La responsabilità dell’amministratore per danni diretti: natura e onere probatorio
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione, contrattuale, di cui all’art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 l.fall.
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c. ha natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito nella propria sfera giuridica in conseguenza di fatti illeciti compiuti dagli amministratori e, al pari di ogni altra azione risarcitoria, richiede l’accertamento della condotta contra legem dell’amministratore e la prova del nesso di causalità immediata e diretta che la lega al pregiudizio lamentato dal danneggiato. Dalla natura extracontrattuale della responsabilità invocata deriva, altresì, l’onere da parte dell’attrice di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito descritto e, in particolare, la specifica condotta dolosa o colposa attribuita all’amministratore e il nesso causale di derivazione diretta da essa del pregiudizio lamentato, non essendo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria il mero inadempimento della società alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del terzo danneggiato.
Azione individuale del socio e del terzo e responsabilità verso i creditori sociali
L’avverbio “direttamente” contenuto nel solo art. 2395 c.c. e nel 2476, co. 7, c.c. rende palese il discrimen rispetto l’azione ex art. 2394 e 2476, co. 6, che non va individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità dell’amministratore (che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il comportamento illegittimo abbia determinato nella sfera giuridica dell’istante. Conseguentemente, se il danno allegato, come nel caso di specie, costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, deve concludersi che si è al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 2395 e 2476, co. 7, c.c., in quanto tali norme richiedono che il danno debba avere investito direttamente il patrimonio dell’attore così che esula dall’ambito del danno risarcibile qualsiasi pregiudizio che sia il mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale.
Responsabilità degli amministratori per danni diretti al socio che ha acquistato la partecipazione sulla base di bilanci non veritieri
L’art. 2395 c.c. contiene la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, la cui applicazione richiede la verifica in ordine alla sussistenza di fatti illeciti imputabili agli amministratori stessi, vale a dire di comportamenti dolosi o colposi cui siano riconducibili in via immediata i danni derivati direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, secondo le regole in tema di responsabilità extracontrattuale. In specie, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Orbene, la responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo non scaturisce dal mero inadempimento contrattuale posto in essere nella gestione della società e ad essa imputabile, bensì deve concretizzarsi in un’ulteriore azione degli amministratori costituente illecito extracontrattuale, direttamente lesiva di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo. Costituisce, dunque, illecito rilevante ai sensi dell’art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell’esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio. Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti – soggettivi e oggettivi – di tale responsabilità. Tanto premesso, l’accoglimento dell’azione risarcitoria proposta a norma dell’art. 2395 c.c. richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem, ma anche – al pari di ogni altra azione risarcitoria – l’allegazione e prova, da parte dell’attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa.
È pacifico che tra le condotte contra legem suscettibili di generare responsabilità in capo agli amministratori e alla società vi sia la propalazione di informazioni false o incomplete o comunque decettive in ordine alla situazione economico patrimoniale della società stessa, informazioni in base alle quali il socio o il terzo abbiano determinato proprie scelte di investimento (o disinvestimento) relative alla società stessa, quali acquisti di partecipazioni da altri soci, vendite di partecipazioni, sottoscrizioni di aumenti di capitale, ecc. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c., incombe sul terzo danneggiato l’onere di provare – sulla scorta del principio del “più probabile che non” – la ricorrenza delle falsità e l’idoneità della prospettazione inveritiera a trarre in inganno il contraente, di fatto determinando la conclusione del contratto. In particolare, incombe sull’acquirente l’onere di allegare e dimostrare che egli abbia acquistato le azioni di quella società per effetto della rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio. In altri termini, con particolare riferimento a partecipazioni in società chiuse, non può considerarsi sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria accedente all’azione di responsabilità la sola prova del compimento, da parte degli amministratori, di un’attività decettiva nei confronti dell’acquirente delle azioni e di un inganno di cui quest’ultimo sia rimasto vittima nell’operazione di acquisto; occorre, infatti, che l’acquirente alleghi e dimostri che, per effetto dell’illegittima e falsa rappresentazione della situazione patrimoniale economica contenuta nel bilancio e/o nei documenti ad esso allegati – la cui sussistenza, beninteso, costituisce presupposto logico necessario dell’accoglimento della domanda –, egli sia stato indotto ad acquistare le quote e che, per effetto di tale acquisto abbia subito un danno.
