Accordo transattivo e liti pregresse relativi ai rapporti sociali
In un giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità per condotte distrattive nei confronti dell’ex socio-amministratore di società agricola semplice, il perimetro dell’accordo transattivo – intervenuto precedentemente tra le parti – non si estende per tabulas alla facoltà delle parti di agire o proseguire eventuali liti già intraprese sorrette da altre causae petendi diverse, relative ai rapporti sociali intercorsi nell’ambito dell’omonima società di famiglia.
Domanda di adempimento dell’accordo transattivo stipulato tra la cooperativa e l’amministratore; tardiva costituzione del convenuto contumace
Il convenuto costituitosi in giudizio tardivamente entra nel processo allo stato in cui si trova, non potendo compiere atti processuali che siano ormai preclusi alle parti, salva la prerogativa di cui all’art. 293, ult. co., c.p.c. Pertanto, se costituito dopo la scadenza dei termini previsti all’art. 183, co. 6, c.p.c., lo stesso non può modificare il tema né allegatorio né probatorio cristallizzato durante la contumacia, potendo articolare solo mere difese su questioni rilevabili anche d’ufficio.
Interpretazione dell’oggetto del negozio transattivo
L ‘oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti bensì all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di liti – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.
Validità dell’accordo transattivo
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l’esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessario e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.
I requisiti dell’aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.
Principi sui limiti di applicazione della Business Judgment Rule e sui riflessi della transazione stipulata con un condebitore solidale
Gli amministratori di società di capitali devono operare scelte gestorie volte alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, rispettando le regole, anche tecniche, di corretta gestione; analogo dovere incombe anche sui liquidatori che, nello svolgimento dei loro compiti, devono agire per raggiungere il massimo risultato economico che può essere ottenuto dalla liquidazione dei beni sociali e ciò per perseguire non solo l’interesse dei soci ma anche quello dei creditori sociali. La c.d. Business Judgment Rule, la regola secondo cui è preclusa la possibilità di sindacare nel merito gli atti di gestione compiuti dall’amministratore, opera esclusivamente quando le decisioni operative sono assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e quando gli atti di gestione sono conformi alla legge e allo statuto sociale, non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, sono assunti all’esito di un procedimento di raccolta di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa e sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.
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Requisiti della validità causale e oggettiva della transazione
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l’esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessari e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa. I requisiti dell’aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.
Deve essere pertanto rigettata la domanda, esperita da un socio di società a responsabilità limitata, di (i) accertamento della nullità di un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione e rinuncia tombale a ogni questione e pretesa originata dai rapporti sociali e lavorativi con la società convenuta, trattandosi, secondo la pretesa attorea, di una transazione nulla per assenza di reali contropartite rispetto alle rinunce effettuate dall’attore, e (ii) condanna della società all’immediata restituzione del finanziamento concesso in suo favore dal socio attore.
Interpretazione dell’oggetto dell’accordo transattivo e diritto del socio alla percezione di utili asseritamente emersi solo dopo il perfezionamento del predetto negozio.
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore fallimentare: valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso [ LEGGI TUTTO ]
Risoluzione per inadempimento di contratto di transazione comportante l’obbligo di trasferire quote sociali
Nel caso di compravendita di azioni o di quote di società di capitali, l’oggetto immediato del contratto è rappresentato dalla quota di partecipazione nella società – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale, sia di natura amministrativa, nei quali si compendia lo status di socio – e non, invece, dai beni facenti parte del patrimonio sociale; tali beni, infatti, costituiscono mero oggetto mediato della cessione, per modo che, in via ordinaria, non rileva [ LEGGI TUTTO ]
Estinzione del processo in assenza di formale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’articolo 306 cod. proc. civ., l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto.