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5 Novembre 2020

Transazione intercorsa tra il sindaco-convenuto e la società fallita successiva alla chiamata in manleva dell’assicuratore

E’ inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita della compagnia di assicurazione con la quale ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale, laddove nelle conclusioni si ponga a base della manleva, oltre al rapporto assicurativo, il raggiungimento di una transazione tra il sindaco-convenuto e il fallimento-attore, assente al momento della domanda originaria, e come tale in grado di privare l’accertamento della vicenda sostanziale controversa dell’elemento connesso alla ricorrenza o meno della negligenza del convenuto nei confronti della società fallita e dei suoi creditori.

24 Aprile 2020

Profili di responsabilità per i danni arrecati alla società fallita e al ceto creditorio e inoperabilità dell’eccezione di transazione ex art. 1304 c.c. tra condebitori solidali nella liquidazione del danno

La circostanza che una data operazione posta in essere dagli amministratori della società fallita abbia dato un esito economico negativo non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità degli amministratori, atteso che all’amministratore non può essere imputato di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, rientrando tale valutazione nella sfera della discrezionalità imprenditoriale e come tale irrilevante come fonte di responsabilità nei confronti della società. Tale caveat trova però il limite della “ragionevolezza” delle operazioni economiche poste in essere, da interpretarsi tanto in chiave ex ante, quanto con valenza prognostica relativamente alla valutazione preventiva dei margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Così, è da ritenersi assolutamente irragionevole e non giustificabile l’operazione di finanziamento realizzata con apporti in conto capitale posta in essere da società che versi in situazione di crisi a favore di altra società già in stato di liquidazione.

Nessuna responsabilità si ravvisa, invece, in capo ai sindaci per non aver esercitato nessuna delle prerogative loro rimesse dall’art. 2403-bis c.c., laddove: (i) l’operazione di finanziamento – pur essendo correttamente registrata a bilancio – non risulti dai verbali del Consiglio di Amministrazione; (ii) l’importo del finanziamento abbia uno scarso impatto sui bilanci della società; (iii) non sia provato il nesso causale tra la presunta inerzia dei sindaci rispetto all’operazione di finanziamento e il danno subito.

Quanto alla liquidazione del danno, qualora fossero stati riconosciuti responsabili, i sindaci convenuti in carica all’epoca dei fatti non avrebbero potuto profittare della transazione conclusa tra i membri dell’ultimo collegio sindacale in carica e la società fallita, nel caso in cui la transazione non avesse avuto ad oggetto l’intera obbligazione solidale ma solo la quota dei sindaci transanti, dovendosi comunque ritenere sciolto il vincolo di solidarietà tra i sindaci che hanno transatto e gli altri sindaci e amministratori in astratto chiamati a rispondere solidalmente dei danni. Dell’importo transatto, poi, dovrà tenersi conto in detrazione con imputazione alla quota di responsabilità attribuibile ai sindaci parte della transazione nella liquidazione del danno di cui eventualmente saranno tenuti a rispondere gli amministratori (e gli altri sindaci convenuti). In ogni caso, se il danno accertato oltrepassa il limite della domanda proposta dal fallimento e l’eccedenza è superiore alle somme già percepite dal fallimento stesso in esito alle transazioni pro quota concluse con i sindaci, il debito residuo a carico degli altri obbligati dovrà essere ridotto non già per un ammontare pari a quanto pagato con le transazioni, bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

17 Aprile 2020

Estensione del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie integrante gli estremi di un reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. La prescrizione decorre dalla data dell’illecito, rimanendo irrilevante che non sia stata iniziata l’azione penale.

 

18 Febbraio 2020

Sull’azione di responsabilità esercitata dal fallimento nei confronti di amministratori e sindaci

L’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell’onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.

