primi, da individuarsi negli atti aventi contenuto intrinsecamente esorbitante dal perseguimento dello specifico programma economico della società, sono opponibili solo alle condizioni di cui all’art. 2475 bis, co. 2, c.c., mentre i secondi sono sempre opponibili, in quanto posti in essere in violazione di una limitazione legale. Soltanto in relazione a tale ultima categoria di operazioni, quali, appunto, la cessione dell’azienda con modifica di fatto dell’oggetto sociale, il legislatore stabilisce, da un lato, la competenza decisoria dei soci e, dall’altro, l’opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori. Muovendo da tali premesse, si può affermare che l’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori, la cui violazione – a differenza del superamento dei limiti convenzionali – è sempre opponibile ai terzi. Si esclude, pertanto, che l’atto possa rientrare nella sfera di competenza degli amministratori in forza del carattere generale del loro potere di rappresentanza, sancito dall’art. 2475 bis c.c.

L’assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori, sicché non può essere invocata l’inopponibilità dell’invalidità dell’atto di cessione. Pertanto, se l’atto di disposizione d’azienda o di un suo ramo eccede i poteri che per legge spettano agli amministratori e implica una violazione del riparto legale delle competenze tra assemblea e amministratori, la sanzione va individuata non già nell’annullabilità del contratto, ma nella sua nullità. Non rileva in contrario che l’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. non prevede il rimedio della nullità quale conseguenza della sua violazione, poiché, in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, essendo applicabile l’art. 1418, co. 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.

Il complesso di beni costituito in azienda è una universalità di beni ai sensi dell’art. 816 c.c., per la quale non può trovare applicazione il principio dell’acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell’art. 1153 c.c., in virtù dell’esplicita esclusione sancita dall’art. 1156 c.c. La cessione di azienda da parte di chi non è divenuto titolare integra un’ipotesi di acquisto a non domino (e, pertanto, deve qualificarsi come vendita di cosa altrui), anche se l’acquirente non fosse a conoscenza dell’inesistenza di un valido titolo di proprietà dell’azienda in capo al venditore. Nei confronti del proprietario del bene, la cessione a non domino è inefficace, potendo, quindi, egli pretenderne la restituzione da colui che l’ha acquistato da soggetto non legittimato alla vendita.

La responsabilità civile del notaio ha natura contrattuale, ex art. 1218 c.c., rispondendo egli quale professionista incaricato dal suo cliente, in forza di un rapporto riconducibile al contratto di mandato. La prestazione alla quale è tenuto il notaio, quale professionista, non è di risultato, ma di mezzi. Tuttavia, ciò non vuol dire che egli possa limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a dirigere la redazione dell’atto notarile. Il notaio deve compiere le attività preliminari e conseguenti all’atto che si rendano necessarie per garantire che lo stesso sia certo e idoneo ad assicurare il raggiungimento dello scopo tipico e del risultato pratico perseguiti dalle parti.

10 Luglio 2020

Cessione di azienda e mancanza delle qualità promesse

In tema di cessione di azienda, le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda ceduta sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 c.c., la mancanza di un elemento necessario per il lecito esercizio dell’attività commerciale oggetto di cessione.

L’assenza di un secondo servizio igienico nell’immobile adibito ad attività di bar (richiesto dalla normativa comunale) non costituisce elemento di identificazione del bene ceduto ai fini della sussistenza della fattispecie della consegna di cosa totalmente difforme da quella dovuta, ma bensì è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1494 c.c., disposizione applicabile anche al caso di mancanza di qualità promesse della cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.

26 Giugno 2019

Cessione d’azienda bancaria ed individuazione del suo perimetro (la cessione di Veneto Banca a Intesa San Paolo)

Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l’impresa bancaria e i rapporti ad essa strettamente inerenti e non ciò che non é stato espressamente ricompreso tra le Attività Incluse o “che non sia funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria”; tale  non è un contratto di acquisto di partecipazioni collegato a un contratto di distribuzione commerciale. [ LEGGI TUTTO ]

19 Dicembre 2018

Spetta alla parte che invochi la natura simulata di un contratto con riferimento all’ammontare del prezzo formulare apposita domanda di accertamento

La parte venditrice che deduca l’inadempimento della parte acquirente in relazione al pagamento del prezzo pattuito per una compravendita, ha l’onere, a fronte della dimostrazione del pagamento di somme pari al prezzo di compravendita da parte acquirente, di precisare la natura ed entità di eventuali diversi titoli in relazione ai quali i pagamenti sono stati effettuati, nonché di formulare apposita domanda di accertamento della natura simulata del contratto intercorso fra le parti quanto all’ammontare del prezzo. [ LEGGI TUTTO ]

21 Giugno 2018

Impignorabilità e insequestrabilità (a fini conservativi) dell’azienda

Non può costituire oggetto di sequestro conservativo l’azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa ex art. 2555 c.c., atteso che: da un lato, all’art. 671 c.p.c. manca una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 670 c.p.c. in cui la sequestrabilità del bene azienda è espressamente riconosciuta; dall’altro lato, possono essere  assoggettati [ LEGGI TUTTO ]

11 Maggio 2018

Cessione d’azienda e responsabilità solidale per debiti pregressi

In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda ceduta e precedenti il trasferimento della proprietà.

In caso di pagamento a un terzo di un debito pregresso, la somma corrisposta da parte dell’acquirente dell’azienda è opponibile al cedente, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione al pagamento da parte del cedente in qualità di debitore principale.

 

 

 

12 Giugno 2017

Principio di sussidiarità nella tutela cautelare ex 700 c.p.c. e sequestro conservativo

Gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 c.p.c. non sono corrispondenti a quelli di un godimento pieno ed immediato che si possono ottenere con il provvedimento di rilascio dell’azienda al titolare ex art. 700 c.p.c.. Il sequestro giudiziario, lungi dall’essere funzionale ad assicurare che l’azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione conservativa e non è [ LEGGI TUTTO ]

15 Maggio 2017

La cessione d’azienda: nozione e obblighi delle parti

La cessione dell’azienda, a norma dell’art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati all’interno dei locali di esercizio dell’azienda ceduta essendo la stessa compiutamente identificata. Ciascuna [ LEGGI TUTTO ]

6 Aprile 2017

Impianto fotovoltaico installato su terreno agricolo di società, sequestro giudiziario di azienda e prova del conflitto d’interessi

La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio di merito, priva di pregio le eccezioni di inammissibilità che fanno leva sulla novità di alcune domande [ LEGGI TUTTO ]