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Art. 2439 c.c.
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10 Marzo 2023

La delibera di aumento del capitale, la sottoscrizione e il conferimento

L’art. 2704 c.c. non risulta applicabile al negozio di sottoscrizione della quota di aumento di capitale, assoggettato, invece, alla disciplina speciale dettata per le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione. Invero, ai libri sociali non è applicabile l’art. 2704 c.c. circa la data della scrittura privata, perché le annotazioni eseguite non sono soggette a sottoscrizione e la tenuta dei libri stessi e la loro efficacia probatoria è regolata da norme particolari.

La vicenda modificativa dell’atto costitutivo derivante dall’aumento del capitale sociale a pagamento, si struttura in tre momenti: la deliberazione, la sottoscrizione e il conferimento.

La deliberazione di aumento di capitale non è self executing, non essendo idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale, ma necessita, ai fini della sua attuazione, del compimento di ulteriori atti anche unilaterali o atipici e, segnatamente, dei negozi di sottoscrizione, quale forma di dichiarazione della volontà di adesione dei soci o, eventualmente, di terzi all’incremento quantitativo del capitale approvato, che non coincide con la manifestazione di voto espressa dal socio durante l’assemblea.

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore, o il terzo, e la società, per il tramite dell’organo amministrativo; quindi, la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio, o del terzo, come una accettazione, secondo lo schema dell’art. 1326 c.c. Del resto, la necessaria contestualità del versamento, prevista dall’art. 2481 bis, co. 4, c.c. non inficia le suesposte considerazioni, dovendosi ritenere che tale contestualità sia stata dettata proprio al fine di assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio, o del terzo (se consentito), e che, comunque, si riferisca alla fase esecutiva del contratto. Mentre in sede di costituzione della società a responsabilità limitata il versamento del venticinque per cento del capitale all’organo amministrativo assurge ad un requisito di perfezionamento del contratto di sottoscrizione delle quote di partecipazione, esso, invece, in sede di aumento di capitale, costituisce una mera esecuzione di tale contratto perfezionatosi con il semplice consenso.

Il conferimento della quota di aumento del capitale sottoscritta rileva quale momento esecutivo del contratto, il cui inadempimento può essere eccepito, al fine di un eventuale giudizio di responsabilità scaturente dalla violazione della regola di comportamento, in ossequio al principio di relatività degli effetti del contratto statuito dall’art. 1372 c.c. soltanto dalle parti contrattuali e non, di certo, dal terzo rispetto alle vicende negoziali.

28 Novembre 2017

Aumento di capitale di s.p.a. e discrezionalità degli amministratori di avviare la procedura ex art. 2344 c.c. nei confronti del socio inadempiente

L’art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non esegua l’obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all’atto della costituzione della società tanto al socio che non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto.

Fermo restando che una determinata percentuale delle azioni sottoscritte deve essere liberata al momento della sottoscrizione, la determinazione del tempo dell’adempimento – per la parte non ancora liberata – è materia rientrante nell’esclusivo monopolio degli amministratori e, pertanto, tale decisione non deve essere motivata e non può essere impugnata dai soci.

31 Luglio 2015

Natura ed effetti del negozio di sottoscrizione in sede di aumento di capitale. Forma degli impegni assunti dalla pubblica amministrazione.

L’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell’ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l’incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, [ LEGGI TUTTO ]

26 Settembre 2014

Danno da investimento disinformato e conoscenza del socio della situazione contabile della società

L’acquirente di partecipazioni sociali (così come il sottoscrittore di aumento di capitale sociale) può promuovere azione risarcitoria ex art.2395 cc nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni sono state oggetto dell’acquisto (o il cui aumento di capitale è stato sottoscritto), quali responsabili della redazione di documenti contabili inattendibili [ LEGGI TUTTO ]

4 Settembre 2013

Sospensione in via cautelare di una deliberazione di aumento di capitale scindibile e requisito di adeguata patrimonializzazione di s.p.a. soggetta a normativa speciale

Pur essendo astrattamente configurabile un aumento di capitale scindibile con effetti progressivi ed immediati, l’effetto della c.d. scindibilità ulteriore richiede comunque una espressa previsione assembleare, in difetto della quale deve ritenersi che l’aumento di capitale sia produttivo di effetti solo successivamente al termine stabilito nella delibera per il suo perfezionamento.  [ LEGGI TUTTO ]

30 Novembre 2012

Eccesso di ricapitalizzazione configurabile come abuso di maggioranza solo se finalizzato principalmente, ovvero unicamente, ad arrecare danno alla minoranza

Un eccesso di ricapitalizzazione difficilmente può considerarsi pregiudizievole alla società, il che induce a valutare con tutta la necessaria prudenza le denunzie di abusività dell’aumento che provengano da soci di minoranza. Occorre una valutazione assai rigorosa del denunciato abuso di maggioranza, in quanto, per essere tale, è necessario abbia come precipuo, se non unico fine, quello di arrecare danno alla minoranza.