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19 Aprile 2023

Impugnazione di delibere assembleari: sostituzione della deliberazione, compromittibilità in arbitri e aspetti processuali

In tema di impugnazione di deliberazioni dell’assemblea, affinché possa prodursi l’effetto sanante previsto dall’art. 2377, co. 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che, adottata in conformità alla legge e allo statuto, abbia identico contenuto e, quindi, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.

Le controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari sono compromettibili in arbitri qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. A tale riguardo, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

Qualora l’arbitrato previsto nello statuto sociale abbia natura rituale, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza – e non di giurisdizione – cui è applicabile l’art. 819-ter c.p.c. Tale ultima previsione, in particolare, nel delineare i rapporti tra giudice ordinario e arbitro, prevede espressamente che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato tramite sentenza, e infatti, in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819-ter e 91 c.p.c.

Impugnazione di deliberazione di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

2 Febbraio 2022

Nullità della delibera, omissione di una posta attiva dal bilancio

La mancanza totale di convocazione assembleare di una s.r.l. rientra nell’ipotesi di “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479-ter, co. 3 c.c., che comporta la sanzione della nullità della delibera, rilevabile dal giudice anche d’ufficio, pure in difetto di una previsione espressa, diversamente dai vizi che inficiano la convocazione effettivamente eseguita, determinanti l’annullabilità della decisione: e ciò in quanto la completa carenza di convocazione dell’assemblea riecheggia, in materia di s.r.l., l’analoga previsione di nullità contenuta, per le deliberazioni assembleari delle s.p.a., nell’art. 2379, co. 1 c.c.

L’oggetto di una delibera assembleare è illecito ex art. 2479-ter, co. 3 c.c. laddove il contenuto della stessa contrasti con norme dirette a tutelare interessi generali o ad impedire una deviazione dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. Le norme inderogabili volte a presidiare la chiarezza e la precisione del bilancio contengono precetti dettati, oltre che nell’interesse dei singoli soci, anche a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Si tratta, dunque, di norme la cui osservanza è strumentale alla tutela di interessi generali. La loro violazione integra, quindi, un’ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto ex art. 2479-ter, co. 3 c.c.

In questo senso, la totale e ingiustificata omissione di una posta attiva confligge con il principio della c.d. continuità dei valori contabili di bilancio, sancito dall’art. 92 D.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 2423-bis, n. 6 c.c., secondo cui il bilancio del nuovo esercizio di una società di capitali deve partire dai dati di chiusura di quello relativo all’anno precedente, non potendosi altrimenti ritenere che siano stati rispettati i principi di veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, co. 2 c.c.

Agli effetti del tentativo di conciliazione prescritto dallo statuto, la nullità della delibera impugnata per illiceità dell’oggetto è da considerarsi diritto indisponibile, assorbente rispetto ai temi concernenti i vizi di invalidità della decisione eventualmente sanabili ex art. 2379-bis c.c. (come la mancata convocazione dell’assemblea).

13 Dicembre 2021

Incompromettibilità della lite sulla violazione dei principi di redazione del bilancio

La controversia vertente sulla lamentata violazione dei principi contabili di redazione del bilancio non può rientrare nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria, per effetto della indisponibilità di cui all’art. 806, 1° comma, c.p.c. In particolare, l’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza, la verità e la precisione del bilancio. In altre parole, l’indisponibilità del diritto costituisce il limite alla operatività della clausola compromissoria che, però, mantiene la sua efficacia con riferimento alle altre domande compromettibili, ovvero quelle che non investono direttamente la violazione dei principi inderogabili nell’interesse pubblico, di veridicità e chiarezza del bilancio.

Sono, quindi, esclusi dalla compromettibilità solo quei vizi capaci di pregiudicare il bene giuridico tutelato della chiarezza e veridicità del bilancio, posto a garanzia, non tanto e non solo dei singoli soci, ma della generalità dei consociati.

23 Giugno 2021

Impugnativa di bilancio: limiti della compromettibilità in arbitri e cessata materia del contendere

Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell’impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.

Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch’esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

18 Marzo 2021

False attestazioni in verbali assembleari e compromettibilità in arbitrato

L’inserimento di false attestazioni in un verbale assembleare non si pone in contrasto “con le norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli del singolo socio”, cosicché un’eventuale controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera contenente tali attestazioni non sarebbe sottratta alla competenza arbitrale: ciò sia perché l’impugnazione di delibera assembleare non è certamente svincolata dall’iniziativa di parte e come tale è, quindi, compromettibile in arbitri, sia perché in ordine alla contestazione delle attestazioni contenute in un verbale di assemblea ordinaria di società di capitali, la Suprema Corte ha stabilito che il verbale assembleare sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea ha natura di scrittura privata e, pur essendo dotato di una sua efficacia probatoria, non è tuttavia dotato di fede privilegiata, potendo i soci, pertanto, far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova.

30 Ottobre 2020

Impugnazione della delibera assembleare per nullità e compromettibilità in arbitri

Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.

Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l’eccezione di compromesso arbitrale in relazione all’azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].

30 Ottobre 2020

Compromettibilità in arbitri di controversie concernenti delibere assembleari aventi ad oggetto un contratto preliminare di vendita

Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La volontà dei soci di devolvere la controversia all’arbitro che deve decidere in via irrituale deve essere espressamente indicata nello statuto. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. In tema di deliberazioni, il limite dell’indisponibilità dei diritti ricorre nel caso in cui modifiche dell’oggetto sociale prevedano attività illecite o impossibili [nella specie, non può che essere attribuita agli arbitri, la controversia avente ad oggetto la delibera assembleare di approvazione e ratifica dell’operato del c.d.a. in merito alla stipula del contratto preliminare di vendita dell’immobile aziendale, rientrando, tale operazione, in conformità con l’oggetto sociale, nelle scelte gestionali pienamente legittime. In aggiunta, i diritti preordinati a una impugnativa di delibere assembleari aventi ad oggetto la vendita dell’immobile aziendale ad un prezzo inferiore a quello di marcato, sono diritti squisitamente patrimoniali, in quanto tali, disponibili, rispetto ai quali opera pienamente la clausola compromissoria].

Quanto all’impugnativa del contratto preliminare di compravendita, ai sensi dell’art. 1441 c.c. “l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”. Pertanto, la condizione essenziale per domandare l’annullamento di un contratto è la qualità di parte di esso. Il singolo socio, non avendo alcun potere rappresentantivo della società, è in difetto di legittimazione attiva: l’unica legittimata a dolersene può essere soltanto la compagine societaria nel cui interesse è stato previsto il preliminare di vendita.