Danno da omessa, falsa o inesatta informazione al mercato e responsabilità del revisore
L’azione di risarcimento del danno da omessa, falsa o inesatta informazione al mercato costituisce un’azione indipendente dalla qualità di socio e perciò è esperibile non solo da titolari di azioni, ma anche da altri soggetti, titolari di valori mobiliari diversi che non attribuiscono diritti sociali, o da chi, come spesso accade, socio non è più al momento dell’esercizio dell’azione. Il sistema di certificazione rinvenibile nel T.U.F. e nelle norme secondarie ha la sola funzione di garantire, con immediatezza e fuori dal processo, la certezza delle posizioni giuridiche quando siano in gioco diritti propriamente corporativi e inerenti ai rapporti fra il socio e la società. Ne deriva che l’azione in questione non costituisce esercizio di un diritto sociale e, come tale, resta esclusa dall’ambito applicativo dell’articolo 83 quinquies, co. 3, T.U.F. Nel conflitto tra l’investitore preteso danneggiato, il quale ha un preciso interesse a non vedere appesantito eccessivamente il proprio onere di provare la titolarità del diritti soggettivi azionati, e la società emittente, la quale ha l’interesse a poter acclarare con certezza che l’attore sia (o sia stato) effettivamente titolare delle proprie azioni acquistate sul mercato secondario, il punto di equilibrio va individuato nella prova, libera ma rigorosamente ancorata, ove non si tratti di prova diretta, ai criteri di sufficiente grado di gravità, precisione, concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c.
L’attività di revisione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 comporta verso i singoli risparmiatori e investitori una responsabilità di natura extracontrattuale, essendo ricompresa nell’alveo della responsabilità da informazione non corretta sul mercato, rispondendo ad una necessità di controllo avvertita dall’intera società attraverso la tutela dell’ordinata conduzione del mercato.
Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta del revisore deve allegare di essersi determinato ad effettuare l’investimento nella società a ciò indotto dalla relazione del revisore che ha espresso parere favorevole a bilanci non veritieri e da altre informazioni fuorvianti veicolate prima della conclusione dell’operazione; il presunto danneggiato è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l’idoneità di esse a trarlo in inganno. In particolare, il riferimento all’incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art 2395 c.c., importa un esame rigoroso del nesso causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del “più probabile che non”. Conseguentemente, chi si duole dei dati contabili e di bilancio in quanto confortati dal revisore è tenuto ad allegare e, poi, a dimostrare anche l’idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia: onde deve fornire la dimostrazione del nesso causale fra l’illecito contabile degli amministratori ed il danno patito in modo diretto e in conseguenza dell’illecito commesso.
Responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo e responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c.
In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali nei confronti del terzo (ex art. 2395 c.c. nelle s.p.a. ed ex art. 2476, co. 7, c.c. nelle s.r.l.), l’inadempimento contrattuale della società può al contempo integrare gli estremi di un illecito extracontrattuale imputabile ai suoi amministratori in danno dell’altro contraente, riconducibile all’alveo dell’art. 2043 c.c., sebbene non si tratti di una conseguenza automatica. Ai fini dell’azione individuale di responsabilità è irrilevante che il comportamento dell’amministratore sia stato conforme agli interessi della società o a vantaggio di questa.
L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.
In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali prevista dall’art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
L’azione individuale del socio e del terzo nel fallimento: natura dell’azione e legittimazione attiva del terzo creditore
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione, contrattuale, di cui all’art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 l. fall. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/04/2014, n. 8458).
Sussiste la legittimazione del terzo creditore ai sensi dell’art. 2476 comma 6 c.c. ad ottenere il risarcimento del danno direttamente subito a causa della condotta dolosa o colposa degli amministratori di società dichiarata fallita, non comportando
l’intervenuto fallimento della società l’inammissibilità o improcedibilità della domanda. Il cumulo delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. esperibili dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 146 l. fall., non si estende infatti all’azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato la cui legittimazione permane anche in caso di fallimento. Il disposto dell’art 2395 c.c. si applica anche alla società a responsabilità limitata per effetto del richiamo operato dall’art. 2476 comma 6 c.c. (cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. Impresa, 27/03/2015).
La responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c.
L’art. 2395 c.c. è una norma di chiusura della disciplina della responsabilità risarcitoria degli amministratori di società azionarie che, fuori dai casi della responsabilità sociale e di quella nei confronti dei creditori per l’inosservanza degli obblighi di legge inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, sanziona atti di gestione colposi o dolosi commessi dagli amministratori stessi, che abbiano direttamente e specificamente arrecato un danno al patrimonio del socio o del terzo creditore.
L’inadempimento contrattuale di una società di capitali, ove anche conclamato, non comporta mai l’automatica responsabilità risarcitoria ex art. 2395 c.c. dei suoi amministratori nei confronti dell’altro contraente essendo a tal fine necessario che la condotta dell’amministratore sia “direttamente” – e, quindi, con effetto causale determinante – causatrice del danno.
L’inadempimento e persino la pessima amministrazione del patrimonio sociale non sono di per sé sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità, tanto più in un quadro normativo in cui la mala gestio non è civilmente sanzionata, se non nella misura in cui si sia tradotta in un illecito, vale a dire in un atto doloso o almeno colposo che cagioni al terzo un danno contra ius: di talchè la semplice incapacità o inettitudine imprenditoriale causativa di un insuccesso non può di per se assurgere a fonte di responsabilità risarcitoria.
L’azione individuale del socio e del terzo ex art. 2476, comma 7 c.c.
La responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art. 2395 c.c. (in caso di amministratore di s.p.a.) o ex art. 2476, comma 7 c.c. (in caso di amministratore di s.r.l.) verso i soci o i terzi, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, richiede la allegazione e prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, la allegazione di un danno “direttamente” incidente su socio o sul terzo (e non dunque di mero “danno riflesso”) e la allegazione del nesso di causalità tale per cui il suddetto danno sia esso stesso conseguenza “immediata e diretta” della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v. art. 1223 c.c. richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c.).
L’azione individuale del socio/terzo e la responsabilità dell’amministratore ex art. 2395 c.c.
I creditori sociali di società posta in fallimento possono agire nei confronti dell’amministratore a norma dell’art. 2395 c.c. anche dopo il fallimento della società, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della mala gestio, dovendosi, viceversa, proporre l’azione ex art. 2394 c.c. esperibile in caso di fallimento della società dal curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F.
L’azione sociale mira al risarcimento del danno al patrimonio sociale, il quale incide indirettamente sul patrimonio dei soci per la diminuzione di valore delle loro azioni o della loro quota sociale; l’azione individuale richiede invece la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio/terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
Comunicare informazioni consapevolmente distorte, nonché rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società e quindi celare lo stato di grave difficoltà economica e della relativa esposizione debitoria al fine di ottenere un finanziamento con la consapevolezza di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento, comporta la responsabilità dell’amministratore, il quale risponde ex art. 2395 c.c. e deve provvedere al risarcimento del danno conseguente.
Mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda e responsabilità degli amministratori
La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell’amministratore, qualora la stessa condotta non sia venuta a concretizzarsi in un radicale ostacolo alla prosecuzione della produzione oggetto del ramo di azienda affittato o in uno “spoglio” di beni aziendali (nella specie, diniego allo spostamento di taluni macchinari produttivi dal sito produttivo del ramo di azienda affittato alla sede dell’affittuario che non ha tuttavia comportato l’interruzione della produzione del ramo di azienda, già affidata ad altra subfornitrice).
In caso di mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda o in caso di caducazione dell’offerta, rimane comunque acquisita dall’affittante la parte di canone di affitto imputata ad acconto sul corrispettivo finale di acquisto, se la proposta di acquisto non prevede alcun meccanismo restitutorio della parte di canone di affitto imputata a prezzo né per l’ipotesi di cessione a terzi dei rami di azienda, né per quella di mancata accettazione della proposta entro il termine di validità della medesima.