Responsabilità solidale del liquidatore di diritto per gli atti gestori del liquidatore di fatto
Il liquidatore di diritto, così come l’amministratore di diritto, risponde anche dell’operato di eventuali amministratori o liquidatori di fatto, per aver consentito loro di ingerirsi nella gestione sociale, senza impedirne gli atti dannosi, in quanto l’accettazione della carica comporta l’assunzione di obblighi il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega o di consenso all’ingerenza di terzi nell’attività liquidatoria.
Invero, in virtù del richiamo operato dall’art. 2489, secondo comma, c.c. in materia di responsabilità dei liquidatori alla disciplina dettata per gli amministratori, anche ai primi deve ritenersi applicabile il principio per cui il soggetto che accetti di ricoprire la relativa e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere al terzo. Sicché, ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche liquidatore di diritto.
Liquidazione del danno da lite temeraria
La pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c. introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato. L’aver subito un’azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c., può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Si è in sostanza inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso del diritto d’azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell’aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario. In merito alla liquidazione del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., si impone al giudice di osservare un criterio equitativo in applicazione del quale la responsabilità patrimoniale della parte in mala fede ben può essere (anche) calibrata sull’importo delle spese processuali o su un loro multiplo, sempre con il limite della ragionevolezza.
Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per violazione della par condicio creditorum
Il liquidatore è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 6 c.c., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione di s.r.l. dal Registro delle imprese ed impugnazione della messa in liquidazione.
Nel caso in cui all’estinzione di una società (sia di persone che di capitali), ed alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni situazione giuridica soggettiva facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, per cui : (a) le eventuali passività sociali non si estinguono, ma [ LEGGI TUTTO ]
Sulle sopravvivenze passive di una s.r.l. cancellata
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e in caso di sopravvivenze passive, i creditori sociali possono agire contro i soci, nei limiti di quanto questi abbiano indebitamente incassato come residuo attivo all’esito del riparto finale di liquidazione, e contro i liquidatori, la cui imprudenza e negligenza [ LEGGI TUTTO ]
Decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i liquidatori
La prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale, momento che, non coincidendo necessariamente [ LEGGI TUTTO ]
Natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori. Onere della prova.
Pagamenti preferenziali, azione di responsabilità dei creditori e del terzo e intervenuto fallimento della società, richiesta di discussione orale davanti al collegio
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e della società di revisione legale dei conti poichè, rientrando le domande proposte nell’azione di cui all’art. 2394 c.c. e divenuta questa improcedibile una volta intervenuto il fallimento della società debitrice, gli accertamenti relativi al danno devono essere compiuti esclusivamente dal curatore (inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, redazione di bilanci non veri, pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, mancata vigilanza sull’attività degli amministratori, violazione dei doveri di controllo gravanti sulla società di revisione). [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori di srl. Criteri di quantificazione dei tipi di danno risarcibile
Nei confronti del liquidatore di una srl è possibile esperire le medesime azioni proponibili nei confronti dell’amministratore, in virtù del richiamo di cui all’art. 2489 c.c. [ LEGGI TUTTO ]