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7 Luglio 2022

Responsabilità risarcitoria del liquidatore per violazione della par condicio creditorum

Costituisce inderogabile dovere incombente per legge sul liquidatore di una società di capitali quello di procedere a un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale, (i) pagando i debiti secondo il principio della par condicio creditorum, ma nel dovuto rispetto dei diritti di precedenza dei creditori cc.dd. privilegiati (ii) e, quindi, graduando, dopo averli verificati, l’insieme dei debiti sociali, il pagamento dei quali deve avvenire dando precedenza a quelli assistiti da cause legittime di prelazione.

In tanto un creditore può dedurre una responsabilità ex artt. 2489, co. 2, e 2395 c.c. dell’organo liquidatorio, in quanto dimostri di esser stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado, con conseguente danno equivalente (non all’ammontare stesso del credito, bensì) all’importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato i suddetti principi.

Illegittima prosecuzione della gestione aziendale

L’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società, da parte dell’amministratore unico ovvero da parte del consiglio di amministrazione, non ha carattere né effetto costitutivo dello stato di scioglimento, ma puramente e semplicemente dichiarativo del medesimo. Conseguentemente, il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l’assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.

Vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali, siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società.

In applicazione del disposto dell’art. 2486 c.c., integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi.

La mancata convocazione dell’assemblea dei soci e la mancata predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio sono sintomatici dell’intenzione di occultare la riferita perdita di esercizio e dell’illegittima prosecuzione della gestione aziendale.

Quantificazione del risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore. Il caso Facebook / Fararound

Il risarcimento in favore del danneggiato deve essere determinato includendo sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante) e il mancato guadagno deve essere valutato “con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, anche tenendo conto degli utili realizzati dall’autore dell’illecito.

La valutazione dell’entità di un mancato guadagno di una parte non può che fondarsi su una previsione in ordine a ciò che sarebbe ragionevolmente potuto accadere, qualora non fosse intervenuto il fatto illecito della controparte, che ha impedito il successivo concretizzarsi dell’attività progettata; nel caso in cui si tratti di valutare il ritorno economico, ragionevolmente prevedibile, derivante dall’attuazione di un progetto innovativo, è pertanto indispensabile assumere come dato di partenza, da sottoporre ad esame, proprio la previsione di ricavo formulata dal soggetto nel momento in cui intraprende l’esecuzione del progetto ipotizzato.

E’ congruo, per la valutazione del mancato guadagno, l’utilizzo di un “income approach”, attraverso il metodo dell’attualizzazione delle royalties presunte con valore terminale a capitalizzazione perpetua. Il metodo reddituale delle c.d. “royalties presunte”, che il titolare di un’app avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento della stessa (detto anche metodo del “prezzo di  consenso”) è, infatti, particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale; il presumibile valore di mercato di una risorsa  immateriale è, pertanto, stimabile come somma delle royalties presunte (che l’impresa licenziataria pagherebbe, se la risorsa immateriale non fosse di sua proprietà), attualizzate in un orizzonte  temporale tendenzialmente di 3-5 anni, oltre a un terminal value.

Per la determinazione della royalty equitativa è congrua una percentuale del 5% dei ricavi, tenuto conto che anche la Circ. Min. del 22.9.1980, n. 32 (“Prezzo di trasferimento e valore normale nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo estero”), in attuazione dei principi generali, da ultimo rivisti dall’OCSE nel luglio 2010, indica, come canoni congrui, percentuali fino  al 5% del fatturato.

27 Dicembre 2019

Cessione di ramo di azienda e violazione di marchio del cessionario da parte del distributore del cedente che continua a fabbricare e vendere beni recanti il marchio

Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l’attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.

22 Maggio 2017

Inquadramento di contratti per la fornitura della licenza d’uso di un software grafico e l’implementazione della tecnologia funzionale

A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell’ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell’ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d’opera ovvero del contratto d’opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle [ LEGGI TUTTO ]

2 Dicembre 2016

Preliminare di vendita: risoluzione per inadempimento e prova del danno

Va disposta la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di trasferimento di azioni allorché il promissario acquirente sia rimasto inerte rispetto alle attività di impulso e di istruttoria delle procedure urbanistiche [ LEGGI TUTTO ]