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Art. 700 c.p.c.
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11 Maggio 2022

Arbitrabilità delle controversie societarie. Sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata in sede arbitrale

In tema di controversie societarie, la definizione della competenza del tribunale ordinario ovvero del collegio arbitrale dipende dalla natura disponibile o indisponibile del diritto oggetto di controversia. A seguito dell’ammissione da parte del legislatore dell’arbitrabilità delle controversie societarie, l’art. 806 c.p.c. perimetra le controversie arbitrabili in negativo, ponendo come limite al ricorso dell’arbitrato l’indisponibilità del diritto, salvo espresso divieto di legge per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

L’area dell’indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali, in quanto la natura sociale o collettiva dell’interesse denota soltanto che esso è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che egual conseguenza si determini anche rispetto alla volontà collettiva espressa dalla società secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell’interesse comune dei partecipanti. Sul punto, si richiama l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori che, a differenza di quella prevista dall’art. 2395 c.c., è posta a tutela di un interesse collettivo, ma la cui transigibilità e rinunziabilità sono riconosciute espressamente dall’art. 2393, co. 6, c.c. e, come tali, sono disponibili da parte dei rispettivi titolari. Affinché l’interesse sotteso alla delibera possa essere qualificato come indisponibile è necessario, quindi, che la sua protezione sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da ogni iniziativa di parte, come, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.

Il discrimen tra diritto disponibile e diritto indisponibile guarda alla protezione accordata dall’ordinamento mediante la predisposizione di una norma dispositiva o imperativa. Nel primo caso, prevale l’interesse del singolo ad affermare il suo diritto di autodeterminazione ex art 2 cost., potendo così derogare la norma dispositiva, posta a tutela di un interesse anche superindividuale, ma non indisponibile e, quindi, non prevalente. Nel secondo caso, l’interesse del singolo soccombe dinanzi all’interesse di ordine pubblico, protetto dalla norma imperativa che rende indisponibile il diritto da essa tutelato.

Per determinare l’arbitrabilità delle controversie insorte tra soci e società, occorre esaminare se gli interessi coinvolti riguardano i soci come singoli oppure si riferiscono unicamente alla società, tutelata dalla legge in quanto tale. Nella prima ipotesi, la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, in quanto il ricorrente agisce uti singulus. Nella seconda ipotesi, l’arbitrabilità è fermamente negata a causa dell’indisponibilità del diritto coinvolto. L’azione, in questo caso, è proposta dal socio uti socius, nell’interesse sociale che corrisponde non alla sommatoria, ma alla sintesi di tutti individuali connessi dal vincolo sociale identificabile nell’unicità dello scopo dal quale trae origine la compagine stessa.

La sospensione cautelare del provvedimento impugnato in sede arbitrale può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 cost. (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

In tema di sospensione dell’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea di una società consortile a responsabilità limitata trova applicazione il disposto di cui all’art. 2378, co. 3, c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter, co. 4, c.c.), che prevede, quale rimedio tipico destinato a ottenere un provvedimento cautelare, che l’istanza di sospensione di una deliberazione assembleare deve essere necessariamente proposta in corso di causa o, quanto meno, contestualmente alla proposizione della domanda di merito con la quale si chiede di dichiarare la nullità o annullare la deliberazione assunta. L’esistenza di un rimedio tipico, previsto dall’art. 2378, co. 3, c.c., esclude in radice l’esperibilità del rimedio dell’art. 700 c.p.c. Quest’ultima disposizione corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento secondo cui, non potendo restare una situazione giuridica del tutto priva di tutela cautelare, in mancanza di una disciplina espressa del procedimento cautelare, deve ritenersi applicabile la tutela apprestata dall’art. 700 c.p.c., correttamente definita come norma di chiusura del sistema.

11 Maggio 2022

Accertamento della fattispecie di plagio e onere della prova

In sede di ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., in tema di accertamento dei requisiti di sussistenza della fattispecie del plagio di un brano musicale di cui all’art. 171 della Legge n. 633 del 1941, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, il titolare dei diritti di sfruttamento economico deve provare per iscritto la trasmissione dei diritti di utilizzazione da parte del compositore.

 

24 Marzo 2022

Diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare la documentazione sociale

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente il diritto in capo al socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale, quale manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria.

Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività della società resistente e il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili.

In generale, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto altresì l’esercizio del diritto in discussione.

14 Marzo 2022

Strumenti cautelari per la restituzione di quote e validità delle clausole esonerative di responsabilità nell’atto di cessione

Nel contesto del ricorso volto ad ottenere la restituzione di quote di s.r.l., la tutela anticipatoria ex art. 700 c.p.c. ed il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. tendono a garantire differenti situazioni. Con lo strumento del provvedimento d’urgenza si rivendica il diritto ad ottenere la restituzione immediata delle quote così assicurando la pronta disponibilità della partecipazione societaria e di conseguenza il pieno esercizio dei diritti connessi (patrimoniali ed economici), mentre il sequestro giudiziario svolge altra funzione cautelare, limitata alla mera conservazione statica del bene, con esercizio dei diritti connessi alla partecipazione da parte di un custode giudiziario.

