hai cercato articoli in
Art. 2435 bis c.c.
8 risultati
22 Dicembre 2021

Nullità della delibera di approvazione del bilancio privo del requisito di chiarezza e informativa in merito alle operazioni con parti correlate

Il giudizio circa la liceità del bilancio non può dipendere da precedenti gestioni, mai contestate, neppure in nome della continuità, che non può legittimare una deroga ai principi di chiarezza e trasparenza. La circostanza che il bilancio d’esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante, ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. Né giova in senso contrario fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

Il disposto di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479 ter, ult. co., c.c., impedisce l’annullamento della deliberazione impugnata, ma a condizione che quella sostitutiva sia stata assunta in conformità alla legge e allo statuto della società; l’effetto che ne consegue, di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, deve quindi misurarsi con la legittimità della delibera sostitutiva, senza alcun effetto automatico.

La circostanza che la società sia ammessa a redigere il bilancio in forma abbreviata non la esonera dal rispetto dei principi generali espressi dall’art. 2423, co. 2, c.c., posti non solo a tutela del socio, ma anche di una pluralità di terzi, non indifferenti alle sorti della società. Gli amministratori devono soddisfare l’interesse del socio a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall’art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d’informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

Ciascun principio racchiuso nella previsione di cui all’art. 2423, co. 2, c.c., appare dotato di una propria autonoma valenza, senza che sussista alcuna gerarchia, anche rispetto ai valori che esprime. Invero, nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, c.c. è illecito ed è nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

La descrizione delle operazioni con parti correlate costituisce specifica voce della nota integrativa di bilancio ex art. 2427, n. 22 bis, c.c., applicabile anche nelle ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata. Le informazioni da fornire in base alla previsione in commento debbono poi essere integrate attraverso il principio contabile internazionale adottato dall’UE (IAS 24) e dal principio contabile OIC 12. Sono quindi parti correlate (IAS 24) le persone fisiche o le entità societarie che esercitano un controllo o comunque un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio, mentre le normali condizioni di mercato, che esonerano dall’obbligo di informativa, non attengono solo al prezzo praticato nell’operazione, ma si estendono anche alle ragioni che hanno condotto a porre in essere quell’affare con tale parte e non con altri soggetti terzi. L’esigenza di fornire informazioni in merito costituisce una declinazione del più generale principio di trasparenza del bilancio, poiché la conclusione di contratti con società collegate o controllate ovvero con persone fisiche in stretto rapporto con chi è tenuto alla redazione del bilancio può indurre il sospetto di conflitti d’interesse e di scelte di favore, non del tutto adeguate e rispondenti all’interesse della società. Le informazioni sono necessarie a fronte di operazioni che, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, sono suscettibili di orientare ed influenzare le decisioni di coloro che usufruiscono delle indicazioni ed informazioni contenute nel bilancio. Quanto alle “normali condizioni di mercato”, all’interpretazione del criterio concorrono le indicazioni di cui al principio contabile OIC 12, che indica quali elementi di valutazione non solo il prezzo, ma anche le motivazioni in base a cui si è concluso l’affare con tale controparte contrattuale piuttosto che con soggetti terzi.

24 Aprile 2021

Impugnazione della delibera assembleare approvativa del bilancio sociale: criteri per il vaglio di fondatezza sul rispetto delle regole preposte alla redazione del bilancio da parte degli amministratori

La deduzione di nullità di una delibera di approvazione di bilancio costituisce il riflesso – sulla manifestazione della volontà assembleare imputata alla società – dell’illiceità del suo oggetto. Tale illiceità deriva a sua volta dalla violazione delle regole poste a presidio della chiarezza, della veridicità e della correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell’esercizio e riflesse nel documento di bilancio approvato.

Pertanto, il vaglio di fondatezza di un’impugnazione di bilancio, quando non basata anche su vizi di convocazione, costituzione e funzionamento dell’assemblea, si risolve necessariamente in quello del rispetto, da parte degli amministratori, delle regole preposte alla redazione della bozza di bilancio. In particolare, tale delibazione, oltre a fondarsi su valutazioni di natura tecnico-contabile (per le quali, come è noto, il Tribunale richiede generalmente l’ausilio di esperti indipendenti di provata fama), tiene conto: a) del principio per cui il bilancio di una società di capitale deve essere comprensibile e chiaro non al quivis de populo bensì a qualunque soggetto dotato della preparazione tecnico-contabile e giuridica necessaria e sufficiente a comprenderne il contenuto; b) del principio per cui esso deve contenere tutte le sole informazioni richieste dalle disposizioni di legge, ulteriormente ridotte – nei casi di bilanci redatti in forma abbreviata – a quelle di cui all’art. 2345-bis c.c. (co. 2 e ss.); c) del principio per cui non ogni anche minimo difetto di veridicità, correttezza e chiarezza del bilancio è tale da ridondare nella nullità, anche solo parziale, della delibera di approvazione, ma solo quelli che alterino in modo significativo la rappresentazione patrimoniale ed economica in cui il bilancio consiste o menomino in modo apprezzabile la chiarezza e completezza dell’informazione che esso è chiamato a rendere ai soci e ai terzi.

2 Gennaio 2020

Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione

Il socio ha diritto ad ottenere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte in bilancio.

La deliberazione assembleare con cui è approvato il bilancio di esercizio che violi i precetti di chiarezza e precisione previsti dall’art 2423 , co. 2, c.c. è nulla non soltanto se la violazione determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati (ivi compresa la relazione) non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Se il socio, impugnando il bilancio, denuncia vizi afferenti ad una pluralità di poste diverse, egli propone contestualmente una pluralità di domande, con in comune il petitum ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuna delle poste contestate.

 

5 Febbraio 2018

Delibera di approvazione del bilancio di esercizio di s.r.l.: cause di (supposta) invalidità e diritto di informazione del socio

Il diritto di informazione del socio in vista dell’assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio può dirsi garantito se la bozza di bilancio ed i relativi documenti integrativi obbligatori per legge restino depositati presso la sede sociale, a disposizione del socio che intenda prenderne visione, nei quindici giorni antecedenti alla data fissata per l’assemblea. [ LEGGI TUTTO ]

27 Luglio 2017

Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. e successivo bilancio infrannuale

La preclusione di cui all’art. 2434-bis c.c. in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, che impedisce di impugnare detta delibera ove sia già stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo, non opera in caso di successiva situazione patrimoniale redatta per i fini di cui all’art. 2482-bis c.c., ossia in vista delle delibere assembleari conseguenti alla perdita del capitale. La delibera relativa alla situazione intermedia è diversa ed autonoma rispetto alla delibera di approvazione del bilancio. In ragione dell’incomparabilità e disomogeneità in via astratta dei due documenti informativi va esclusa la preclusione in questione, non potendosi dare per scontato che la situazione patrimoniale ex artt. 2482-bis, 2446 e 2447 c.c. contenga tutte le informazioni previste dal bilancio d’esercizio.

.

16 Luglio 2013

Mutamento di quote di ammortamento e discrezionalità degli amministratori

Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta nella contabilità sociale, il mutamento di una stima (posta alla base del valore di ammortamento delle immobilizzazioni materiali) da un bilancio all’altro deve essere sorretta da una giustificazione basata su (nuove) circostanze di fatto, non potendo [ LEGGI TUTTO ]