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Art. 2557 c.c.
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Patto di non concorrenza contenuto in un contratto di cessione di quote

L’art. 2557 c.c., in tema di divieto di concorrenza, trova applicazione analogica nel caso in cui, anziché l’azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un’impresa commerciale. La concorrenza vietata è quella consistente nell’iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. L’attività concorrenziale del cedente l’azienda non può che essere un’attività d’impresa, anche se esercitata mediante lo schermo di una società o di un prestanome.

Non viola il divieto di concorrenza chi svolge attività di lavoro subordinato presso una società per azioni concorrente, in cui, tuttavia, non ricopre incarichi gestori e di cui non possiede una partecipazione al capitale.

È nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.

Violazione della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto di cessione di quote

La costituzione, pochi mesi dopo la cessione delle quote di una società, di una nuova società concorrente con la predetta, costituisce violazione del patto di non concorrenza, a nulla rilevando che il socio cedente si sia servito di una società fiduciaria. Lo schermo offerto dalla fiduciaria non solo non esonera il cedente dal rispetto dell’impegno assunto, ma dimostra la piena consapevolezza di violare il patto di non concorrenza. È irrilevante accertare se il cedente abbia esercitato funzioni gestorie, poiché l’avere costituito la società, operante in concorrenza con quella di cui aveva ceduto le quote, già integra l’inadempimento dell’obbligazione negoziale. Non può dubitarsi che la società costituita in concorrenza sia indirettamente controllata dal cedente qualora questi detenga il 50% del capitale sociale. Non è dunque la mera partecipazione sociale a comportare la violazione del patto di non concorrenza, ma l’avere dato vita ad un’impresa concorrente con quella di cui le quote erano state cedute, malgrado l’impegno assunto di astenersi da ogni iniziativa in tal senso.

6 Aprile 2018

Patto di non concorrenza

Le condotte di ‘contatto o sviamento’ di clienti richiedono un’attività concorrenziale e quindi imprenditoriale in proprio con acquisizione della clientela e, pertanto, non possono essere integrate nello svolgimento di attività di lavoratore dipendente. [ LEGGI TUTTO ]

21 Marzo 2018

Cessione di partecipazioni e obbligo di non concorrenza del cedente. Profili di legittimazione attiva.

Il contratto di cessione di partecipazioni ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; tanto che [ LEGGI TUTTO ]

10 Marzo 2017

Contratto di cessione di azienda e violazione del patto di non concorrenza

Il divieto dell’art. 2557 c. 1 Cc tende a tutelare l’avviamento e la produttività dell’azienda, non solo con riferimento al grado e all’intensità raggiunta all’atto della cessione, ma anche, alla sua possibilità di incremento futuro secondo il parametro di una normale e media gestione dell’impresa.

18 Agosto 2016

Concorrenza sleale per storno di dipendenti e ambito di applicazione del divieto dell’art. 2557 c.c.

È contraria alle norme di correttezza professionale l’acquisizione sistematica da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto [ LEGGI TUTTO ]

12 Aprile 2016

Nullità del contratto di cessione di partecipazioni per violazione di norma imperativa

La violazione di una norma imperativa (nella specie: art. 18 l. 84/1994) non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l’art. 1418, primo comma, c.c., con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma.