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Marco Novara

Marco Novara

Dottorando di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università Statale di Milano

Finanziamenti soci e onere della prova sui presupposti della postergazione

Nel giudizio instaurato da un socio di s.r.l. al fine di ottenere la restituzione di un finanziamento effettuato a favore della società, grava in capo a quest'ultima l’onere della prova della necessaria postergazione del rimborso (e, cioè, della temporanea inesigibilità del credito del finanziamento-conferimento di fatto). Si tratta di eccezione propria in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma a condizione che la situazione di crisi ex art. 2467 c.c. risulti provata ex actis secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio e, cioè, sulla base dei fatti allegati (e comprovati) dall’eccipiente. E per radicare la fattispecie ex art. 2467, co. 2, c.c., si deve fare riferimento non solo all’eventuale squilibrio sussistente al momento del finanziamento, ma anche alla circostanza che esso perduri e sia presente al momento della richiesta di rimborso e, in caso di controversia giudiziaria, della sentenza. Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario. [ Continua ]
28 Dicembre 2022

Inefficacia della vendita di partecipazioni sociali in violazione del diritto di prelazione

L’atto di vendita di partecipazioni societarie in violazione del diritto di prelazione statutariamente previsto, realizzando un inadempimento ad una norma contrattuale, e non una violazione di legge, non comporta l’annullabilità né, tanto meno, la nullità dell’atto, ma solo la sua inefficacia nei confronti della società e dei soci pretermessi, con conseguente inopponibilità dell’acquisto nei confronti (solo) dei medesimi e, dunque, con incapacità dell’acquisto a fungere da titolo per l’esercizio di alcun diritto sociale. In applicazione di tale principio, deve affermarsi che, pur in presenza di una violazione statutaria, la cessione delle partecipazioni sociali nei rapporti interni fra socio cedente e terzo cessionario mantiene piena efficacia, in quanto atto valido e vincolante inter partes. Grava sul convenuto cedente l’onere di provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi imposti dallo statuto, fornendo riscontro circa l’avvenuta corretta denuntiatio in favore di soci e amministratori. [ Continua ]
18 Novembre 2022

Mancata convocazione dell’assemblea per la ricapitalizzazione ex art. 2482 ter c.c. e responsabilità dell’amministratore unico

Il mancato adempimento dell'obbligo di convocare l'assemblea per la ricapitalizzazione di una s.r.l. ex art. 2482 ter c.c. non integra di per sé una responsabilità dell'amministratore nei confronti del creditore sociale insoddisfatto, atteso che, ove l'amministratore avesse ottemperato all'obbligo richiamato, i soci avrebbero potuto scegliere, in luogo della ricapitalizzazione, l'alternativa loro offerta dalla legge di sciogliere la società, cui sarebbero comunque conseguite l'incapienza del patrimonio sociale e, quindi, l'infruttuosità di qualsiasi tentativo di escussione del creditore. [ Continua ]
16 Novembre 2022

Responsabilità degli amministratori per distrazione di beni sociali e rilevanza probatoria nel processo civile della sentenza penale di patteggiamento

È solidalmente responsabile ex art. 2476, co. 1, c.c. con l'amministratore che ha compiuto materialmente atti distrattivi di beni sociali l'altro componente del consiglio di amministrazione che, essendosi avveduto del compimento degli illeciti, non abbia, tuttavia, cercato di impedire che le distrazioni fossero portate ad effetto, né abbia manifestato il proprio dissenso. La sentenza penale di patteggiamento, pur non avendo efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento e restituzione (atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa - l'art. 444 c.p.p. - che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili), né invertendo ex se l'onere della prova, costituisce tuttavia un indizio utilizzabile insieme ad altri indizi nella ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. [ Continua ]
13 Dicembre 2022

Nullità della delibera assembleare di s.r.l. per mancato invio dell’avviso di convocazione

Il vizio di mancato invio dell’avviso di convocazione di un’assemblea rileva come causa di nullità della delibera ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., ben potendosi assimilare l’ipotesi di carenza assoluta di informazione a quella (anche più grave) di carenza assoluta di convocazione. È pacifico che in caso di impugnazione di delibera da parte di un socio che abbia dimostrato la sua mancata partecipazione all’assemblea, incombe sulla società convenuta l’onere di provare di avere inviato l’avviso di convocazione. Il socio attore in un giudizio contumaciale è sollevato dall’onere di provare il mancato invio dell’avviso di convocazione poiché, in forza dei principi del riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale e della prossimità alla fonte di prova, si deve considerare che l’obbligo di comunicare la convocazione è in capo alla società (art. 2479 bis, co. 1, c.c.), sicché, in un rapporto di natura contrattuale, quale quello tra socio e società, è sufficiente che il socio-creditore alleghi l’inadempimento perché sia la società-debitore a dover provare l’esatto adempimento. Nel caso di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società, quale soggetto da cui promana la manifestazione di volontà impugnata. [ Continua ]
28 Dicembre 2022

Legittimazione attiva del curatore fallimentare per l’esercizio dell’azione dei creditori sociali

Dopo il fallimento della società debitrice l'azione di cui all’art. 2394 c.c. è esperibile in via esclusiva dal curatore del fallimento della stessa, con la legittimazione del quale non può concorrere quella dei creditori sociali per l’azione di loro spettanza, essendo quest’ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall’azione di massa e non potendo, quindi, finché dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorché il curatore rimanga inerte. Rimane in capo al singolo creditore della società fallita la diversa azione individuale del terzo di cui all’art. 2395 c.c., che presuppone un “danno diretto” al patrimonio del terzo-creditore, derivante dall’azione dolosa o colposa degli amministratori della fallita. [ Continua ]