La scissione (disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cc) rappresenta un’operazione complessa che esige il concorso di più soggetti (progetto, delibera assembleare che lo approva, stipula dell’atto che manifesta all’esterno la volontà della società) ugualmente indispensabili e, anche se protagonisti della scissione sono i soci, l’operazione postula un contributo essenziale degli amministratori, i quali – essendo onerati della redazione del progetto che vede plurime possibili opzioni esecutive – svolgono un ruolo di promozione e determinazione decisivo che, come tale, si estrinseca in una condotta idonea ad integrare gli estremi di quella tipizzata dall’art. 223 L.F. Poiché l’effetto giuridico della scissione consiste in un trasferimento di porzioni di patrimonio da una società all’altra nel contesto di un rapporto di cambio derivante dal confronto dei patrimoni delle società interessate e l’art. 2506 quater co. 3 c.c. prevede comunque la responsabilità solidale della beneficiaria nei limiti del patrimonio netto assegnatole o rimasto, con riferimento ai debiti della società scissa non soddisfatti da quest’ultima; occorre verificare se in concreto tale manovra abbia causato una lesione della garanzia dei creditori, senza che assuma rilievo ostativo la mancata opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. al progetto di scissione, in quanto l’art. 2504 quater c.c. fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.

I doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 ss. c.c. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali; né riguardano solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione. Compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all’obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c.: dovere del collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. E’ dunque sufficiente, ai fini dell’affermazione della responsabilità degli organi di controllo, che non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità.

L’obbligo di vigilanza impone – prima ancora che la verifica sulla regolarità formale degli atti e delle relazioni degli amministratori – la ricerca di adeguate informazioni, in particolare da parte dei componenti dell’organo sindacale, la cui stessa ragion d’essere è il provvedere al controllo sulla gestione. Onde sussiste la colpa in capo al sindaco già per non avere rilevato i cd. segnali d’allarme, individuati dalla giurisprudenza anche nella stessa soggezione della società all’altrui gestione personalistica.

8 Marzo 2019

Dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare

Laddove una curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex-amministratori l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale, alla controversia è inapplicabile la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, alla cui formazione i terzi creditori sono e restano completamente estranei. [ LEGGI TUTTO ]

10 Dicembre 2018

Creazione di un nuovo polo della telefonia e responsabilità degli organi sociali

Deve ritenersi che mentre prima della riforma tutti gli amministratori, anche se non operativi, erano tenuti all’osservanza di un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della società, salvo l’ipotesi dell’assoluta brevità dell’incarico, nel diritto vigente è necessario distinguere, ai fini dell’accertamento della responsabilità gestoria, fra consiglieri muniti di delega (c.d. operativi) e consiglieri non operativi, essendosi invero affermato il principio [ LEGGI TUTTO ]

31 Ottobre 2018

Sui sindaci di s.p.a.: diritto al compenso e responsabilità per compartecipazione omissiva nel danno prodotto dall’amministratore delegato

Va respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente emesso a saldo dei compensi dovuti dalla S.p.a. opponente nei confronti dell’ex sindaco, poiché la società non ha mai negato l’esattezza dei conteggi dedotti nel procedimento esecutivo, né l’esistenza dell’incarico sindacale.

Va inoltre respinta la domanda proposta in riconvenzionale e finalizzata ad ottenere la refusione dei danni lamentati dalla S.p.a. sul supposto mancato esercizio dei poteri di ispezione e controllo da parte dell’ex sindaco relativamente all’operato dell’organo amministrativo o, meglio, supponendo un esercizio solo formale di tali diritti/doveri, [ LEGGI TUTTO ]

6 Agosto 2018

Società in house: requisiti e giurisdizione

La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società “in house”, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (così anche SS.UU 26283/13).

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19 Dicembre 2017

Responsabilità dell’amministratore e direttore generale per sottrazione di informazioni aziendali

La risoluzione consensuale del contratto di collaborazione dell’amministratore-direttore generale non riveste alcun rilievo con riguardo alle azioni sociali di responsabilità, per mancanza delle condizioni a cui è subordinata la validità della rinuncia e per mancato espresso riferimento alle pretese derivanti dalla violazione degli obblighi dell’amministratore di società. Sebbene la società possa rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità, la rinunzia e la transazione devono essere approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale ( art. 2393 c.c.).

Quanto alla specifica violazione consistente nell’illecita utilizzazione di informazioni aziendali riservate, si osserva che le informazioni riservate non possono essere acquisite illecitamente e, se in possesso lecitamente, non possono essere utilizzate “in modo abusivo” ( cfr art. 99 CPI, art. 39 TRIPS ed ora anche dir. Direttiva UE 2016/943).

20 Febbraio 2017

responsabilità di amministratori e sindaci per condotte distrattive e per l’illecita prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento

Se l’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.

Il termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.