I patti parasociali vincolano le parti dell’accordo ma tale vincolo non dovrebbe essere idoneo sotto il profilo della meritevolezza della tutela ad incidere negativamente sull’interesse sociale. Ogniqualvolta la convenzione parasociale favorisce la tutela di un interesse a detrimento dell’interesse sociale ne mina la stessa validità, soprattutto quando determina la violazione di norme imperative o l’elusione dello statuto generale di disciplina della società di capitali interessata. L’interprete è quindi chiamato a valutare se la convenzione parasociale è legittima e quindi meritevole di protezione giuridica, semprechè il contenuto specifico o la funzione individuale del concreto accordo non conduca ad un giudizio di invalidità.

La mancanza di conformità tra gli obblighi assunti tra i paciscenti della convenzione parasociale che esclude il potere di deliberare l’azione di responsabilità e l’interesse sociale a vedersi riconosciuto il diritto di credito azionato ex art. 2392 c.c. esprime un disvalore tale da escludere la meritevolezza dell’accordo ex art. 1322 c.c. La decisione del socio nel rispetto del vincolo assunto con il patto parasociale di non votare in sede assembleare o di rinunciare all’azione di responsabilità si pone in contrasto con il principio di inderogabilità ed esclusività della competenza assembleare in merito alla rinuncia o alla transazione della predetta azione.

20 Gennaio 2022

È inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere l’inibizione ex tunc dell’efficacia di una decisione dei soci di s.r.l.

Gli effetti che possono essere assicurati ex art. 700 c.p.c. sono appunto gli effetti che la sentenza di merito produrrà nel mondo materiale e giuridico; non può invece essere anticipato, semplicemente, il pronunciato giudiziale. Fuori dei casi speciali previsti dalla legge (ad esempio, l’accertamento cautelare di non contraffazione, previsto dal codice della proprietà intellettuale) non è ammissibile un provvedimento cautelare di mero accertamento.

21 Dicembre 2021

Ricorso cautelare per violazione dei diritti derivanti da un marchio europeo che contraddistingue monopattini elettrici

È inammissibile il ricorso cautelare ex art. 120 co. 6 bis c.p.i. e 700 c.p.c. volto ad un mero accertamento negativo della violazione di diritti esclusivi del titolare di un marchio registrato. L’art. 120 comma 6 bis c.p.i. riconosce implicitamente l’ammissibilità di azionare in via cautelare una tutela finalizzata a preservare – nel tempo necessario allo svolgimento di un giudizio di merito – gli effetti di una pronuncia di mero accertamento. È necessario valutare se la domanda cautelare richiesta in vista di una domanda di merito di mero accertamento negativo sia assistita non solo dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma – ancor prima – dalla condizione dell’azione dell’interesse ad agire ossia se il petitum richiesto sia idoneo ad assicurare l’utilità che la parte si propone di conseguire in caso di esito vittorioso della causa. In presenza di una situazione di incertezza, l’interesse ad agire in via cautelare sussiste ogni qualvolta la tutela cautelare richiesta abbia un effettivo nesso di strumentalità rispetto alla sentenza di mero accertamento. Ove invece la domanda cautelare abbia ad oggetto il mero accertamento del diritto, esercitabile in via autonoma, tenendo un determinato comportamento, esclusivamente in virtù dei propri poteri sostanziali, senza necessità di cooperazione, viene meno l’interesse ad agire in via cautelare. In altre parole, la certezza giuridica che costituisce l’unica utilità ricavabile da una dichiarazione di mero accertamento non può scaturire da una pronuncia cautelare.

13 Dicembre 2021

Diritto patrimoniale d’autore e configurabilità della violazione di licenza per derivazione di software

In tema di violazione di diritti di licenza software consistente nella creazione di nuovo software derivante in tutto o in parte dal software esistente oggetto di licenza, l’elemento utile ai fini della sussistenza dei requisiti per la derivazione è rinvenimento di stringhe di codice uguali o simili in numero non minimo, ad esclusione delle righe di codice sorgente indispensabili a garantire la interoperabilità con terzi.

23 Settembre 2021

É necessario estendere l’exceptio doli generalis al terzo creditore pignoratizio nel caso di prestiti obbligazionari

In materia di prestiti obbligazionari, il debitore ricorrente deve estendere il proprio ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. anche al terzo creditore pignoratizio – vero soggetto avente diritto al rimborso – al fine di dimostrarne la collusione con il creditore del ricorrente (nonché debitore pignoratizio del terzo), nel caso in cui si voglia eccepire l’exceptio doli generalis per evitare il rimborso in presenza di asseriti vizi. Infatti, ai sensi dell’art. 2014 c.c. l’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.