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2 Ottobre 2023

Nullità della delibera di approvazione del bilancio

Nella valutazione circa la correttezza del bilancio, sulla forma deve prevalere la sostanza, in virtù del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma espresso dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e funzionale alla compiuta realizzazione della finalità delle informazioni di bilancio destinate a rappresentare in modo veritiero e corretto ai soci e ai terzi la situazione della società.

Le differenze tra i criteri di redazione del bilancio nazionali e quelli internazionali IAS, nonché tra i relativi principi contabili, può condurre a rappresentazioni del capitale e del reddito non del tutto coincidenti. Da un lato, si ha, infatti, un approccio ispirato fondamentalmente a principi di prudenza tendente ad evidenziare il reddito distribuibile ed il patrimonio inteso come somma di risorse di proprietà dell’impresa; dall’altro, si ha più riguardo alla valutazione della performance, strumentale ad analisi di tipo economico che conduce ad una nozione di reddito potenziale e di patrimonio inteso come sistema di risorse controllate dall’impresa.

12 Luglio 2023

Il bilancio può essere vero e corretto solo se redatto nell’osservanza delle disposizioni codicistiche

Ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l’oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, l’area dell’indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali e, pertanto, la natura sociale o collettiva dell’interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l’interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà collettiva espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell’interesse comune dei partecipanti. Perché l’interesse possa essere qualificato come indisponibile è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.

La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non chiaro, non veritiero o non corretto (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. In altri termini, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, co. 2, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione.

Con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l’obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un’adeguata e intellegibile informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui fattori positivi e negativi del reddito; per tale ragione si è ritenuto di imporre l’indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo. Con i principi della verità e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, quanto della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell’esercizio. In particolare, il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio, che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano. E così, sotto il primo profilo, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell’impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie. La veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l’esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione. Ancor più marcato è, poi, il rilievo delle norme di dettaglio in rapporto alla verità e correttezza del bilancio, sotto il profilo della valutazione delle poste. Ed infatti, atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorquando le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal codice civile. In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell’osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili – in tema di struttura, forma e contenuto del cennato documento contabile e di criteri di valutazione dei singoli elementi.

29 Maggio 2023

Sopravvenuta carenza di interesse a impugnare il bilancio a seguito del fallimento della società

Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio della società, il sopravvenuto fallimento di quest’ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire quando l’istante non deduca argomentazioni idonee a comprovare il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare. Non risulta, quindi, tutelabile il generico interesse del socio alla sola veridicità e correttezza dei dati di bilancio, ove dalla pronuncia resa la parte non possa comunque conseguire alcun utile risultato, come in ipotesi di sopravvenienza del fallimento. Laddove quindi intervenga il fallimento, con conseguente acquisizione del patrimonio sociale alla massa dei creditori, viene meno l’interesse alla correzione delle eventuali erronee appostazioni di bilancio, salvo la diversa allegazione del socio.

Il bilancio sociale se con riferimento alle appostazioni che si riferiscono ai rapporti societari spiega efficacia vincolante, a diversa soluzione deve invece giungersi in relazione ai crediti verso i soci eventualmente vantati dalla società non nella qualità di soci, bensì quali clienti. In relazione a tali rapporti, infatti, il bilancio non spiega alcuna efficacia vincolante, bensì può essere utilizzato eventualmente solo in danno della società ex art. 2709 c.c. in quanto l’imprenditore resta vincolato alle proprie annotazioni contabili, ma non può essere opposto quale valida prova o ancora quale atto negoziale confessorio e vincolante nei confronti dei soci debitori per altro titolo.

17 Maggio 2023

Impugnativa di bilancio superato dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo

Nonostante l’art. 2434-bis c.c. preveda che le impugnazioni non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio successivo, deve, tuttavia, rilevarsi che la norma non prevede una preclusione assoluta a prendere in esame nel merito censure sollevate nei confronti di un bilancio di esercizio superato, ma solo una preclusione a prenderle in esame quali specifici motivi fondanti una decisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Pertanto, in ragione del principio di continuità dei bilanci, sarà consentito eccepire situazioni di invalidità o di illegittimità del bilancio dell’esercizio precedente, a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l’illegittimità del bilancio successivo.

10 Maggio 2023

La revoca cautelare dell’amministratore chiesta dal socio di s.r.l.

L’art. 2476, co. 3, c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini quanto meno il rischio di un pregiudizio imminente per l’interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Sebbene la norma parli di irregolarità nella gestione della società, non è dubbio che possa farsi riferimento a tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto – quali la cura del patrimonio sociale e quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, quali tutti gli adempimenti e gli atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali –, ma è escluso che si possano ricomprendere in tale nozione le decisioni inerenti alle scelte meramente imprenditoriali, che attengono alla sfera della discrezionalità dell’attività d’impresa, con l’unico limite della irragionevolezza di tali scelte, che deve essere valutata con criterio ex ante.

La modalità di contabilizzazione del finanziamento soci non è decisiva per la sua qualificazione

Un finanziamento operato dai soci in favore della società può avere una duplice finalità: (i) quella di capitale di credito, ossia apporto temporaneo di finanza, utile a sopperire a determinate esigenze e soggetto alla disciplina del mutuo e che attribuisce al socio che ha eseguito il versamento il diritto al rimborso, mentre in capo alla società sorge l’obbligo di restituirlo; (ii) quella di capitale di rischio, destinato a confluire nel capitale, quindi irripetibile se non al termine della liquidazione della società o tramite formale riduzione del capitale.

Per comprendere quale tipo di apporto abbiano inteso effettuare i soci occorre indagare la loro reale volontà; a tal proposito, la modalità di contabilizzazione del finanziamento può rappresentare un indice, ma non è di per sé prova della natura del conferimento. Se un finanziamento è registrato “in conto aumento di capitale”, esso è da imputare senz’altro a capitale laddove un aumento di capitale sia stato deliberato, e di questo rappresenti dunque una anticipazione; ma se nessun aumento è mai stato deliberato, o sia decorso il termine entro il quale doveva avvenire, tale fatto rende presumibile che il versamento sia in realtà stato fatto a titolo di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione a carico della società.

20 Gennaio 2023

Modello di amministrazione disgiuntiva di srl e convocazione dell’assemblea di bilancio

La censura circa l’estromissione del coamministratore dalla predisposizione del bilancio e l’illegittima convocazione dell’assemblea di s.r.l. devono essere vagliate tenendo conto dei principi che possono essere tratti dal sistema, per cui, da un lato, va evidenziato che con la riforma societaria vi è il generale principio per cui le delibere possono essere invalidate solo per difetti che incidono sostanzialmente ed effettivamente sugli interessi potenzialmente suscettibili di lesione, dall’altro lato si deve verificare il modello gestorio adottato dalla società e l’ambito specifico in cui il potere si esplica.

17 Gennaio 2023

Sostituzione della delibera assembleare invalida di s.r.l.

È applicabile anche alle deliberazioni della s.r.l. la disposizione di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art 2479 ter, co. 4, c.c.; la norma dispone che l’annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo. La sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge sussiste se la nuova deliberazione ha un identico contenuto, cioè provvede sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.