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Art. 1382 c.c.
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11 Novembre 2021

Violazione dell’obbligo contrattuale di non concorrenza

Laddove il contratto sia sottoscritto tra due società non è applicabile la disposizione dell’art. 2125 c.c. dettato per il rapporto di lavoro subordinato.

2 Gennaio 2021

Clausola risolutiva espressa e nullità per indeterminatezza dell’oggetto

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell’altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dell’altra.

Ne consegue, dunque, che se è assolutamente inefficace la clausola risolutiva espressa, non può dirsi neppure operante la gravosa penale ad essa connessa.

 

29 Dicembre 2020

Efficacia ed operatività delle sanzioni del regolamento di un consorzio

Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile.

Il regolamento consortile può prevedere (ai sensi dell’art. 2603, co. 2, n. 7, c.c.) le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi dei consorziati. Tali sanzioni rivestono ed hanno natura sostanziale di clausola penale ai sensi dell’art. 1382, co. 2, c.c. ed ove irrogate possono costituire oggetto di tutela monitoria (purché sia sufficientemente e chiaramente individuata sia la condotta dovuta, sia l’entità, l’ammontare o la modalità di calcolo della sanzione).

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche (nella caso di specie un Consorzio), l’art. 19 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo e/o facoltativo rispetto alla sede legale, quello della sede effettiva od operativa (stabilimento o unità locale) o della presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la domanda. In tal senso l’eccezione di incompetenza sollevata da una parte deve (per poter essere accolta) contestare e dimostrare l’insussistenza anche del foro facoltativo alternativo; in caso contrario, l’eccezione deve ritenersi infondata con radicamento del giudizio nel foro scelto ove la società ha una sede secondaria o una unità locale.

2 Ottobre 2017

Vessatorietà delle clausole di foro esclusivo contenute in contratti commerciali e natura delle clausole di “patronage”

Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cd. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto da parte dell’oblato – solo quando sia destinato a regolare [ LEGGI TUTTO ]

25 Maggio 2017

Mutui inadempimenti ad un contratto di appalto di rilevanza comunitaria

In presenza di gravi e reciproche inadempienze ad un contratto di appalto di rilevanza comunitaria e responsabilità a carico di entrambe le parti, senza che sia stata accertata la prevalenza di quelle poste a carico dell’una rispetto all’altra (nel caso di specie: lacune progettuali, da un lato, e mancata predisposizione di una struttura adeguata ed efficiente, dall’altro) il contratto va dichiarato risolto per muto dissenso.

27 Novembre 2015

In tema di esecuzione di “Accordi quadro” tra società partecipanti ad operazioni straordinarie

Salvo apposito accordo derogatorio, la compensazione legale ex art. 1243, comma 1°, c.c. opera automaticamente, senza necessità di una “preventiva intesa” tra le parti.

16 Novembre 2015

Cessione di partecipazioni. Garanzia sulla consistenza patrimoniale della società. Liceità della previsione contrattuale che subordina l’efficacia del contratto al pagamento del prezzo. Riduzione equitativa di clausola penale.

Il patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) di qualsiasi società, le cui azioni o quote siano state oggetto di cessione, appartiene soltanto ad essa, soggetto distinto dai singoli soci, la cui partecipazione societaria non esprime invero una contitolarità nella proprietà dei beni o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali, ma si estrinseca nello status di socio, status che è rappresentato dalla titolarità delle azioni o delle quote sociali, oggetto della cessione; [ LEGGI TUTTO ]