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Art. 2388 c.c.
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Impugnazione della delibera di esclusione del socio di società cooperativa e compromettibilità in arbitri

La compromettibilità in arbitri di una controversia è condizionata al fatto che la stessa abbia ad oggetto, o meno, diritti disponibili. Con riferimento ai profili di invalidità delle delibere assembleari, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta di informazione.

20 Marzo 2023

Revoca della delibera del CdA invalida e soccombenza virtuale

Il principio di cui all’art. 2377, co. 8, c.c. è espressione specifica del più generale principio di soccombenza che governa il regime delle spese processuali. In tal senso, la sostituzione da parte di un’ente di una delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita, con la conseguenza che le spese processuali dovranno essere sostenute dall’ente medesimo.

21 Febbraio 2023

Legittimazione dell’ex amministratore all’impugnazione della delibera consiliare

In materia di impugnazione delle delibere consiliari deve escludersi che la perdita della carica di amministratore renda improcedibile l’azione proposta da quest’ultimo, tenuto anche conto che l’eventuale cessazione dell’incarico potrebbe dipendere da causa non imputabile alla sua volontà, come nel caso di revoca o di cessazione per scadenza del mandato. Del resto, nemmeno per l’impugnazione delle delibere assembleari da parte degli amministratori l’art. 2378 c.c. esige il mantenimento della carica di questi ultimi fino alla fine del giudizio e, dunque, evidentemente ciò deve valere per l’impugnazione delle delibere consiliari.

Nel procedimento che abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l’interesse ad agire dell’attore poiché, anche qualora l’impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endosocietario.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

31 Gennaio 2023

La regola di cui all’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento

La regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento. Ne consegue che, con riferimento ai consorzi, i membri del consiglio direttivo e i consociati possano impugnare le delibere dell’assemblea dei consociati, così come gli stessi consociati possono impugnare le delibere dell’organo amministrativo o direttivo, laddove ne risulti direttamente leso un loro diritto.

9 Gennaio 2023

Compromettibilità delle controversie inerenti all’impugnazione di una delibera del CdA

La natura sociale o collettiva o superindividuale dell’interesse sotteso all’azione non esclude di per sé la compromettibilità in arbitri della controversia insorta in ambito societario, poiché l’interesse è indisponibile solo se la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio.

In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza.

30 Novembre 2022

Legittimazione del socio all’impugnativa della delibera del cda

Il perimetro entro cui è riconosciuto al socio il potere di ricorrere al rimedio impugnatorio di cui all’art. 2388, co. 4, c.c., è confinato alle sole ipotesi in cui sia in discussione un pregiudizio ad un suo diritto soggettivo, esclusi meri interessi, aspettative o altre posizioni soggettive; parimenti è escluso il potere del socio di impugnare la delibera assunta non in conformità alla legge e allo statuto, qualora la stessa non comporti una lesione diretta dei suoi diritti.

Deve escludersi che la natura “ pubblica “ del socio costituisca circostanza che giustifichi una diversa interpretazione dell’art. 2388 c.c., dilatando la categoria dei diritti per ricomprendervi anche le finalità dell’ente.

25 Novembre 2022

Sostituzione della delibera consiliare: estinzione degli effetti della delibera sostituita e risvolti processuali

In applicazione della disciplina di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., una volta accertato che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata. Dopo la sostituzione, l’annullamento della prima delibera è precluso, in ogni caso, per effetto della cessazione della materia del contendere, essendo riservato al giudice della impugnazione della seconda delibera, specie nell’ipotesi in cui il giudizio sia pendente, ogni sindacato sulla legittimità dell’atto di rinnovo. Tale tesi si fonda sul presupposto dell’efficacia estintiva degli effetti della deliberazione sostituita da attribuirsi alla nuova deliberazione avente lo stesso oggetto della prima: la nuova delibera, invero, priva di ogni effetto la delibera che ha sostituito e mantiene tale sua efficacia fin tanto che non venga annullata per essere, a sua volta, contraria alla legge o allo statuto. Ne consegue che la sua eventuale non conformità alla legge o allo statuto – prevista dall’art. 2377 c.c. quale condizione per l’operatività della preclusione all’annullamento della delibera impugnata – potrebbe privarla di tale efficacia estintiva degli effetti della prima delibera solo se venisse annullata a seguito di un autonomo giudizio di impugnazione. Tale giudizio non può essere introdotto nell’ambito del giudizio di impugnazione avente per oggetto la delibera sostituita – stante la diversità dell’oggetto e la conseguente novità dell’eventuale domanda così introdotta in tale giudizio –, né essere oggetto di un accertamento incidentale ai soli fini della verifica delle condizioni di operatività della norma contenuta nell’art. 2377, co. 8, c.c., stante la necessità, allo scopo di privare di efficacia la delibera successivamente adottata, di una pronuncia costitutiva di annullamento, per sua natura incompatibile con un accertamento incidenter tantum. Al giudice dell’impugnazione della prima delibera, pertanto, è preclusa ogni valutazione circa la validità della delibera sostitutiva, con la sola eccezione della possibilità di rilevare, ove ricorrano, vizi comportanti la nullità della stessa delibera a norma dell’art. 2379 c.c. Tale nullità, infatti, comportando l’improduttività di qualsiasi effetto della (seconda) delibera, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di alcuna pronuncia costitutiva, potrebbe essere assoggettata, indipendentemente dall’impugnazione da parte degli interessati, a sindacato incidentale in seno al processo originato dall’impugnazione della delibera originaria.