Legittimazione del curatore fallimentare nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di Srl
Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.
La determinazione del danno cagionato dalle condotte degli amministratori: il possibile ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale e pertanto parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l’inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre che l’inadempimento sia specificamente allegato, specie ai fini della determinazione del danno che si asserisce esserne conseguenza.
La determinazione del danno cagionato dalle condotte contestate, può automaticamente ricondursi alla condotta dell’amministratore l’intero deficit patrimoniale solo laddove siano intercorse delle violazioni del dovere di diligenza tanto generalizzate da far ritenere che siano state proprio dette condotte a comportare l’erosione del patrimonio sociale. A riguardo, la mancata tenuta delle scritture contabili, sebbene precluda la possibilità per il curatore di ricostruire le vicende societarie genetiche della perdita, non consente di imputare l’intero deficit patrimoniale all’amministratore. In tale caso, ovverosia ogniqualvolta la mancanza delle scritture contabili non renda possibile accertare il danno derivante dagli inadempimenti contestati agli amministratori, si ammette il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. quando vi sono questioni complesse
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è utilizzabile quando la complessità e l’ampiezza delle questioni da affrontare in un eventuale giudizio di merito comporterebbe in ogni caso una preventiva decisione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibilità e rilevanza di una c.t.u., e presupporrebbe una positiva valutazione sulla fondatezza degli assunti preliminari in ordine alla condotta posta in essere da ciascuna parte resistente, o da eventuali altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, da svolgere nel contraddittorio pieno fra le parti e non con valutazione solo sommaria.
Determinazione del danno patito dalla società per mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c.
La determinazione del danno subito dalla società in conseguenza della mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c. richiede che la differenza tra i netti patrimoniali sia determinata sulla base di valori omogenei, sicché devono essere espunte dal calcolo del patrimonio netto al tempo del prodursi della causa di scioglimento “tutte quelle voci che trovano giustificazione nell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa, tra cui anche i costi capitalizzabili”.
Risarcimento del danno da inadempimento del contratto di licenza d’uso
Ancora sulla responsabilità per attività da direzione e coordinamento e sulla quantificazione del danno risarcibile
La decisione della capogruppo di stornare il core business di una controllata e di cessare ex abrupto ogni forma di assistenza finanziaria, determinando l’annichilimento imprenditoriale della società e l’annullamento [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori (di diritto e di fatto) e dei sindaci di srl fallita nei confronti dei creditori sociali
Il curatore del fallimento di una srl è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori. Tale azione è volta ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale fino all’ammontare necessario a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, distinguendosi così dall’azione sociale di responsabilità, che [ LEGGI TUTTO ]