Responsabilità del sindaco e del revisore; corresponsabilità della banca in caso di atti distrattivi dell’amministratore

I doveri di vigilanza dei sindaci come tali non si estendono di per sé al controllo contabile; tuttavia, essi sono tenuti ad una sorveglianza generale dell’andamento gestorio. La responsabilità dei sindaci può certamente essere predicata anche solo in relazione alla mancata vigilanza, ma questo accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità; naturalmente, sul presupposto che tali fatti dovessero e potessero essere rilevati nell’esercizio dei compiti di legge. Quando i sindaci rivestano anche la carica di revisori, deve escludersi la commistione fra gli obblighi e i regimi anche prescrizionali che regolano ciascuno dei due compiti, i quali sono invece disciplinati in modo diverso e da disposizioni normative distinte e specifiche. La netta distinzione di disciplina tra revisori e sindaci, che vale per compiti, requisiti e responsabilità, vale anche per il regime prescrizionale, chiaramente diverso. Quanto alla prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del revisore, in particolare, ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 “l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento”. Tale speciale regime di decorrenza della prescrizione si applica naturalmente solo per le annate relativamente alle quali i revisori sono giunti a chiudere il periodo con relazione; ma certamente non opera riguardo a quelle negligenze relative ai compiti di verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art 14, lett. b), d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) commesse in periodi che non si sono conclusi con relazione. La banca risponde quale corresponsabile dell’illecito dell’amministratore che storni a sé sostanze sociali – condotta concretamente atto in conflitto di interessi – in base ai principi generali della responsabilità civile, sia sotto il profilo aquiliano, per lesione del credito, sia sotto quello contrattuale, dovendo la banca rifiutare di dare corso all’operazione a fronte di condotte ictu oculi anomale, che siano palesemente contrarie all’interesse del correntista. Ai fini di tale valutazione, è possibile fare ricorso, nella normativa antiriciclaggio, ai criteri di anomalia previsti nel provvedimento di Banca d’Italia del 24 agosto 2010; ed invero, seppure la disciplina antiriciclaggio non sia dettata a beneficio del correntista, l’esistenza di tale disciplina rileva in quanto impone comunque che la banca si doti di strumenti di rilevazione delle operazioni anomale. Nell’ambito di un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale è valida la clausola mediante la quale viene limitata l’operatività della copertura alla sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare da un vincolo di solidarietà. Ciò che mina il contraddittorio processuale e rende indispensabile l’intervento di nomina di un curatore speciale da parte del giudice ex art. 78 c.p.c. è un conflitto attinente all’interesse difensivo del rappresentante, che sia parte nel processo, rispetto alla parte rappresentata, che sia parte nel medesimo processo. Quando il rappresentante non sia litisconsorte, il giudice deve impiegare, nella valutazione della sussistenza del conflitto, la massima cautela, dal momento che la nomina di un curatore speciale quale rappresentante processuale di un ente (specie nel caso di una società) lo consegna alla difesa curata da soggetto estraneo; soggetto che, qui si può esplicitare, si fonda su una conoscenza dei fatti sociali necessariamente meno approfondita rispetto a quella dell’organo gestorio. [ Continua ]

Responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. e concorso del creditore

La fattispecie ex art. 2395 c.c. riguardante il diritto al risarcimento del danno spettante al terzo direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori richiede: (i) la condotta degli amministratori posta in essere in violazione dei loro propri doveri, sia quelli inerenti la carica, sia quelli generali stabiliti dall’ordinamento a tutela dei diritti dei terzi, (ii) il pregiudizio patrimoniale subito dal terzo e (iii) il nesso di causalità materiale tra la condotta e il danno lamentato qualificato in termini di diretta efficacia causale della condotta. In forza del principio della causalità efficiente, in tema di responsabilità extracontrattuale, quale è quella di cui all’art. 2395 c.c., l’evento dannoso può essere attribuito al fatto sopravvenuto solo se questo renda irrilevanti le cause preesistenti. Esula dalla diligenza richiesta dall’art. 1227 c.c., che prevede la diminuzione del risarcimento se è intervenuto il fatto colposo del creditore, l’obbligo di iniziare un’azione giudiziaria. Al fine di escludere la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, co. 2, c.c., vanno presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore danneggiato posteriormente all’inadempimento del debitore danneggiante al verificarsi del danno, restando irrilevanti quelli tenuti anteriormente. L’art. 1221 c.c., che prevede, al primo comma, la liberazione del debitore in mora se questi prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore e, al secondo, che tale liberazione non ha luogo nel caso di sottrazione illecita del bene – nel qual caso il valore della cosa va sempre restituito –, esprime un principio generale. In caso di transazione stipulata dal creditore solo con alcuni dei coobbligati, se la somma versata è inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiuto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto. Il direttore generale risponde ex art. 2396 c.c. secondo le norme che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione alle incombenze a lui affidate. [ Continua ]
3 Dicembre 2022

Retribuzione del sindaco

L'incarico di componente del collegio sindacale è necessariamente oneroso e, laddove l'entità del compenso non risulti nell'atto costitutivo o non sia fissata dall'assemblea, spetta al giudice procedere alla sua determinazione in base all'importanza dell'opera prestata, alla difficoltà dell'incarico e al decoro della professione. [ Continua ]