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Tribunale di Napoli


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27 Febbraio 2023

Fideiussioni omnibus: la nullità delle clausole anticoncorrenziali non si estende all’intero contratto

In tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 della Legge 287/90, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d’Italia di accertamento dell’infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall’art. 19, comma 11, della L. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate.

Con riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le clausole del contratto siano il frutto di un’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990, può configurarsi il rimedio civilistico della nullità speciale.

Tali clausole, conformi a quelle di cui allo Schema ABI giudicato illecito dalla Banca d’Italia, devono essere dichiarate nulle in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali.

L’intero contratto di fideiussione contenente tali clausole, tuttavia, è solo parzialmente nullo, ovvero in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Per l’accoglimento della domanda di nullità assoluta della fideiussione, quindi, è necessario provare che il fideiussore non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia senza le sopramenzionate clausole.

23 Febbraio 2023

Cessazione della materia del contendere per rinuncia all’azione di responsabilità

La sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, a cui il giudice può e deve addivenire, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ogniqualvolta sia riconosciuto da tutte le parti interessate, oppure emerga pacificamente dagli atti di causa, il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venire meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.

22 Febbraio 2023

Estensione del rimedio della nullità parziale alle fideiussioni c.d. specifiche

L’espresso riferimento alle sole fideiussioni c.d. omnibus, tanto nel provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia quanto nel recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, non lascia adito a dubbi circa l’impossibilità di estendere il rimedio demolitorio della nullità parziale anche a differenti rapporti fideiussori e, specificatamente, nella fattispecie in esame alle fideiussioni c.d. specifiche. In tal caso, infatti, la garanzia risulta limitata ad un certo debito, come uno specifico prestito ricevuto dall’istituto di credito e, non già, a tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto entro un limite massimo predeterminato.

20 Febbraio 2023

Il giudicato implicito

Qualora giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.

17 Febbraio 2023

Gli elementi distintivi di una fideiussione omnibus e una garanzia autonoma

Un contratto è qualificabile quale fideiussione omnibus e non come garanzia autonoma in presenza di elementi quali, il fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fideiussione attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante (fideiussione passiva); b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all’assunzione della garanzia; c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità.

10 Febbraio 2023

La prova semplificata derivante dalla conformità allo schema ABI riguarda solo le fideiussioni omnibus

L’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento di Banca d’Italia del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell’art. 1938 c.c. Ciò significa che, qualora taluno si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti, e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della sua invalidità, unitamente alla prova dell’applicazione uniforme. Lo stesso non vale, però, per le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI.

In assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente (ora l’AGCM) che abbia accertato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/90 relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione a valere come prova c.d. privilegiata, l’onere probatorio relativo all’esistenza di un’intesa illecita all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava interamente sulla parte attrice, che ne eccepisce la nullità per asserita violazione della normativa antitrust.

8 Febbraio 2023

Abuso della clausola simul stabunt simul cadent

La natura di immedesimazione che caratterizza il rapporto tra amministratore della società e quest’ultima è tale che il primo non possa ritenersi slegato dai vincoli rappresentati dal rispetto delle norme che disciplinano la convivenza dei soci all’interno della società e che regolamenta, altresì, l’operato ed i limiti di operatività dei singoli amministratori, atteso che lo stesso, con l’accettazione dell’incarico, ha manifestato la propria volontà di aderire anche alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi societari.

La decisione di alcuni amministratori di rassegnare le dimissioni non può essere ritenuta lesiva di altrui posizioni considerato che l’effetto prodotto dalle dimissioni di alcuni amministratori, essendo quello di sostituzione dell’intero organo amministrativo per effetto della clausola simul stabunt simul cadent, comporta che la scelta dei componenti dell’organo gestorio, nell’esclusivo interesse della società, venga demandata all’Assemblea dei soci ai sensi di legge e di statuto.

Incombe sull’attore che lamenta la sussistenza di una revoca illegittima a suo pregiudizio la prova del collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza e la successiva immediata nomina di un nuovo consiglio composto da tutti gli altri precedenti componenti, nonché la prova della sua esclusiva finalizzazione all’estromissione dell’attore dal collegio degli amministratori e quindi all’ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa.

Qualora un amministratore di s.r.l. decaduto per via dell’operatività dell’art. 2386 c.c. agisca in giudizio per chiedere il risarcimento del danno agli altri amministratori, graverà su di esso l’onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui, non essendo sufficiente a tal fine dimostrare l’assenza di propri comportamenti negligenti o comunque l’assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca.

7 Febbraio 2023

Diritto di controllo del socio di s.r.l.

In caso di comproprietà della quota sociale tra più soci, la legittimazione attiva all’accesso alla documentazione non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuta anche al singolo comproprietario.

L’esercizio del diritto di controllo non necessita di alcuna ulteriore motivazione che quella della strumentalità alla tutela dell’interesse del socio a procedere al controllo ed alla verifica dell’andamento degli affari sociali e dell’operato della governance della società, anche al fine di appurare eventuali negligenze, irregolarità e condotte dannose, e se del caso, promuovere le opportune azioni di responsabilità. L’unico limite cui è sottoposto detto diritto è che esso venga esercitato nel rispetto del principio di buona fede e correttezza: non può infatti essere esercitato ove sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali o ad arrecare pregiudizio all’attività sociale.

6 Febbraio 2023

Violazione del diritto esclusivo di riproduzione di progetti di lavori di ingegneria

L’art. 99 l.d.a. sui diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria (od analoghi) protegge tanto l’espressione formale dell’idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all’equo compenso per l’utilizzazione dell’idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d’ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell’esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto.

31 Gennaio 2023

Decorrenza del termine di impugnazione della delibera di aumento di capitale di s.r.l.

In tema di società a responsabilità limitata, il termine per l’impugnazione delle delibere relative ad operazioni sul capitale, qualunque sia il vizio fatto valere (nullità o annullabilità) è di novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, nonché, in forza del rinvio operato dall’art. 2479-ter c.c., ultimo comma, all’art. 2379-ter c.c., 1 comma, quello di centottanta giorni decorrente dall’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, laddove sia stata adempiuta solo questa formalità e non l’altra.